Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25043 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25043 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 31552-2007 proposto da:
PARISI ELISA PRSLSE57L48G292B, PARISI ROSETTA, CONTE
DORISA, anche quali eredi di PARISI ANTONIO,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PELAGIO PRIMO
10, presso lo STUDIO LEGALE MURANO CENTOMIGLIA,
rappresentate e difese dall’avvocato GIANI MARCELLO
2013

giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1767
contro

CITRO TONY CTRTNY75M29C039H, domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MELCHIONDA MARTINO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., MASSA TITEO CARLO,

– intimati –

sul ricorso 3180-2008 proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei suo
legali rappresentanti pro tempore, ing. LORENZO BIZIO
e rag. MICHELE CORSO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio
dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati GRECO MANFREDI, GRECO GIAMPAOLO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PARISI ELISA, PARISI ROSETTA, CONTE DORISA, CITRO
TONY, MASSA TITEO CARLO, PARISI PASQUALE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 497/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata 1’11/09/2007, R.G.N. 1254/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

27/09/2013

dal

Consigliere

RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato VINCENZO MAZZOTTA per delega;

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Dott.

PARISI PASQUALE;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO GRECO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale;

3

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il giorno 8 giugno 1993 Tony
Citro ha convenuto davanti al Tribunale di Salerno Carlo Massa
Titeo e Antonio

Parisi,

rispettivamente

conducente

e

proprietario di un trattore non assicurato, contro il quale il

Ha altresì convenuto la s.p.a. Assicurazioni generali, quale
impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della
strada (FGVS), sul rilievo che il trattore era privo di luci di
segnalazione e che egli lo aveva tamponato anche per il fatto
che una Fiat Uno rossa proveniente dalla direzione opposta, il
cui conducente è rimasto sconosciuto, lo aveva accecato con i
fari abbaglianti accesi.

Ha chiesto la condanna di tutti i

convenuti al risarcimento dei danni, avendo subito gravi
lesioni personali a seguito del sinistro.
Tutti i convenuti hanno resistito alle domande.
Il Massa e il Parisi hanno proposto domanda riconvenzionale di
accertamento della responsabilità dell’attore.
Nelle more del processo è deceduto il Parisi, a cui sono
subentrati quali eredi i figli, Rosetta, Elisa e Pasquale
Parisi, nonché la moglie di quest’ultimo, Dorisa Conte.
Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 2646/2003 il Tribunale
ha attribuito la responsabilità dell’incidente per il 35%
all’attore e per il 65% al conducente ed al proprietario del
trattore ed ha condannato questi ultimi al risarcimento dei

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Parisi è andato ad urtare, alla guida della sua motocicletta.

danni in complessivi C 590.912,21, oltre rivalutazione ed
interessi.
Ha assolto la compagnia assicuratrice, ritenendo insussistenti
gli estremi per l’applicabilità dell’art. 19 legge 24 dicembre
1969 n. 990.

Titeo, a cui hanno resistito gli appellati, con la sentenza
impugnata in questa sede la Corte di appello di Salerno ha
modificato la sentenza di primo grado solo in punto
responsabilità, attribuendo la colpa del sinistro al Citro ed
al Massa in ugual misura, e rideterminando di conseguenza
l’importo dei danni in C 502.276,00, oltre rivalutazione ed
interessi.
Ha confermato nel resto la sentenza impugnata, in particolare
quanto al rigetto della domanda proposta contro il FGVS, ed ha
compensato per un terzo le spese processuali, ponendo i
rimanenti due terzi a carico degli appellanti.
Elisa e Rosetta Parisi e Dorisa Conte propongono quattro motivi
di ricorso per cassazione.
Resistono

con

Tony

controricorso

e

Citro

la

s.p.a.

Assicurazioni generali, la quale propone due motivi di ricorso
incidentale condizionato, illustrati da memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione
dell’art.

