Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25047 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 341/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/05/2006, r.g.n. 485/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. ha chiesto che venisse accertata l’irripetibilità dell’indebito richiestogli in restituzione dall’INPS per aver percepito tra il maggio 1991 e il dicembre 1996 quote di integrazione al minimo non dovute sulla pensione di vecchiaia perchè in possesso di redditi personali superiori ai limiti di legge.

Il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città, salvo che per la regolazione delle spese di lite, sul rilievo che la disciplina introdotta dalle L. n. 662 del 1996 e L. n. 448 del 2001 doveva essere coordinata con quella di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13 che fissa un termine di decadenza annuale ai fini del recupero dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti, con la conseguenza che, prima di applicare lo ius superveniens (cioè la L. n. 662 del 1996 o la L. n. 448 del 2001), si doveva verificare se l’indebito fosse ancora recuperabile alla luce della sanatoria di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo si lamenta violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260 e segg.; della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8 e della L. n. 412 del 1991, art. 13 chiedendo a questa Corte di stabilire se, in un fattispecie come quella in esame, riguardante un indebito formatosi nel periodo dal maggio 1991 al dicembre 1996, la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto sia disciplinata unicamente dalle L. n. 662 del 1996 e L. n. 448 del 2001, interamente sostitutive della precedente normativa in materia, oppure se trovi applicazione la L. n. 412 del 1991, art. 13.

2.- Il ricorso è fondato. Il quesito di diritto formulato da parte ricorrente deve trovare risposta nei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4809 del 2005 – e successivamente ribaditi dalla costante giurisprudenza della S.C.:

cfr. ex plurimis Cass. n. 3385/2006, Cass. n. 12236/2006, Cass. n. 21824/2006 – secondo cui le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del primo gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dalla L. n. 448 del 2001, art. 38 (requisito reddituale e mancanza di dolo); tali criteri sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore. Più precisamente, “non vi è dubbio che si applichi esclusivamente la nuova disposizione della L. n. 448 agli indebiti formatisi nel periodo dal primo gennaio 1996 (per i quali sicuramente non opera il disposto della L. del 1996) fino al 31 dicembre 2000, di talchè per verificare la ripetibilità o no dell’indebito, occorrerà fare esclusivo riferimento all’ammontare dei redditi dell’anno 2000”; ed è “altrettanto sicuro che la nuova disposizione della L. n. 448 rende inapplicabile agli indebiti previdenziali anteriori al 1 gennaio 2001 la disciplina a regime posta dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 giacchè anche la regolamentazione del 2001 – al pari di quella del 1996 – ha efficacia transitoria, non applicandosi in via generalizzata a tutti gli indebiti, ma solo a quelli formatisi entro un certo periodo”. Infatti, la medesima disciplina, al pari di quella del 1996, “è completamente sostitutiva – sia pure in via temporanea – di quelle precedenti, che erano basate su parametri assolutamente diversi dal possesso in capo all’accipiens di un determinato limite reddituale” (cfr. Cass. sez. unite cit.).

3.- E’ stato altresì precisato, con le stesse sentenze, che, per quanto riguarda gli indebiti formatisi anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima dell’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore a L. sedici milioni, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale dettata appunto per il periodo anteriore al primo gennaio 1996 dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, dall’art. 1, commi 260 e 261. Se invece si accerta che, a norma della L. del 1996, l’indebito era recuperabile perchè il titolare godeva nel 1995 di redditi superiori a sedici milioni, di dovrà ulteriormente verificare la ripetibilità alla luce della L. del 2001. In quest’ultimo caso operano entrambe le discipline: la L. del 1996 esplica la sua efficacia, essendosi in base ad essa verificato che l’indebito era ripetibile (nella misura di tre quarti), ma opera anche la L. del 2001, dovendosi ulteriormente accertare se il recupero sia consentito dalla nuova disposizione, ossia se sussista il limite reddituale riferito all’anno 2000. L’operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla L. n. 662 del 1996); in tal caso l’Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della L. n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorchè tale reddito sia inferiore alla soglia di legge.

