Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25044 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.B., L.M., nella qualità di erede di

L.R.J. erede di L.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6511/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2006, r.g.n. 5765/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità, in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.11.2004 – 7.7.2006 la Corte d’Appello di Roma, decidendo sugli appelli riuniti proposti da L.B., quale procuratore speciale di L.R.J., nei confronti dell’Inps, sulla scorta delle risultanze dell’espletata CTU condannò l’Inps al pagamento di Euro 403,35 a titolo di accessori sui ratei di pensione di reversibilità e di Euro 9.116,09 a titolo di accessori sui ratei di pensione del dante causa di L.R.J.. A sostegno del decisum e per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale, con riferimento alla causa in cui si controverteva degli accessori inerenti alla prestazione (OMISSIS), di cui era titolare il dante causa di L.R. J., osservò che dalla documentazione in atti risultava che L.A. aveva presentato domanda di prestazione di vecchiaia l’8.5.1985 e che la prestazione era stata liquidata in data 4.8.1992, a decesso avvenuto ((OMISSIS)); conseguentemente la Corte aveva disposto CTU contabile, chiedendo l’elaborazione di conteggi relativi ad interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione spettanti al dante causa dell’appellante e corrisposti in ritardo, a decorrere dal 121 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al 23.7.1989 e per il periodo successivo e fino alla data del pagamento della sorte capitale, il solo importo degli interessi legali; i conteggi predisposti dal consulente non erano stati contestati e, quindi, l’Istituto andava condannato al pagamento della somma di Euro 9.116,09.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale L. B. e L.M., quali eredi di L.R. J., hanno proposto ricorso per cassazione assistito da un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge (artt. 324 e 429 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), deducendo che sulla data di pagamento dei ratei arretrati (4.8.1992) si era formato il giudicato interno immodificabile in sede di gravame (stante, per quanto viene allegato, la mancata contestazione del documento da cui risultava la data suddetta); doveva quindi ritenersi contraddittoria la decisione della Corte che aveva accolto le conclusioni del CTU basate sul calcolo degli interessi fino al 19.9.1991; in relazione al motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: “se il calcolo degli accessori di legge debba essere eseguito sino alla data di pagamento della sorte capitale e nell’ipotesi in cui su tale data si sia formato giudicato interno la stessa possa essere modificata in caso di nuovi conteggi ordinati in sede di gravame”.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 de 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7.7.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione dei ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della Iste diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alfa fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit).

3. Il quesito di diritto formulato nel presente ricorso è inammissibile siccome inconferente rispetto alle questioni sollevate, facendo riferimento ad un preteso giudicato interno che, come tale, dovrebbe essere ricollegato ad una pronuncia resa nel primo grado di giudizio; ma non spiega quale sia stata il capo di pronuncia non specificamente impugnato, posto che, come indicato nella sentenza resa in appello, la domanda in primo grado era stata rigettata. Del resto la mancata contestazione da parte del convenuto di una circostanza fattuale specificamente affermata nel ricorso introduttivo determina, sotto il profilo probatorio, la non necessità di provare tale fatto, mentre il giudicato (interno) presuppone un’affermazione giudiziale non impugnata.

Il quesito è ulteriormente inconferente laddove fa riferimento alla non modificabilità del fatto – su cui impropriamente si deduce essersi formato il giudicato – in caso di nuovi conteggi ordinati in sede di gravame, laddove, secondo quanto risulta nello svolgimento del motivo, la Corte territoriale aveva “ordinato al CTU” di calcolare gli accessori proprio sino alla data del 4.8.1992. Ne discende che il quesito di diritto, così come formulato, non risponde alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c.. Quanto al denunciato vizio di motivazione, in relazione al quale peraltro i ricorrenti si limitano ad indicare una pretesa contraddittorietà della sentenza per avere la stessa accolto conclusioni di CTU basate su un conteggio riferito ad un diverso lasso di tempo, la mancata formulazione del prescritto momento di sintesi ne determina parimenti l’inammissibilità.

4. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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