Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25047 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 28/06/2017, dep.23/10/2017), n. 25047
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17443/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SO.CE.P S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA Piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO TARANTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3007/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Catania, in tema di maggior accertamento IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 1999-2001, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto la proposizione dell’atto d’appello inammissibile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, ritenendo che il termine di 30 gg. per il deposito dello stesso decorra dalla data di spedizione e non da quella di ricezione e perchè non essendo stata prodotta la ricevuta di spedizione, non sarebbe stato possibile riscontrare la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, laddove la data di spedizione sarebbe risultata, comunque, dall’avviso di ricevimento, della raccomandata con cui è stato notificato l’appello.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, con un primo principio di diritto si è statuito che “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.
Mentre, con un secondo principio di diritto ha statuito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13453/17).
Nel caso di specie, in virtù del potere-dovere di accedere agli atti per accertare i fatti processuali, dal controricorso (p. 3) risulta che la CTP ha depositato la decisione il 30.6.2009, pertanto, il termine per appellare scadeva il 30.9.2010, poichè la notifica dell’appello risulta del 16.9.2010 con costituzione del 7.10.10 (v. sentenza impugnata), l’appello dell’ufficio è tempestivo.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini complessivamente il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017