2054

cod.

ed

civ.

omessa,

insufficiente

o

contraddittoria motivazione, nel capo in cui la Corte di

5

Proposto appello dai Parisi e dalla Conte, nonché dal Massa

appello

non

ha

attribuito

l’intera

responsabilità

dell’incidente al Citro, omettendo di rilevare che il trattore
aveva un solo fanale posteriore non funzionante; che l’impatto
si

è verificato in corrispondenza della parte posteriore

sinistra del suddetto veicolo, allorché la motocicletta era già

Il motivo si conclude con il seguente quesito:
“Dichiari la Suprema Corte che, nel caso in cui in una strada
non illuminata un veicolo in movimento venga abbagliato dai
fari

del veicolo proveniente in senso opposto e vada perciò

a collidere con il veicolo che lo precede…, non sussiste
responsabilità da parte del veicolo tamponato, nonostante
questo non abbia tutti i dispositivi di illuminazione, i fari,
completamente funzionanti.
Dichiari altresì che nel caso de quo sussiste concorso di colpa
fra il veicolo che proceda con i fari abbaglianti accesi ed
abbagli il veicolo proveniente in senso opposto, se
quest’ultimo procede a velocità elevata e in ispregio delle
norme di diligenza e di prudenza”.
2.- Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 19
lett. a) legge

990/1969 e dell’art. 2054 cod. civ., nonché

omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, i
ricorrenti impugnano il capo della sentenza impugnata che ha
ritenuto non dimostrata la presenza in luogo della Fiat Uno
rossa, nonostante le testimonianze acquisite sul punto.

6

in fase di sorpasso e procedeva a forte velocità.

Il motivo si conclude con il seguente quesito:

“Dichiari la

Suprema Corte che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo
rimasto sconosciuto non si può esigere dal danneggiato la prova
rigorosa che a cagionare il sinistro sia stato un veicolo
soggetto all’assicurazione obbligatoria e che pertanto la

per testi e può essere desunta dalle nozioni di comune
esperienza;
dichiari altresì che in tema di applicazione dell’art. 19 lett.
a) legge n. 990 del 1969 l’attore è tenuto sì a dimostrare le
condizioni per la proponibilità dell’azione, oltre che
l’accertamento delle esatte modalità del sinistro, al fine di
fondare la responsabilità del conducente rimasto sconosciuto,
per esatte modalità intendendosi una prova piena e convincente,
(quale quella resa dal Freda e dal Cupo nel caso de quo), con
una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, non
necessariamente rigorosa e che non sussiste, anche in ossequio
al dettato normativo della L. 990/1969 che non lo prevede
affatto, alcun obbligo di denunzia’.
3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano omessa
insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui
la Corte di appello ha respinto la loro istanza di disporre
nuova CTU, nonché le critiche da loro rivolte alla relazione
peritale acquisita al giudizio.
Il motivo si conclude con il seguente quesito:

“Dichiari la

Suprema Corte che in presenza di articolate e specifiche

7

prova_ può essere fornita con ogni mezzo e su tutti dalla prova

contestazioni

alla consulenza tecnica di ufficio mosse da

tutti gli appellanti si impone da parte del giudice di appello
il rinnovo della stessa, soprattutto quando la CTU è stata
_interamente recepita dal giudice di prime cure al fine della
determinazione del danno”.
4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità della
sentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, e si conclude con il seguente quesito:

“Dichiari

la Suprema Corte che è nulla la sentenza, almeno limitatamente
alla parte in cui stabilisce un risarcimento del danno senza
indicare specificamente e dettagliatamente il processo logicomatematico in base al quale siano stati applicati direttamente
dal giudice rivalutazioni ed interessi”.
5.- Tutti i motivi sono inammissibili, sia per l’inadeguatezza
dei quesiti di cui all’art. 366bis cod. proc. civ., sia perché
demandano alla Corte di cassazione la completa revisione degli
accertamenti in fatto e della valutazione delle prove ad opera
della Corte di merito, cioè questioni non suscettibili di
riesame in sede di legittimità, ove non siano dimostrate
illogicità od incongruenze della motivazione, tali da rendere
la motivazione stessa inidonea a giustificare la decisione.
5.1.- Il primo quesito – pur denunciando violazione dell’art.
2054 cod. civ. e vizi di motivazione –

sollecita alla Corte

di cassazione un giudizio sulla responsabilità del sinistro,

8

.

previa ricostruzione delle modalità del fatto in termini
diversi da quelli accertati dalla sentenza impugnata.
Il ricorrente per esempio

/

dà per ammesso il fatto che egli

sarebbe stato abbagliato dai fari di un’automobile proveniente
dalla direzione opposta, circostanza che la Corte di merito ha

In tale situazione le uniche censure ammissibili sarebbero
state quelle attinenti ad eventuali vizi di motivazione
nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:
vizi che 4.,el.a.-4~.~.1..a,zi,u..e.hel quesito non risultano in alcun
modo accennati. Donde l’inammissibilità del quesito e
conseguentemente del motivo di ricorso.
5.2.- Il secondo, il terzo ed il quarto quesito sono
inammissibili perché formulati in termini generici ed astratti,
quanto alle censure di violazione di legge, e perché tendenti
anch’essi a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto del
sinistro, quanto alle denunce di vizio di motivazione.
In relazione al primo aspetto, si ricorda che il quesito di cui
all’art. 366bis cod. proc. civ. deve essere formulato in modo
da correlare la risoluzione del caso specifico all’enunciazione
del principio di diritto di cui si chiede l’applicazione.
Esso non può esaurirsi, pertanto, nella mera enunciazione di
una regola astratta, ma deve presentare uno specifico
collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve
raccordare la prima alla seconda, e deve poi raccordarle
entrambe alla decisione impugnata, dimostrando la difformità

escluso essersi verificata.

della decisione stessa rispetto ai principi giuridici che
avrebbero dovuto essere applicati, o rispetto alle corrette
premesse logico-giuridiche che avrebbero dovuto supportarne la
motivazione.
E’ chiaro che una medesima affermazione può essere esatta in

altri.
Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga
quesiti di carattere generale ed astratto, privi di qualunque
indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti
addotti dal giudice

a quo

e sulle ragioni per le quali non

dovrebbero essere condivisi ( Cass. civ. S.U., 14 gennaio 2009
n. 565).
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.
deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della
questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
poiché la norma che lo prevede è stata introdotta allo scopo di
porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere
– in base alla sola lettura del quesito – l’errore di diritto
che si assume essere stato compiuto dal giudice del merito, e
di rispondere al quesito medesimo enunciando una

regula iuris

idonea a dettare norma anche per i casi simili (Cass. civ.
S.U., 5 febbraio 2008 n. 2658).
Nella fattispecie, quanto ai quesiti di diritto, manca ogni
riferimento alla fattispecie concreta e non è indicata la
regula iuris

che si richiede alla Corte di affermare, in

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relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad

sostituzione di quella adottata dalla sentenza impugnata, che
si assume errata.
Per quanto concerne le censure attinenti ai vizi di
motivazione, si ricorda ancora che il giudice di legittimità
non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, ma ha la sola facoltà di
controllare le argomentazioni svolte dal giudice del merito,
sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico – formale.
Solo al giudice del merito spetta, com’è noto, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi.
Ne consegue che alla cassazione della sentenza per vizi della
motivazione si può giungere solo quando detti vizi emergano
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito,
quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto,
incoerente od illogico; non già quando il giudice del merito
abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore
e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni
di parte (Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. S.U. 27 dicembre
1997, n. 13045; Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222; Cass. 25
agosto 2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916, fra le tante).
Segnatamente in tema di responsabilità da sinistri derivanti

11

.

dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del
merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un
incidente e al comportamento delle persone alla guida dei
veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero
fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando

giuridici (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 25 febbraio 2004,
n. 3803; Cass.30 gennaio 2004, n. 1758; Cass. 5 aprile 2003,
n. 5375).
Nel caso in esame la fattispecie non si ravvisa alcun vizio del
genere, risultando la motivazione della sentenza immune da vizi
logici o da errori giuridici, mentre le censure dei ricorrenti
si risolvono in una rilettura delle risultanze processuali, che
è inammissibile in questa sede di legittimità.
7.-

Il

ricorso

deve

principale

essere

dichiarato

inammissibile.
8.- Il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.
8.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.
Dichiara inammissibile

il ricorso principale e assorbito il

ricorso incidentale.
Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di
h

,

cassazione, liquidate complessivamente in C 3.800,00, di cui C
200,00 per esborsi ed C 3.600,00 per compensi, in favore del

12

sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori

resistente Citro, ed in C 6.300,00, di cui C 200,00 per esborsi
ed 6.100,00 per compensi, in favore della s.p.a. Generali
Assicurazioni; in entrambi i casi con l’aggiunta degli
accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.

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