Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25041 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

sul ricorso 15078-2008 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2366/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/11/2007 r.g.n. 370/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello proposto, nei confronti dell’Inps, da C.M. contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, riconosceva il diritto della appellante all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per 51 giornate dell’anno 1992, mentre, a conferma sul punto della sentenza impugnata, rigettava l’analoga domanda relativamente all’anno 1991.

Nell’esaminare le eccezioni di decadenza del D.L. n. 7 del 1970, ex art. 22 convertito dalla L. n. 83 del 1970, la Corte di merito attribuiva all’ivi previsto termine di 120 giorni per l’azione in giudizio contro i provvedimenti definitivi nella materia della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli la natura di termine di decadenza sostanziale posto nell’interesse di tutti i soggetti del procedimento amministrativo tanto premesso ed escludeva che l’articolo potesse ritenersi abrogato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 375 del 1993 contenente la nuova disciplina dei ricorsi amministrativi in materia, osservando che la disposizione in questione attiene ad un momento successivo alla definizione del procedimento amministrativo. Pertanto, secondo la Corte d’appello, ai fini del decorso del termine di decadenza, nonostante il D.Lgs. del 1993, art. 11 preveda un diverso modo di formazione del provvedimento definitivo, continua a trovare applicazione quanto chiaramente previsto dal sopra richiamato art. 22. Rimane quindi necessaria la notificazione o comunque la conoscenza di un provvedimento formale, mentre a tali fini non può assumere rilievo la data in cui si sarebbe dovuto comunque esaurire il procedimento amministrativo.

Conseguentemente, quanto all’iscrizione per il 1992 rilevava che non risultasse notificato alcun provvedimento formale di non inclusione della ricorrente negli elenchi del Comune di Latiano a seguito del ricorso alla commissione provinciale. Nel merito, poi, la fondatezza della domanda risultava comprovata dall’istruttoria espletata.

Per l’anno 1991 invece, in senso ostativo all’accoglibilità della domanda, rilevava il, fatto che non risultava la proposizione dei ricorsi amministrativi e quindi doveva ritenersi maturata la decadenza in questione.

L’Inps ricorre per cassazione con un motivo.

La C. resiste con controricorso e contestualmente propone ricorso incidentale con un motivo. Ha fatto seguito il deposito da parte dell’Inps di procura in calce alla copia notificata del ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. L’Inps, denunciando violazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito dalla L. n. 83 del 1970, della L. n. 533 del 1973, art. 8 in connessione con l’art. 15 “preleggi”, dell’art. 148 dsp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, in relazione al previsto formarsi del silenzio rigetto nell’attuale articolazione dei ricorsi nella materia in questione, il provvedimento definitivo deve ritenersi conosciuto nel suo contenuto dal momento stesso della acquisita definitività, con conseguente decorso del termine di 120 giorni per adire l’autorità giudiziaria.

3. Il ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 83 del 1970, art. 22 e dell’art. 443 c.p.c., unitamente a vizio di motivazione, sostiene che nella specie la mancanza dei ricorsi amministrativi è dipesa dal fatto che la istante non aveva mai ricevuto comunicazione della cancellazione dagli elenchi per l’anno 1991 e ne aveva avuto notizia sulla base di quanto risultava da un “mod. C1” rilasciato dall’ufficio di collocamento, in cui si faceva menzione della cancellazione con nota dell’ispettorato del lavoro di Brindisi di una precedente iscrizione dal 31.10.1991 al 31.12.1991.

Si sostiene anche che avrebbe dovuto assegnarsi il termine per la proposizione del ricorso amministrativo.

4.1. Il ricorso principale è fondato.

Le questioni di diritto esaminate dalla sentenza impugnata sono già pervenute alla cognizione di questa Corte, che, in relazione alla fattispecie allora all’esame, ha enunciato il principio secondo cui “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza (Cass. n. 813/2007 e numerosi altre conformi, tra cui Cass. n. 20668/2007 e 15785/2011).

Non può quindi ritenersi decisivo, come ritenuto dalla Corte d’appello, che relativamente all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 1992 non fosse stato comunicato alcun provvedimento formale a seguito del ricorso proposto dal lavoratore alla commissione provinciale contro il provvedimento negativo della competente commissione.

4.2. Il ricorso principale deve quindi essere accolto. Può conseguentemente procedersi alla decisione nel merito con il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi per l’anno 1992, in quanto non è in contestazione che alla data di proposizione del presente giudizio (7.9.1999), era decorso il termine di decadenza di 120 giorni dalla formazione del silenzio-rigetto riguardo al proposto ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricolo.

5. Il ricorso incidentale non è fondato, anche se deve essere meglio puntualizzata la motivazione in diritto della pronuncia di rigetto relativamente alla domanda di iscrizione negli elenchi per l’anno 1991.

La richiamata sentenza di questa Corte n. 813/2007 ha enunciato il riportato principio con riferimento all’ipotesi di mancata emanazione di un provvedimento sui ricorsi amministrativi proposti in materia di iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli, ma nella motivazione si evidenzia come il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ai provvedimenti definitivi (notificati o altrimenti conosciuti dall’interessato) deve essere inteso come comprensivo anche dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano diventati definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo.

Da questo esatto rilievo deriva con riferimento alla specie che elemento determinante è il fatto non contestato che l’interessato sia venuto a conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento di cancellazione dagli elenchi in maniera tale da far decorrere, prima della proposizione del giudizio, il relativo termine di decadenza.

6. Non deve disporsi per le spese dell’intero giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza in relazione a tale ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativamente all’iscrizione della ricorrente nell’elenco dei lavoratori agricoli per l’anno 1992; rigetta il ricorso incidentale; nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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