Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25048 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 09/11/2020), n.25048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25080-2016 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERRARI 2,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO IZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO IZZO;

– ricorrente –

contro

GI GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELE MARDEGAN, e CINZIA CONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1994/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2016, R.G.N. 3026/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 26.4.16, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede del 15.2.12, condannava la società in epigrafe al pagamento in favore del P. della somma di Euro 5.135,00, così riducendo l’importo delle somme riconosciute dal giudice di primo grado.

2. In particolare, la Corte territoriale, premesso che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato di somministrazione a tempo determinato per lo svolgimento di 130 ore di lavoro mensile presso la Asl Roma (OMISSIS) con inquadramento nel livello Ds5 ccnl sanità, ha rilevato che il lavoratore era stato licenziato per giusta causa in relazione ad assenze ingiustificate; ha ritenuto la Corte, come già aveva fatto il Tribunale, che il licenziamento era ingiustificato in quanto le assenze del lavoratore erano dovute alla cessazione della prestazione presso l’utilizzatrice ed alla mancata attuazione dell’obbligo datoriale di ricollocazione.

La Corte, inoltre, ha preso atto che al lavoratore era stata corrisposta una retribuzione ridotta in ragione della ridotta prestazione lavorativa effettuata – già diverso tempo prima del licenziamento – in favore dell’utilizzatrice e che il Tribunale aveva ritenuto che il lavoratore aveva accettato la riduzione oraria disposta dall’utilizzatrice; la Corte ha, quindi, ritenuto tardiva ed inammissibile la deduzione del lavoratore secondo la quale la riduzione oraria riguardava l’utilizzatrice e non anche la somministratrice, nonchè la deduzione circa l’invalidità della riduzione oraria in difetto di ratifica di fronte alla Direzione provinciale del lavoro.

3. Ricorre per la Cassazione della detta sentenza il lavoratore con tre motivi, cui resiste con controricorso il datore di lavoro.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame del fatto che la riduzione dell’orario di lavoro riguardava l’utilizzatrice e non anche il datore somministrante, il rapporto di lavoro con il quale restava invariato.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto non si rapporta affatto al contenuto della sentenza impugnata, che ha espressamente dichiarato inammissibile la deduzione per la sua novità e tardività, essendo stata sollevata solo in appello. I giudici d’appello non sono incorsi in alcun omesso esame, ma è stata la parte a sollevare tardivamente la doglianza, correttamente dichiarata inammissibile dai giudici di appello, e qui, del pari inammissibilmente, riproposta in modo pedissequo.

6. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 2, comma 2 per avere la Corte territoriale valutato contraddittoriamente le prove documentali, ed in particolare un documento dal quale risultava la volontà delle parti di salvaguardare le condizioni contrattuali del rapporto con la somministratrice, trascurando inoltre il mancato rispetto delle prescrizioni formali (la forma scritta, in particolare, della relativa pattuizione) per la riduzione dell’orario di lavoro.

7. Tale motivo di ricorso è inammissibile, atteso che con il motivo in discorso la parte mira, da un lato, ad un riesame del merito della causa e ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità e, per altro verso, a supportare la deduzione – già ritenuta tardiva ed inammissibile dalla corte d’appello- circa la mancata modifica dell’orario di lavoro con la somministratrice, non dedotta nel precedente grado di giudizio.

8. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 2, comma 2, per non avere la Corte territoriale considerato l’assenza di ratifica della variazione concordata dell’orario di lavoro davanti alla Direzione provinciale del lavoro.

9. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non si rapporta affatto al contenuto della sentenza impugnata, che ha espressamente dichiarato tardiva la deduzione, sollevata solo in appello (laddove in primo grado il lavoratore aveva sostenuto l’imposizione della modifica oraria da parte dell’utilizzatrice e la sua conseguente illegittimità in ragione proprio della unilateralità della modifica).

10. Le spese seguono la soccombenza.

11. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3000,00 per competenze professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 1 5 % ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA