Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25044 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26842/2017 proposto da:

R.C., RI.AS., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO

CAPUTO, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO MARADEI;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR SPA, in persona della Dott.ssa

M.R. E DEL DOTT. F.F. Procuratori Speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANNONE PIETRO 27, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA BURIGANA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MARIA GRASSIA;

– controricorrente –

e contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 886/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/5/2017 la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto i gravami interposti dalle sigg. R.C. e Ri.As., in via principale, e dalla società Allianz Bank Fincancial Advisors s.p.a., in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Paola 11/10/2011, di parziale accoglimento della domanda dalle prime proposta nei confronti di quest’ultima e del sig. V.F. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita del capitale a quest’ultimo, promotore finanziario, affidato a fini di relativo investimento.

Avverso la suindicata decisione della corte di merito la R. e la Ri. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Allianz Bank Fincancial Advisors s.p.a. (nuova denominazione della società Rasbank s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano “Erronea interpretazione della domanda giudiziale” nonchè “vizio di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2049 c.c., art. 31 T.U.F., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che le ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare alla “serie di contratti di investimento Allianz per il tramite del… V. (doc. 2 allegato) versando direttamente allo stesso, tramite assegni e contanti, la somma di…”, alla “richiesta di disinvestimento dei capitali versati, tramite lettera raccomandata a/r… (doc. 4 allegato)”, all’atto di citazione, alle “copie dei singoli contratti di investimento stipulati tramite il sig. V.”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “domanda giudiziale proposta dalle appellanti”, al “motivo di impugnazione, prospettato dalle signore R. e Ri., relativo all’errata applicazione del principi di solidarietà nel vincolo che lega promotore e SIM”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito (a fortiori allorquando come nella specie si lamenta l’erroneo “esame” e l'”erronea interpretazione della domanda giudiziale, compiuti dal giudice di appello”), che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dalle odierne ricorrenti non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo (con particolare riferimento al 1 motivo), come al di là della relativa formale intestazione le ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

A tale stregua, esse inammissibilmente prospettano invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Allianz Bank Fincancial Advisors s.p.a. (nuova denominazione della società Rasbank s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Allianz Bank Fincancial Advisors s.p.a. (nuova denominazione della società Rasbank s.p.a.)

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

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