Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25043 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 08/10/2019), n.25043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18850-2018 R.G. proposto da:

C.L.C., P.A., P.M.,

rappresentate e difese dall’Avv. Vincenzo Radisi, con domicilio

eletto in Roma presso lo Studio dell’Avv. Cristina Cialdini, via G.

Pierluigi Da Palestrina, n. 19;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO, in persona del procuratore

generale G.F., in qualità di cessionaria dei

crediti di Eurofinance 2000 S.r.L., rappresentato e difeso dall’Avv.

Fabio Francesco Franco e dall’Avv. Tiziana Stefanelli, con domicilio

eletto in Roma presso lo Studio di questi ultimi, via G. Pierluigi

Da Palestrina, n. 19.

– controricorrente –

e contro

P.V.A., F.M., P.M.R.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Vita Pietrina Cavaliere, con

domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell’Avv. Cristina

Cialdini, via G. Pierluigi DA Palestrina, n. 19

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 411/18 della Corte d’Appello di Lecce,

depositata il 12/04/2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2019

dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.L.C., P.A. e P.M. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 411/2018 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 12/04/2018, notificata a mezzo pec in data 16/04/2018.

Resistono e propongono ricorso incidentale P.V.A., F.M. e P.M.R..

Resiste con autonomo controricorso l’Istituto finanziario del Mezzogiorno – IFIM, il quale resiste anche con autonomo atto al ricorso incidentale.

I ricorrenti espongono di aver fatto opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Brindisi con cui Banca Popolare di Bari, quale procuratrice di Eurofinance 2000 s.r.l., con decreto emesso dal Tribunale di Brindisi ingiungeva alla S.r.L. P., debitore principale, a C.L.C. e P.M., fideiussori, il pagamento in solido di Lire 450.000.000, oltre ad interessi e spese.

Il Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, con sentenza n. 105/2008, confermava il decreto opposto e gli opponenti venivano condannati alle spese di lite.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 548/2015, investita del gravame confermava la decisione di prime cure.

La società Eurofinance, posto che C.L.C. e P.M. avevano effettuato atti di disposizione del proprio patrimonio, temendo di veder pregiudicare le proprie ragioni creditorie agiva in giudizio per la declaratoria e/o l’inefficacia di tali atti.

I convenuti, C.L.C., P.M., A. e M., oltre ad eccepire in fatto ed in diritto la richiesta attorea, spiegavano domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., per ottenere la condanna di Euro Finance a pagare a ciascuno Euro 260.000,00. Gli altri convenuti, F.M. e P.V.A., chiedevano l’immediata estromissione dal giudizio e la condanna dell’attrice al ristoro dei danni anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1946/2016, rigettava tanto la domanda principale quanto quella riconvenzionale e condannava Eurofinance al pagamento delle spese di lite.

Ifim S.P.A., nella qualità di cessionaria del credito di Eurofinance 2000 S.r.L., impugnava la decisione di prime cure, insistendo per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi posti in essere in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.

Gli appellati, odierni ricorrenti, eccepivano in via principale, l’inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell’atto di citazione in appello per mancanza di motivazione, in via subordinata, l’improponibilità, l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’atto di appello per intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c., rispetto alle domande ed eccezioni non accolte e per formazione del giudicato interno nonchè la carenza di legittimazione di Ifim, nel merito chiedevano il rigetto della declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi e la condanna di Ifim al risarcimento del danni ex art. 96 c.p.c., ed al pagamento delle spese e delle competenze di lite.

Con la sentenza qui impugnata la Corte d’Appello di Lecce dichiarava inefficaci nei confronti di IFIM gli atti dispositivi, condannava C.L.C., P.M., F.M., P.V.A., A. e M.R. a rifondere in solido all’appellante le spese processuali.

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La tesi sostenuta è che il giudice a quo avrebbe dovuto tener conto che la sentenza di prime cure si era basata su una pluralità di rationes decidendi al fine di rigettare la domanda revocatoria, concludendo che la mancata impugnazione di una di esse avrebbe privato di interesse la censura relativa alle altre.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La IFim non avrebbe impugnato la statuizione con cui il Tribunale di Brindisi aveva rilevato la mancata prova da parte dell’attrice dell’eventus damni, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza appellata.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè, pur avendo eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’atto di appello, per sopravvenuta formazione del giudicato interno, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata.

Ricorso incidentale

4. P.M.R. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100,110 e 115 c.p.c., nonchè degli artt. 519 e 2697 c.c., con illogica e contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il processo di primo grado si era interrotto per la morte di P.M. e successivamente era stato riassunto anche nei confronti dei suoi presunti eredi.

Nel giudizio di appello P.V.A. e F.M. avevano depositato l’atto con cui avevano insieme con l’odierna ricorrente, rispettivamente, loro sorella e figlia, rinunciato all’eredità di P.M., di talchè P.M.R. non si costituiva in giudizio, ma la Corte territoriale la condannava al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, ritenendo che non avesse rinunciato all’eredità.

La tesi è, dunque, che la Corte d’Appello non abbia provveduto a verificare, ai fini della legittimazione processuale, la sua qualità di erede nè se avesse provato tale sua qualità la società appellante.

D’ufficio il giudice a quo, essendo rimasta contumace avrebbe dovuto verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, essendo il difetto di legittimazione passiva un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

5. In data 1 luglio 2019, in vista della Camera di Consiglio odierna, è pervenuta presso la cancelleria della Corte istanza di rinuncia ex art. 390 c.p.c., sottoscritta dai ricorrenti principali, C.L.C., P.A. e P.M., dalla controricorrente, IFIM S.p.A., dai controricorrenti, P.V.A., F.M. e P.M.R. e dai loro rappresentanti legali.

Le parti costituite deducono di aver raggiunto in data 24 giugno 2019 un accordo transattivo con rinuncia agli effetti della sentenza impugnata che ha fatto venir meno l’interesse per la prosecuzione del presente giudizio di cui chiedono l’estinzione con compensazione delle spese.

Stante la provenienza dell’atto da tutte le parti, la rinuncia appare rituale e, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, senza statuizione sulle spese, attesa l’accettazione dei resistenti (art. 391 c.p.c., comma 4).

5.1. La necessità di assicurare l’economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali, in conformità con l’art. 111 Cost., nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta ex art. 2668 c.c., verificata la sussistenza di una concorde richiesta delle parti in tal senso, l’accoglimento dell’istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla Soc. Coop. a r.l. Banca Popolare di Bari, originaria titolare del credito, al n. 1462 registro generale, n. 963 di particolare, presentata con numero 54 del 20 gennaio 2011, avente ad oggetto gli immobili di seguito riportati:

– terreno agricolo sito in agro (OMISSIS), nel NCT del Comune di (OMISSIS), a foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– terreno agricolo sito in agro di (OMISSIS), nel NCT del Comune di (OMISSIS), al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– terreno agricolo sito in agro di (OMISSIS), nel NCT del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– terreno agricolo sito in agro di (OMISSIS), nel NCT del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– fabbricato sito in agro di (OMISSIS), nel NCEU del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– terreno edificabile sito in agro di (OMISSIS) nel NCEU del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– fabbricato ad uso deposito sito in (OMISSIS), nel NCEU del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte, ex art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di cassazione, non liquida alcunchè per le spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

Ai sensi dell’art. 2668 c.c., comma 2, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n. 54 del 28 gennaio 2011, reg. part. n. (OMISSIS), reg. gen. (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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