Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25047 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25047 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 6188-2008 proposto da:
DAUPI

EMILIANO

DPAMLN75CO3Z100I,

elettivamente

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BERTUZZI PIETRO in 40125 BOLOGNA, Via
5

Zamboni l, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1824

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 00284160371, in persona
del procuratore ad negotia dott. GIOVANNI GIGLIOTTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SANFILIPPO CARMELO;

avverso la sentenza n. 3287/2007 del TRIBUNALE di
BOLOGNA, depositata il 04/12/2007 R.G.N. 15357/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato ENRICO CAROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine il rigetto.

2

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Emiliano Daupi, quale trasportato nell’autovettura condotta da
Carmelo Sanfilippo, convenne in giudizio il proprietario/conducente
del mezzo e l’Assicurazione, chiedendo i danni subiti in esito alla
fuoriuscita di strada dell’auto, che aveva urtato contro un muretto
procurandogli lesioni personali.
Il Giudice di Pace rigettò la domanda.

2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, Daupi ha proposto due distinti
ricorsi, dei quali il secondo in sostituzione del primo; ciascuno con
due motivi; in prossimità dell’udienza ha depositato memoria.
L’Assicurazione ha resistito al primo ricorso, chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità, anche per mancanza dei quesiti. In prossimità
dell’udienza ha depositato memoria, eccependo la consumazione del
potere di impugnazione, e si è difesa nei confronti del secondo
ricorso.
Il Sanfilippo, ritualmente intimato, non si difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E’ priva di fondamento l’eccezione della Assicurazione, secondo la
quale il potere di impugnazione si sarebbe consumato con il primo
ricorso, privo dei quesiti di diritto.
1.1. Costituisce principio costantemente affermato, rispetto
all’appello e al ricorso per cassazione, dalla giurisprudenza di
legittimità, quello secondo cui, dalle disposizioni del codice di rito
(artt. 358 e 387 cod. proc. civ.) discende che, la riproponibilità della
stessa specie di impugnazione, mediante atto sostitutivo del primo
(tra le tante, Sez. Un. 15 novembre 2002, n. 16162), nei termine di
impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza
impugnata e, in mancanza di tale notificazione, dalla data di notifica
della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della
decisione impugnata, (tra le tante, Cass. 12 novembre 2010, n.
22957), trova ostacolo nell’intervenuta pronuncia
inammissibilità/improcedibilità/estinzione)

sulla

impugnazione, al tempo della proposizione della seconda.

(di
prima

Il Tribunale di Bologna respinse l’appello (sentenza del 4 dicembre

Le applicazioni sono numerose e, sempre, fondate sulle richiamate
norme di procedura, anche per i riti speciali (Cass. 5 giugno 2007,
n. 13062); talvolta, sono più esplicite sul punto (es., Cass. 7
settembre 1999, n. 9475; Cass. n. 22957 del 2010, cit.); talaltra,
richiamano il principio costituzionale del giusto processo in
riferimento all’esplicarsi del diritto di difesa nelle impugnazioni (da
ultimo Cass. 18 luglio 2011, n. 15721).

inequivocabile la necessità che il secondo atto non sia integrativo,
ma sostitutivo del primo.
Infatti, innumerevoli pronunce non delimitano l’ampiezza del
potere di impugnazione esplicato con l’atto sostitutivo riproposto,
potendo quest’ultimo essere identico o diverso rispetto ai motivi
di censura, purché sostitutivo (tra le tante, Cass. n. 22957 del
2010, cit.; Cass. n. 26319 del 2006, cit.; Cass. 12 luglio 2006, n.
15873). Ampiezza che, da ultimo, ha trovato applicazione in
riferimento al requisito del quesito di diritto previsto dall’art. 366bis cod. proc. civ., ammettendosi ricorsi sostitutivi del
precedente, mancante dei suddetti quesiti (es., Cass. 31 maggio
2010, n. 13257).
Mentre, è rimasta del tutto isolata (risultando confermata solo da
Cass. 18 marzo 2005, n. 5953, in una specie in cui non veniva in
rilievo la difformità tra primo e secondo atto, cfr. motivazione)
l’unica pronuncia (Cass. 8 marzo 2000, n. 2607) in cui si afferma
che il nuovo ricorso <>.
1.4.1. Nella specie risultano rispettate tutte le suddette condizioni,
con la conseguenza che il secondo ricorso è stato ritualmente
proposto. Infatti, esso, contenente rituale procura speciale e i
quesiti a conclusione dei motivi (mentre il primo atto era privo
della prima e dei secondi), è sostitutivo del primo ed è stato
notificato (richiesta del 28 aprile 2008),. entro il termine breve
decorrente dalla data della notifica del primo ricorso (28 febbraio
2008) e prima che la Corte si pronunciasse sul primo.
2. Con il primo motivo si deducono tutti i vizi motivazionali di cui
all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Nel cosiddetto “quesito di fatto” si critica la decisione: nella parte
in cui ha valutato la deposizione testimoniale di Gjergii Alimerko,
sostenendo che dalla stessa non emergerebbero le incertezze
rilevate dal giudice; nella parte in cui ha ipotizzato che il Daupi

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carattere sostitutivo del secondo atto rispetto al primo; –

fosse in realtà il conducente e non il trasportato; nella parte in cui
ha dato rilievo alla dinamica riferita dal danneggiato al consulente
tecnico di ufficio (fuori strada nel fosso con ribaltamento dell’auto).
3. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 116 cod. proc. civ. 2043 e 2054, 2697 e 2733 cod. civ.,
nonché dell’art. 18 della I. n. 990 del 1969.
Con il “quesito di diritto”, che lo conclude e che delimita la

confessione giudiziale del proprietario/conducente, valutata
unitamente alle risultanze istruttorie (testimonianze,
documentazione medica, rapporto di P.G.) avrebbe dovuto
condurre alla condanna dell’Assicurazione, non essendo stata
raggiunta la prova contraria idonea a superare la presunzione iuris
tantum derivante dalla confessione.
4. I motivi, strettamente connessi per via del libero apprezzamento
della dichiarazione confessoria resa da uno dei litisconsorti, da
effettuarsi da parte del giudice sulla base delle altre risultanze
istruttorie, vanno esaminati congiuntamente.
4.1. La Corte di merito ha posto al centro del rigetto della domanda
la considerazione che dalle due testimonianze (titolare della
carrozzeria, Cavallo, e Gjergii) non risultava provato che il Daupi
fosse effettivamente trasportato e non alla guida dell’autovettura;
mentre, l’unica conferma che fosse trasportato proveniva dalle
dichiarazioni dei proprietario in sede di interrogatorio formale.
Nell’esaminare le testimonianze, la Corte di merito ha messo in
evidenza che: – il titolare della carrozzeria aveva riferito di non
essere intervento per rimuovere il mezzo, avendo dato indicazioni
telefoniche di rivolgersi ad altro operatore; – che il cugino Gjergji
aveva riferito di essere andato a prendere il danneggiato sul posto
e non di essersi recato sui luogo del sinistro dopo la permanenza
dello stesso all’ospedale.
Nell’apprezzare liberamente le dichiarazioni del conf4nte, secondo
il principio della giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile
l’art. 2733, terzo comma cod. proc. civ., le ha ritenute prive di
riscontro nelle altre risultanze istruttorie, quanto alla circostanza

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questione posta all’attenzione della Corte, si sostiene che la

che il proprietario fosse effettivamente alla guida del mezzo, anche
considerando la mancata denuncia del sinistro da parte di questi
all’Assicurazione.
4.2. Le censure prospettate in ordine alla valutazione delle
risultanze istruttorie non sono idonee a inficiare le argomentazioni
della Corte di merito, mancando di decisività.
Dalle critiche, infatti, non emergono elementi che mettano in

la presenza del conducente sul luogo dell’incidente e, quindi,
avvalorare la ricostruzione del fatto storico prospettata dal
danneggiato, dell’essere stato il proprietario alla guida, con
conseguente mancanza di riscontri alla confessione del proprietario
assicurato.
4.3. Costituisce consolidato principio diritto quello secondo cui
«Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti
dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale,
il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin
dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la
controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del
rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del
danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno,
originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto
assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve
concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi
partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie
rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio
instaurato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel
caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che
nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna
nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un
differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette
dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato,
da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro.
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria,
contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro

discussione la circostanza che nessuno dei testi ha potuto verificare

(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del
veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha
valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente,
ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo
trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma,
cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per

2006, n. 10311; da ultimo, Cass. 13 febbraio 2013, n. 3567).
4.3.1. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del suddetto
principio, avendo liberamente apprezzato la dichiarazione
confessoria del proprietario alla luce delle altre risultanze
istruttorie; all’esito, escludendo l’attendibilità delle dichiarazioni
confessorie del proprietario in ordine alla ricostruzione del fatto
storico, in mancanza di diretti riscontri da parte dei testimoni
relativamente al soggetto che era alla guida.
Mentrk è erronea l’interpretazione che della stessa giurisprudenza
viene prospettata in ricorso, quando si sostiene che la dichiarazione
confessoria resa dal litisconsorte si presume attendibile, salvo il
raggiungimento della prova contraria. La stessa, infatti, è del tutto
estemporanea, risultando priva di fondamento normativo e di
qualsiasi collegamento con le argomentazioni chiare e univoche
della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto applicabile il
terzo comma dell’art. 2733 cod. civ., sulla base del litisconsorzio
necessario esistente tra le parti, nel rapporto di danno e nel
rapporto assicurativo, in ipotesi di circolazione dei veicoli.
5. In conclusione, le censure non hanno pregio e il ricorso deve
essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate, sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del
2012, a favore della Assicurazione controricorrente.
Non avendo Sanfilippo svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

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l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Sez. Un., 5 maggio

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio
di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per
speltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013

Il consigliere estensore

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