Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25042 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 25042 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Ud. 26/09/2013

SENTENZA

sul ricorso 32275-2007 proposto da:
GAREGNANI

SERGIO

GRGSRG42M03L471M,

PU

MACCHI

ADA

MCCDAA38L51G181P, GAREGNANI FABIO GRGFBA63P19G181F,
GAREGNANI IVANO GEGVNI68B18G181X, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio
dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che li rappresenta e
4

2013
1749

difende unitamente all’avvocato TIZZONI FILIPPO
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 00079760328, in persona

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

dei legali rappresentanti Dott. LORENZO BIZIO e Dott.
DARIO DALLA TORRE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

nonchè contro

CATTANEO IVANO FELICE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2775/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2006, R.G.N.
3450/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ZAMPONE per delega;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

In data 24 febbraio 1985 si verificava un incidente

stradale a seguito del quale Damiano Garegnani perdeva la vita.
Con atto notificato il 30 maggio 1997 i suoi genitori,
Sergio Garegnani e Ada Macchi, e i suoi fratelli Fabio ed Ivano

Ivano Felice Cattaneo, proprietario e conducente del mezzo, e
la s.p.a. Assicurazioni generali, chiedendo che fossero
condannati al risarcimento dei relativi danni.
I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione ai
sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., e il Tribunale,
con sentenza del 15 aprile 2002, accoglieva la domanda e
condannava i predetti, in solido, al risarcimento dei danni,
ritenendo di dover applicare alla fattispecie il regime della
prescrizione di cui all’art. 2953 codice civile.
2. Interposto appello da parte dei convenuti soccombenti,
la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 novembre
2006,

rigettava la domanda di

accoglieva il gravame,

risarcimento danni proposta dai familiari del defunto Damiano
Garegnani e compensava integralmente tra le parti le spese del
doppio grado di giudizio.
Premetteva la Corte territoriale che, nella specie, il
processo penale a carico del Cattaneo si era concluso con una
sentenza di patteggiamento della pena emessa in data 27
febbraio 1992 e divenuta irrevocabile il successivo 15 marzo
1992.
3

Garegnani citavano a giudizio, davanti al Tribunale di Milano,

Ciò posto, la Corte osservava che il presupposto occorrente
per l’applicazione dell’art. 2953 cod. civ. è che riguardo al
diritto per il quale è prevista una prescrizione più breve di
quella decennale sia intervenuta una sentenza di condanna
passata in giudicato. Ma nel caso di specie – rilevava la Corte

confronti del Cattaneo, imputato del delitto di omicidio
colposo; il processo penale, infatti, si era concluso col
patteggiamento e nei confronti della parte civile non erano
state neppure liquidate le spese di lite. Da tanto conseguiva
che il diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi
regolato dall’art. 2947, terzo comma, cod. proc. civ., che
fissa il termine della prescrizione in due anni decorrenti dal
passaggio in giudicato della sentenza penale; e poiché
costituiva circostanza pacifica che tra il passaggio in
giudicato della sentenza penale e la notifica dell’atto di
citazione davanti al Tribunale di Milano non fosse intervenuto
alcun atto interruttivo della prescrizione, doveva ritenersi
fondata l’eccezione riproposta dagli appellanti in sede di
gravame, con conseguente rigetto dell’originaria domanda
risarcitoria.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano
propongono un unico ricorso Sergio Garegnani, Ada Macchi, Fabio
ed Ivano Garegnani, con atto affidato ad un motivo.
Resiste la s.p.a. Assicurazioni generali con controricorso.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
4

– nessuna condanna, neppure generica, era stata pronunciata nei

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
degli artt. 2947, terzo comma, e 2953 cod. civ., nonché degli
artt. 444 e 445 del codice di procedura penale.

più occasioni affermato che la sentenza prevista dall’art. 444
cod. proc. pen. non è un equipollente della sentenza di
condanna, bensì una sentenza di condanna a tutti gli effetti.
Nel caso di specie, la sentenza emessa dal giudice penale nel
giudizio concluso col patteggiamento «conteneva una motivazione
anche relativamente al merito della vicenda», osservando che
non emergevano elementi utili ad un proscioglimento
dell’imputato nel merito. Pertanto la sentenza di
patteggiamento dovrebbe essere considerata come una sentenza di
condanna, idonea a rendere applicabile nella specie il disposto
dell’art. 2953 cod. civ., con trasformazione della prescrizione
breve in prescrizione decennale; ciò anche alla luce
dell’orientamento di cui alla sentenza 19 febbraio 2007, n.
3762, di questa Corte.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. La decisione dell’odierno ricorso esige un confronto
tra le norme contenute negli artt. 2947 e 2953 del codice
civile.
A norma dell’art. 2947, secondo comma, cit., il diritto al
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli
5

