Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25043 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 10/10/2018), n.25043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22381-2015 proposto da:

L.M., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIO

CASALE;

– ricorrente –

contro

LA.GA., rappresentato e difesa dall’avvocato SERGIO

CACCARELLI;

– controricorrente –

avverso 1a sentenza o. 1016/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 d l Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALTOMARE Antonio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CICCARELLI Sergio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1016 del 2015, accoglieva l’appello proposto da La.Ga., avverso la sentenza del 13 febbraio 2013, con la quale il Giudice di Pace di Torremaggiore aveva accolto – parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta di La. per la fornitura di merci di importo pari ad Euro 4.200,00, effettuata a favore di L.M.. L’appellante si doleva dell’accoglimento parziale dell’opposizione fondato su prove testimoniali ammesse dal giudice di prime cure in violazione del disposto di cui all’art. 2721 c.c. Il Tribunale condivideva le doglianze dell’appellante, rilevando che, nel caso di specie, le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado militavano tutte nel senso dell’inopportunità dell’ammissione della prova testimoniale, considerato che il creditore originario era deceduto e che, pertanto, la difesa approntabile dall’erede non poteva essere supportata dall’individuazione di testi che potessero confermare circostanze contrarie a quelle articolate mediante le prove testimoniali ammesse per controparte.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.M., con ricorso affidato ad un motivo. La.Ga. ha resistito con controricorso. del 30 novembre del 2016 questa Corte rinviava la causa alla Pubblica Udienza.

Quest’ultima ordinanza, d’ufficio, è stata emendata da errore materiale con ordinanza del 7 Luglio 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso L.M. lamenta la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. Secondo il ricorrente, la decisione con la quale il Tribunale di Foggia avrebbe disposto che il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale richiesta dall’opponente, dato che il creditore originario era deceduto e La.Ga. non poteva individuare testimoni che potessero confermare circostanze contrarie a quelle articolate da controparte, sarebbe ingiusta, dato che l’appellante con l’atto di citazione in appello aveva chiesto prova testimoniale diretta a dimostrare circostanze contrarie a quelle formulate da controparte nel giudizio di primo grado. Piuttosto, il Giudice di primo grado aveva ben vagliato l’ammissione delle prove orali, tenendo conto della personalità del creditore originario (l’uccisione dello stesso e il ritrovamento del corpo carbonizzato, per altro, oggetto di roboante cronaca giudiziaria), e del fatto che dalla a r di sollecito del pagamento del 27 giugno 2009, fatta dall’avv. Altomare per conto di La., sino alla richiesta di decreto ingiuntivo del settembre 2013 a nome dell’erede, mai alcuna richiesta e/o procedura veniva incardinata per il recupero del credito.

1.1.= La censura non ha ragion d’essere.

Va qui osservato, come è opinione della più attenta dottrina e della stessa giurisprudenza di questa Corte, che la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721, richiamato dall’art. 2726 specificamente per il pagamento, è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che, normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Come ha avuto modo di affermare questa Corte recentemente (Cass. n. n. 3956 del 19/02/2018) in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’art. 2721 c.c., non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private. E, sotto altro aspetto (Cass. n. 11889 del 2007), la motivazione fornita dal giudice, se immune da vizi logici o giuridici, è insindacabile in cassazione.

Ciò posto, il Tribunale di Foggia, ha correttamente rispettato tali principi e con motivazione adeguata e ragionevole, ha avuto modo di specificare che la qualità delle parti, la tipologia del rapporto commerciale, l’usuale prassi commerciale della non irrisorietà della somma, le conseguenze dell’assunzione della prova testimoniale, in quanto essa dà luogo ad un’ingiustificata asimmetria nei rapporti fra le parti, avrebbero dovuto indurre il Giudice di Pace ad una interpretazione restrittiva dell’art. 2721 c.c., onde evitare il risultato effettivamente verificatosi della concreta possibilità per una parte di dimostrare il proprio assunto con implicita imposizione di onere, di prova contraria, diabolico su controparte. E, correttamente, dunque, il Tribunale di Foggia ha ritenuto di epurare il giudizio di primo grado dalle risultanze delle prove testimoniali, specificando che la causa doveva essere decisa, facendo applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13522 del 2001), secondo cui l’onere della prova va ripartito tra creditore e debitore sulla base del principio della sua maggiore vicinanza alle parti e della presunzione di persistenza del diritto di credito fino alla prova dell’adempimento da parte del debitore.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed oltre accessori nella misura di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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