Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25048 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente aggiunto –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29946-2014 proposto da:
M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che la rappresenta
e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato MAURO
MONTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO MAINARDI, per
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
T.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 666/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
uditi gli avvocati Guido ROSSI e Sandro MAINARDI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La dott.ssa M.T. e la dott.ssa M.C. convenivano in giudizio l’Ausl della Romagna e il dott. T.D. chiedendo al Tribunale di Rimini, quale Giudice del lavoro, di dichiarare nulla o di annullare la deliberazione del Direttore generale del 19.1.2012 e tutti gli atti con cui era stato attuato il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa ad un dirigente medico specializzato in oncologia nella persona del dott. T.D. e conseguentemente era stato a tale medico conferita la U.O. (Unità operativa) di Terapia Antalogica e Cure Palliative dell’Ausl di (OMISSIS), nonchè di dichiarare che la Ausl doveva conferire tale incarico esclusivamente ad un dirigente medico con la specializzazione in anestesia e rianimazione (in quanto a tale specializzazione dovevano appartenere i dirigenti medici responsabili di struttura complessa come quella in questione). Il Tribunale con sentenza n. 504/2012 dichiarava il difetto di giurisdizione a giudicare della presente controversia, così come la Corte di appello di Bologna con la sentenza del 24.6.2014. La Corte territoriale osservava che il petitum sostanziale, rilevante per determinare il contenuto della domanda, riguardava la contestazione alla radice della decisione dell’Ausl di prevedere la possibilità di conferire l’incarico di Direttore della struttura complessa U.O. di Terapia Antalgica e Cure Palliative non solo a medico con la specializzazione in anestesia e rianimazione ma anche ad un medico con la specializzazione in oncologia. Si contestavano, quindi, non tanto le procedure di selezione ma – a monte – gli atti organizzativi (cosidetti di macro organizzazione) del 2008 e del 2010 che avevano incardinato l’U.O. presso il dipartimento di oncologia conferendo un carattere di multidisciplinarietà ed ampiezza organizzativa allo stesso. Le ricorrenti non vantavano quindi un diritto soggettivo (in base alla quale si sarebbe potuto ipotizzare una disapplicazione dell’atto) ma chiedevano in sostanza la rimozione di un provvedimento amministrativo, cosiddetto di macro organizzazione, rispetto al quale potevano vantare una mera posizione di interesse legittimo per cui era competente il Giudice amministrativo. La Corte di appello riteneva, infine, che la giurisprudenza di legittimità per la quale anche gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono disciplinati dal diritto privato, posto la loro peculiare organizzazione di natura imprenditoriale, non cogliesse l’elemento per cui anche le Ausl hanno personalità giuridica pubblica dotata di discrezionalità amministrativa con riferimento agli atti di macro organizzazione.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la dott.ssa M.T., corredata da memoria ex art. 378 c.p.c. articolando due motivi di ricorso; resiste la Asl con controricorso. E’ rimasto intimato il T..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega ex art. 360 c.p.c., n. 1 l’errata interpretazione della domanda. L’attuale ricorrente non aveva mai contestato l’atto di macro organizzazione che aveva portato alla decisione di istituite la U.O. di Terapia Antalgica e Cure Palliative, ma aveva sostenuto in realtà che così come istituita essa afferiva esclusivamente alla disciplina di Anestesia e Rianimazione per cui poteva essere affidata solo a Medici Anestesisti e Rianimatori.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 20011, art. 63 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3. Le AUSL godono di una disciplina speciale in quanto operano con autonomia imprenditoriale ed atti di diritto privato. Pertanto anche i cosidetti atti di macro organizzazione sono disciplinati dal diritto privato e sono quindi soggetti alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Appare fondato il secondo motivo di ricorso (con assorbimento del primo) alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuità. Le Sezioni Unite di questa Corte già con ordinanza n. 2031/2008 hanno affermato che “con riferimento al servizio sanitario nazionale, l’individuazione con atto del direttore generale della struttura operativa dell’azienda sanitaria locale (nella specie di una struttura complessa denominata “Affari generali, legali e contenzioso”), è atto di macro organizzazione disciplinato dal diritto privato – a norma del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999 -, art. 3 diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale strumentale, al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda. Ne consegue che la giurisdizione a conoscere di tali atti compete al giudice ordinario”. Tale principio risulta poi ribadito dalla Corte, sempre a Sezioni Unite con ordinanza del 17783/2013 per la quale “in tema di servizio sanitario nazionale, la controversia afferente il pagamento di spettanze retributive pretese per aver svolto compiti di direttore di un’unità operativa semplice a valenza dipartimentale e di un’unità operativa complessa, nonchè di coordinatore di entrambe, formanti, nel loro complesso, un dipartimento funzionale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che i provvedimenti, anche di macro organizzazione, adottati dalle aziende sanitarie locali riguardano la sfera del diritto privato, stante il carattere imprenditoriale impresso a tali enti dalle norme che li disciplinano, sicchè la materia è devoluta comunque al giudice del lavoro, nel campo del pubblico impiego privatizzato”; e, ancor più di recente, sempre da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15304/2014 secondo cui “in tema di servizio sanitario nazionale, l’individuazione con atto del direttore generale delle strutture operative semplici dell’azienda sanitaria locale, afferenti ad una struttura complessa (nella specie quella di oculistica), con riduzione di esse da tre a due e conseguente nomina di soli due dirigenti, è, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che espressamente lo prevede, atto di macroorganizzazione, disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda, sicchè la giurisdizione a conoscere di tali atti spetta al giudice ordinario”. Pertanto anche a voler dare per ammesso che l’attuale ricorrente volesse sindacare la scelta di macro organizzazione dell’Ausl intimata, stante lo specifico regime delle aziende sanitarie che operano secondo principi di natura imprenditoriale, ben poteva farlo avanti il Giudice ordinario competente a conoscere anche questo tipo di domande; la Corte di appello, peraltro, ha richiamato tale orientamento della Corte di legittimità ma lo ha disatteso con argomentazioni che non appaiono pertinenti e condivisibili.
Si deve quindi accogliere il ricorso e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con rimessione della causa al Tribunale di Rimini, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario e rimette la causa al Tribunale di Rimini, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016