Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25042 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25042

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28668/2015 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SERANGELI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato SARA

FUSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2333/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e dato atto che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2333/9/2015, depositata il 20 aprile 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla sig.ra S.P. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale per l’anno 2007.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la decisione impugnata, nel confermare la legittimità dell’accertamento effettuato con metodo sintetico, che aveva portato l’Ufficio ad accertare un maggior reddito complessivo netto rispetto a quello dichiarato dalla contribuente per l’anno di riferimento, nel richiedere come necessaria la produzione di documentazione bancaria utile a trarre il convincimento che le somme ricevute dalla contribuente a titolo di liberalità dal padre negli anni precedenti fossero state da lei utilizzate nell’anno d’imposta in oggetto per far fronte alle spese per il mutuo e l’autovettura, avrebbe posto a carico della contribuente una prova ulteriore rispetto a quella prevista dalla norma citata per superare la presunzione relativa posta a base dell’accertamento redditometrico.

A tal fine la contribuente ha invocato come precedente favorevole al proprio assunto Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6397.

Il motivo è manifestamente infondato, essendo la pronuncia citata frutto di decisione isolata contraddetta da indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova documentale contraria da parte del contribuente, ammessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, al fine di confutare il maggior reddito accertato sinteticamente dall’ufficio, richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte, dovendo altresì risultare la durata del loro possesso da idonea documentazione; all’uopo precisandosi che, pur non richiedendosi espressamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, necessita tuttavia una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto, o comunque potuto accadere (cfr., in tal senso, espressamente, Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25104; Cass. sez. 65, ord. 16 luglio 2015, n. 14885; Cass. sez. 6-5, ord. 10 novembre 2015, n. 22944; Cass. sez. 6-5, ord. 10 agosto 2016, n. 16192; Cass. sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21142).

A tale principio, a cui va assicurata ulteriore continuità, si è attenuta la sentenza impugnata.

Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente da ultimo in memoria, neppure può assumersi che la prova offerta di somme ricevute in donazione dal padre negli anni precedenti a quello oggetto di accertamento per complessivi Euro 36.250,00 sia di per sè, in assenza di probante documentazione bancaria, idonea a comprovare non solo la sufficienza dell’entità della somma alla copertura delle maggiori spese in relazione alle quali è stato contestato induttivamente alla contribuente il maggior reddito di circa Euro 7.000,00 rispetto a quello dichiarato, ma anche la durata del relativo possesso per l’anno (2007) di riferimento, non risultando neppure allegate ulteriori circostanze atte a corroborare in via presuntiva detto assunto. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata Amministrazione svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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