Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25043 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20737-2013 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Regione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati AUGUSTO CARENI ed ALBERTO LORENZI, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2012 del TRIBUNALE di PESCARA depositata

il 21/02/2012 (confermata dall’ordinanza n. 23/2013 della Corte

d’Appello di L’Aquila depositata il 4/7/2013);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

uditi gli avvocati Marina RUSSO per l’Avvocatura Generale dello

Stato, Alberto LORENZI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per la procedibilità ed ammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 558/12 dichiarava il diritto di Antonella Falcone, dipendente della Regione Abruzzo, alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quella dei pari ruolo, in base alla L.R. Abruzzo n. 16 del 2011, art. 1 e condannava l’ente al pagamento delle differenze maturate.

Con ordinanza n. 23/13 resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e depositata il 4.7.2013, la Corte d’appello dell’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione, per difetto d’una ragionevole probabilità d’accoglimento.

Pertanto, contro la decisione di primo grado la Regione propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, cui allega copia dell’uno e dell’altro provvedimento (cioè della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza d’inammissibilità della Corte d’appello). 1 motivi denunciano: 1) la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 3, e art. 24, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998, art. 1 e L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 43 come modificato dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2, proponendo in subordine eccezione di legittimità costituzionale delle norme predette in relazione agli artt. 36 e 117 Cost.; 2) la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L.R. Abruzzo n. 118 del 1998, art. 1 per come modificato dalla L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 43 e dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2; 3) la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2, (di modifica della L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 43) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2.

Nel resistere con controricorso F.A. eccepisce sia l’inammissibilità del ricorso, perchè in esso non è stata indicata la data di comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., da cui decorre il termine di 60 gg. per impugnare la sentenza di primo grado; sia la sua improcedibilità, in base all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non avendo il ricorrente depositato unitamente al ricorso la comunicazione della predetta ordinanza d’inammissibilità.

F.A. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c.

Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (cfr. nn. 25115/15, 15235/15, 15239/15 e 10723/14, cui adde S.U. n. 25208/15).

Inoltre, è stato pure rilevato che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. l’ordinanza n. 25119/15).

1.1. – Nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza del 4.7.2013 e depositata lo stesso giorno, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione. Di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 16.9.2013, risulta essere tardivo, non applicandosi la sospensione feriale dei termini ex lege n. 742 del 1969 alle controversie di lavoro.

2. – S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, assorbita ogni questione posta dall’ordinanza interlocutoria.

3. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

4. – Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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