4.- Nè può fondatamente prospettarsi, come invece ritiene la Corte territoriale, un dubbio di costituzionalità della citata normativa ove interpretata nel senso che la stessa si sostituisce del tutto e esaustivamente alle precedenti norme disciplinanti gli indebiti previdenziali. In particolare, Cass. 29 settembre 2004, n. 19587 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla previsione di limitata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall’ente previdenziale. Ha affermato, in particolare, la suddetta decisione che le citate disposizioni introducono una disciplina complessivamente favorevole ai pensionati tutelando la posizione dei cittadini più deboli perchè percettori dei redditi più bassi e attenuando il debito di restituzione nei confronti dei percettori di un reddito superiore, attraverso l’abbattimento del 25% e mediante la gradualità del recupero, e salvaguardando l’esigenza collettiva rivolta all’eliminazione in tempi solleciti di controversie tra pensionati ed enti previdenziali, risultando perciò garantita la ratio sottostante alle norme sull’indebito previdenziale, e cioè la salvaguardia delle esigenze vitali dell’assicurato e della sua famiglia attraverso la soluti retentio.

Sostanzialmente nello stesso senso si è pronunciata altresì Cass. 26 luglio 2001 n. 10270. Come è stato più volte rimarcato da questa Corte, gli stessi principi si applicano anche alla L. n. 448 del 2001, art. 38, atteso che essa prevede – salvo poche differenze – una disciplina della ripetibilità sostanzialmente analoga (cfr. ex plurimis Cass. n. 21824/2006, Cass. n. 17975/2006, Cass, n. 17972/2006). Va ricordato, infine, che la Corte Costituzionale, intervenendo sulle questioni di legittimità costituzionale della L. n. 662 del 1996, dell’art. 1, commi 260 e 261, e dell’art. 38, commi 7 e 8, della L. n. 448 del 2001, art. 1, commi 260 e 261, sollevate anche in quella sede in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., ha già affermato (cfr. sentenza n. 1 del 2006) che “l’affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa vigente è tutelato come inderogabile precetto di rango costituzionale solo in materia penale (art. 25 Cost., comma 2). Per il resto norme retroattive sono ammissibili purchè comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole … onde la retroattività può risultare giustificata proprio dalla sistematicità dell’intervento innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro”. Ed in questo senso è significativo, secondo la citata sentenza, che la normativa censurata garantisca, attraverso il criterio reddituale, l’irripetibilità dell’indebito ai pensionati economicamente più deboli e comunque, ne escluda la ripetibilità totale; dovendo, peraltro, rimarcarsi che la necessità costituzionale di proteggere l’affidamento del pensionato non implica di per sè una disciplina unica dell’indebito previdenziale; onde al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso reddito un congruo livello di tutela, in un generale quadro di compatibilità, e “fra essi può ben essere annoverata la scelta di collegare la ripetibilità ad un criterio meramente reddituale”. Inoltre, “la sostituzione del regime di tutela dell’affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti orientato, seppur sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento alla normativa censurata, sufficiente giustificatezza nel carattere straordinario ed eccezionale dell’intervento legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell’indebito previdenziale”.

5.- Conclusivamente, va ribadito il principio secondo cui per verificare la ripetibilità degli indebiti formatisi anteriormente al primo gennaio 1996, va preliminarmente fatta applicazione della L. n. 662 del 1996, per cui il recupero resta definitivamente precluso in caso di titolarità di redditi inferiori alla soglia determinata da detta legge. Viceversa, in caso di titolarità di redditi superiori, il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di redditi superiori alla soglia di cui alla L. n. 448 del 2001. Agli indebiti formatisi nel periodo dal primo gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000 si applica esclusivamente la nuova disposizione della L. n. 448 del 2001.

6.- La sentenza impugnata, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13 non si è attenuta ai principi sopra indicati e deve essere pertanto cassata, in accoglimento del ricorso, rinviando la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della fattispecie facendo applicazione dei principi sopra enunciati.

7.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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