Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25047 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 16/09/2021), n.25047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16917/2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLO TALERICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMANDO GENERALE DELLA

GUARDIA DI FINANZA – CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI

FINANZA, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

e contro

D.C.A., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8378/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 09/12/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott.

LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso

inammissibile.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.A., nell’ambito della procedura 2018 di reclutamento di 304 allievi finanzieri tratti dai volontari in ferma prefissata già idonei in precedente concorso, era stato sottoposto a visita medica ed era risultato inidoneo a causa di una infermità (“esiti di trattamento delle patologie del rachide – artrodesi lombare e discectomia”) ed escluso dal concorso.

Il predetto aveva richiesto visita di revisione presso la apposita commissione la quale aveva confermato il giudizio di inidoneità.

2. Il candidato aveva quindi impugnato l’esclusione avanti al Tar Lazio, il quale aveva disposto una verificazione presso il Centro Militare di Medicina Legale della (OMISSIS).

L’organo incaricato della verificazione aveva confermato la presenza della infermità ma giudicato l’interessato idoneo al servizio militare, non derivando da quella negativi esiti funzionali.

3. Sulla scorta dei risultati della verificazione l’adito Tribunale aveva accolto il ricorso.

La sentenza era stata impugnata dall’Amministrazione la quale ne aveva chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività.

Si era costituito in resistenza l’appellato ed aveva chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

4. Il Consiglio di Stato aveva accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Quindi aveva accolto l’appello e respinto il ricorso dell’ A..

Il giudice amministrativo di secondo grado aveva, in particolare, ritenuto che avesse errato il Tribunale nell’attribuire rilievo, sulla scorta dei risultati della verificazione, alla inesistenza attuale di limitazioni funzionali in quanto, come si è detto, gli esiti della patologia riscontrata che, secondo le direttive tecniche applicabili ratione temporis ed emanate con Decreto Comandante Generale del Corpo n. 416631 del 2003 (ai sensi del D.M. n. 155 del 2010, art. 3, comma 4, recante regolamento per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza), direttive non impugnate, hanno carattere escludente.

Ad avviso di tale giudice, l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento dei militari non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico che magari non sarebbero esimenti per altro tipo di servizio ma che non danno il necessario affidamento in prospettiva per l’espletamento di mansioni che spesso attingono livelli di estrema gravosità.

5. La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte da A.A. con un motivo.

6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. Hanno opposto difese con rituale controricorso le Amministrazioni.

8. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

9. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

10. In prossimità della adunanza camerale è stata depositata memoria da parte del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, la violazione degli artt. 103 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 110cod. proc. amm..

Rileva che il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato dai limiti esterni, invadendo arbitrariamente il campo riservato alla P.A. attraverso l’esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge.

In particolare, sostiene che il Giudice amministrativo di secondo grado, laddove il Tar aveva valutato di ricorrere all’istituto della verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., aveva sostituito le proprie valutazioni di merito a quelle dell’organo di verificazione, così violando i limiti del proprio potere.

Inoltre, avrebbe travisato le argomentazioni della Commissione di verificazione indebitamente sostituendo le stesse con proprie valutazioni.

Così il Collegio di secondo grado, facendo proprio quanto dedotto dall’Amministrazione appellante, ha evidenziato che le direttive tecniche applicabili prevedono come “causa radicale” di inidoneità gli esiti della patologia da cui è affetto l’ A. “per come confermato nella loro obiettività anche in sede di verificazione”, mentre, come emerge dal verbale di verificazione n. 9861/2018, le considerazioni a cui era giunto l’Organo erano state di tutt’altro avviso.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. L’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno ‘stravolgimentò radicale delle norme di riferimento; sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte: Cass., Sez. Un., 20 marzo 2019, n. 7926; Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, n. 7839; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770).

A tal riguardo, si è altresì precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto Europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva e’, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773).

Il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111 Cost., comma 8, affida alla Corte di Cassazione – non include neppure il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, salva l’ipotesi, ‘estremà, non sussistente nella specie, in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme Europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia Europea, sì da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2019, n. 12586).

4. E’ opportuno aggiungere che, con riferimento all’interpretazione del riparto della giurisdizione e dei limiti del sindacato di questa Corte, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, dopo aver confermato il descritto assetto, ha escluso “soluzioni intermedie”, pur limitate “ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”, poiché “attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio e’, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive”.

Questa Corte ha, sul punto, precisato (v. Cass., Sez. Un., n. 7839/2020 cit. e più di recente Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, nn. 4848 e 4849) che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione fornita dalla sentenza del giudice delle leggi, “in quanto dispiegata su una pura sostanza costituzionale… il sindacato ex art. 111 Cost., comma 8, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per “motivi inerenti alla giurisdizione” (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato “soli”) investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione – in senso espansivo… e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un’erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni – fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l’attribuzione ad altro giudice”.

5. E’, altresì, principio costantemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, al punto da costituire ius receptum, quello secondo cui il vizio dello sconfinamento nella sfera del merito riservata alla P.A. e, quindi, della discrezionalità e opportunità dell’azione, non sussiste quando si discute di una pronuncia di rigetto del giudice amministrativo che si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all’atto amministrativo – conservando l’autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice (Cass., Sez. Un., 9 novembre 2001, n. 13927; Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2001, n. 15496; Cass., Sez. Un., 23 ottobre 2018, n. 31104; Cass., Sez. Un., 13 marzo 2019, n. 7207; Cass., Sez. Un., 15 settembre 2020, n. 19169; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12152).

6. I vizi che il ricorrente addebita alla sentenza impugnata riguardano tutti errores in iudicando, attinenti esclusivamente alla legittimità del potere giurisdizionale esercitato nell’occasione dal Consiglio di Stato.

7. Nella specie non è stata posta in discussione la possibilità di sindacare gli atti amministrativi sotto il profilo della discrezionalità tecnico amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso avente ad oggetto l’annullamento dell’atto amministrativo rilevando, a monte, che la normativa applicabile (direttive tecniche emanate con decreto del Comandante Generale del Corpo n. 416631/2003, ai sensi del D.M. n. 155 del 2010, art. 3, comma 4, recante regolamento per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza) nella nosografia del titolo XX prevede espressamente come causa radicale di inidoneità gli esiti della patologia dalla quale è risultato affetto il ricorrente, confermati nella loro obiettività anche in sede di verificazione.

In particolare, ad avviso del Collegio di secondo grado, dalle norme tecniche emerge che quegli esiti determinano inidoneità senza attribuzione di coefficienti e senza quindi che sia possibile valutare l’esistenza o meno, al momento attuale, di problemi o postumi funzionali.

8. Quindi, a sostegno della ritenuta validità dell’atto, vi è stata una valutazione in diritto essendosi valorizzato che l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento dei militari non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico che magari non sarebbero esimenti per altro tipo di servizio ma che non danno il necessario affidamento in prospettiva per l’espletamento di mansioni che spesso attingono livelli di estrema gravosità.

9. Ed allora tutt’al più potrebbe esservi un error in iudicando ma non certo una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ed una invasione della sfera della P.A.

10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

11. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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