Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25043 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/11/2020), n.25043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34211-2018 proposto da:

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA’ CONSORTILE per Azioni, domiciliata

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO POLIZZOTTO;

– ricorrente –

contro

B.G., MULTISERVIZI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 535/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/05/2018 R.G.N. 997/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza depositata il 3.5.18, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da B.G. contro la Società Multiservizi s.p.a., accertata la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con l’Agenzia per il lavoro E-Work s.p.a., aveva dichiaro costituito un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la Servizi Ausiliari Sicilia (S.A.S.) s.c.p.a., quale soggetto successore a titolo particolare nel rapporto e come tale chiamato in causa nel giudizio, a decorrere dal primo dei contratti (13.08.2007). Condannò, inoltre, quest’ultima società alla riammissione in servizio del dipendente e al pagamento di una indennità omnicomprensiva L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

Il Tribunale, in particolare, disattesa l’applicabilità del regime pubblicistico dettato per le società a totale partecipazione pubblica dal combinato disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 basò la decisione sulla base del fatto che la Multiservizi s.p.a. non costituiva società direttamente affidataria di un servizio pubblico, bensì della gestione di un servizio ausiliario di supporto ad enti sanitari, e che nella specie si era verificato il fenomeno del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c.

La Corte d’appello inoltre, per quanto qui interessa, ritenne inammissibile, per novità, l’eccezione di decadenza dall’impugnativa della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c); escludeva il divieto di costituzione del rapporto di lavoro con la SAS (in tesi perchè società in house providing), giusta la giurisprudenza di legittimità.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la SAS, affidato ad unico motivo, mentre il B. e la Multiservizi s.p.a. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La SAS denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza che essa, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di appello, aveva ritualmente proposto l’eccezione di decadenza sia in primo che in secondo grado, su cui qui insiste.

Il motivo è ininfluente poichè, quand’anche l’eccezione fosse stata tempestivamente proposta, essa non era sufficiente per il rigetto del ricorso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (ex aliis Cass. n. 10044/19, Cass. n. 14791/19, Cass. n. 19920/19) in base al quale la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata, sicchè non vi era alcuna necessità, nè onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicchè è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente SAS, egli dedusse “l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente (SAS), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso”.

Del resto la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (novellato) e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla per le spese, essendo le controparti rimaste intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA