Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25041 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25041

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24785/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VINICOLA MEDITERRANEA SRL, (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Don. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 556/24/2015, depositata il 16 marzo 2015, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – accolse l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla Vinicola Mediterranea S.r.l. (di seguito società) avverso la sentenza di primo grado della CTP di Brindisi, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per IVA ed IRES relative all’anno d’imposta 2008.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza impugnata abbia totalmente omesso la decisione sull’inammissibilità dell’appello della contribuente per difetto di specificità dei motivi, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, oggetto di specifica eccezione da parte dell’Amministrazione.

Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendosi la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha legittimato la compensazione da parte della contribuente di credito IVA pacificamente non ancora maturato, posta in palese contrasto con le specifiche disposizioni di cui alla citata norma e dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il primo motivo è inammissibile.

Come più volte affermato da questa Corte (tra le molte, cfr. Cass. sez. 6-2 12 gennaio 2016, n. 321; Cass. sez. 1, 24 febbraio 2006, n. 4191; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2004, n. 22860), il mancato esame da parte del giudice del merito di una questione meramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande ed eccezioni di merito. Nè risulta, nella fattispecie in esame, da parte dell’Amministrazione ricorrente, utilmente censurata la soluzione implicitamente data, pronunciando nel merito, dal giudice, alla questione dedotta dalla parte.

Viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo.

La stessa sentenza impugnata riconosce che il recupero dell’IVA con la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente nasce dalla non corrispondenza tra il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente per un importo di Euro 22080,00 e quello viceversa portato in compensazione per Euro, 117.681,66, avendo a tal fine la contribuente utilizzato un versamento di Euro 99.810,13 effettuato in data 29/12/2008, che avrebbe potuto essere utilizzato solo dall’anno successivo.

La decisione impugnata si pone quindi in chiaro contrasto non solo con il tenore letterale della norma, della cui violazione si duole l’Amministrazione ricorrente, norma secondo la quale “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte (…) a favore dello Stato (…) con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo” nei confronti dello stesso soggetto, ma altresì con il costante indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 18 maggio 2016, n. 10207; Cass. sez. 6-5, ord. 9 luglio 2013, n. 17001; Cass. sez. 5, 25 maggio 2007, n. 12262), secondo il quale “in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili disposizioni di legge”, senza che detto principio possa “considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 (c.d. statuto dei diritti del contribuente)”.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con rigetto dell’originario ricorso della società.

Tenuto conto dell’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, ponendosi a carico dell’intimata, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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