Rilevano i ricorrenti che la giurisprudenza civile ha in

si prescrive in due anni; il successivo terzo comma chiarisce
che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per
causa diversa dalla prescrizione o è

intervenuta sentenza

prescrive, in relazione al danno da circolazione, nel termine
biennale, decorrendo il termine iniziale dalla data di
estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile.
L’art. 2953 cod. civ., invece, dispone che i diritti per i
quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di quella
decennale si prescrivono con il decorso di dieci anni «quando
riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato».
La giurisprudenza di questa Corte, occupandosi proprio
dell’interpretazione di tali norme, ha chiarito che in tema di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto
dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma
dell’art. 2947 cod. civ. emerge, per l’ipotesi in cui il fatto
costituisca anche reato, che, quando il reato si estingue per
prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello
eventualmente più lungo previsto per la prescrizione del reato,
al fine di evitare che il soggetto condannato in sede penale
resti esente dall’obbligo di risarcimento verso la vittima,

6

il diritto al risarcimento si

irrevocabile nel giudizio penale,

beneficiando del più breve termine di prescrizione in sede
civile (sentenza n. 3762 del 2007 cit.).
Quando, però, il reato si estingue per un motivo diverso
dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica
il termine di cui ai primi due commi dell’art. 2947 cod. civ.,

stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha
definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da
quella della prescrizione e che non pregiudichi l’azione
risarcitoria del danno; rientrando tra queste anche la sentenza
emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.
(principio enunciato dalla sentenza n. 3762 del 2007, citata in
ricorso, e confermato dalle successive sentenze 10 gennaio
2008, n. 256, e 26 luglio 2012, n. 13218. Di recente, esso è
stato ribadito anche in riferimento all’ipotesi di morte del
reo, dalla sentenza delle Sezioni Unite 5 aprile 2013, n.
8348).
2.2. Il ricorso sollecita, da parte di questa Corte,
l’applicazione al caso in esame dell’art. 2953 cod. civ.,
insistendo sul fatto che la sentenza penale emessa a seguito
del patteggiamento della pena dovrebbe essere equiparata ad una
pronuncia di condanna, ma tale tesi non è condivisibile.
Come questa Corte ha già in più occasioni ribadito (v. per
tutte le due sentenze 31 luglio 2006, n. 17289, e 20 settembre
2013, n. 21591, delle Sezioni Unite), la sentenza di
applicazione della pena di cui all’art. 444 cod. proc. pen.,
7

ma il dies a quo è il momento nel quale si è estinto il reato

pur costituendo un importante elemento di prova per il giudice
di merito, non si può configurare come una sentenza di condanna
a tutti gli effetti. Si è detto, in particolare, che la
sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena
da lui richiesta e concordata con il pubblico ministero, «pur

gli effetti di cui all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., non
è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo
essa origine essenzialmente da un accordo delle parti,
caratterizzato, per quanto attiene l’imputato, dalla rinuncia
di costui a contestare la propria responsabilità» (così
l’ordinanza 12 aprile 2011, n. 8421, in conformità alla
sentenza 11 maggio 2007, n. 10847).
Ne consegue che la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc.
pen. non può essere equiparata, ai fini dell’art. 2953 cod.
civ., ad una pronuncia di condanna idonea ad innalzare a dieci
anni il più breve termine di prescrizione previsto dalla legge,
diversamente da quanto questa Corte ha stabilito, con
giurisprudenza pure costante, in relazione alla sentenza di
condanna generica emessa a conclusione del giudizio penale; ciò
in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando
dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una
statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo
risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva
determinazione del quantum (sentenze 19 febbraio 2009, n. 4054,
e 18 aprile 2012, n. 6070).
8

essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per

3.

La Corte d’appello di Milano ha fatto corretta

applicazione di tali principi, calcolando il termine di
prescrizione in due anni decorrenti dal momento del passaggio
in giudicato della sentenza penale di patteggiamento, ed ha
accertato che tale termine era ampiamente decorso al momento

atti interruttivi intermedi.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, tuttavia, della tragicità dell’evento e
degli alterni esiti dei giudizi di merito, la Corte ritiene
conforme ad equità compensare per intero le spese del giudizio
di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

rigetta

il ricorso e compensa le spese del

giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 26 settembre 2013.

della notifica dell’atto di citazione, in assenza di ulteriori

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA