Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25041 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7171/2020 proposto da:

N.T., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato HARALD RESCH;

– ricorrente –

contro

C.I., nella qualità di unica erede di R.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARINO MARINELLI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4636/2017 del TRIBUNALE di BOLZANO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, il quale conclude chiedendo che la Corte di

Cassazione rigetti il ricorso.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il sig. R.R. ha convenuto il sig. N.T. davanti al tribunale civile di Bolzano proponendo, tra le altre, una domanda ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica dell’obbligo del convenuto di trasferirgli una porzione di 633 metri quadri di un terreno sito nel comune di (OMISSIS), dall’attore precedentemente donato al medesimo sig. N.. Detto obbligo di trasferimento derivava, secondo il sig. R., da un contratto di transazione concluso tra le parti il 9 novembre 2016, nel quale il sig. N. si era altresì obbligato a predisporre il frazionamento dell’area da trasferire ed a richiedere, ai sensi della legge della Provincia di Bolzano 28.11.2001 n. 17, il nulla osta della Commissione locale per i masi chiusi al distacco di detta area dal maso chiuso di cui essa faceva parte.

2. In corso di causa il signor R. ha altresì domandato un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., volto ad imporre al sig. N. di richiedere il suddetto nulla osta della Commissione per i masi chiusi. Il Tribunale ha disatteso tale domanda cautelare argomentando che l’esigenza del signor R. poteva essere soddisfatta “consentendogli direttamente di sostituire il convenuto inerte nella presentazione dell’istanza alla Commissione amministrativa masi chiusi”; conseguentemente lo stesso Tribunale, con ordinanza del 5 febbraio 2020, ha autorizzato il sig. R. a presentare alla Commissione locale per i masi chiusi, in nome e per conto del sig. N., la richiesta di autorizzazione al distacco dell’area in questione dal maso chiuso in cui essa rientrava.

3. Il sig. N., con ricorso notificato al sig. R. il 19 febbraio 2020, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che il potere esercitato dal giudice civile con la suddetta ordinanza esulerebbe dai limiti esterni della sua giurisdizione. Nel ricorso si sostiene che, alla stregua del disposto della menzionata L.P. n. 17 del 1991, art. 43, il giudice civile non avrebbe il potere di autorizzare la presentazione di una istanza di cambiamento della consistenza di un maso da parte di un soggetto diverso dal proprietario del maso stesso.

4. La causa è stata discussa nell’adunanza dell’1 dicembre 2020 senza che il Collegio fosse edotto del deposito di un controricorso; per tale adunanza il Procuratore Generale aveva depositato requisitoria scritta ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso, ed il ricorrente aveva depositato una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

5. Solo in data 21 dicembre 2020 perveniva alla Cancelleria delle Sezioni Unite il controricorso della sig.ra C.I. – vedova ed unica erede, per delazione testamentaria, del sig. R. – ricevuto dall’Ufficio protocollo della Corte di Cassazione il 17 giugno 2020.

6. In detto controricorso, notificato al ricorrente in data 1 giugno 2020, la sig.ra C. preliminarmente esponeva che il sig. R. era deceduto il 3 aprile 2020, in pendenza del presente regolamento, e argomentava come il proprio controricorso dovesse giudicarsi tempestivo, in ragione della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 di cui al combinato disposto del D.L. n. 11 del 2020, art. 1,D.L. n. 18 del 2020, art. 83 e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36. Tanto premesso, la sig.ra C. deduceva l’inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza del proposto regolamento di giurisdizione e chiedeva che il ricorrente fosse condannato a corrisponderle – ai sensi del primo o, in ipotesi, dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – una somma pecuniaria da liquidarsi equitativamente; con vittoria e distrazione delle spese del procedimento per regolamento di giurisdizione.

7. Con istanza datata 1 febbraio 2021, trasmessa a questa Corte con messaggio PEC del 2 febbraio 2021, il difensore della sig.ra C. chiedeva la fissazione di una nuova adunanza per la discussione del ricorso, onde poter esercitare la facoltà di depositare la memoria di cui all’art. 380 ter c.p.c.; tale istanza è stata poi ribadita dal difensore della sig.ra C. con nota integrativa del 3 febbraio 2021.

8. Il Collegio, riconvocatosi in data 16 febbraio 2021, rilevava che il controricorso della sig.ra C. risultava trasmesso alla Cancelleria delle Sezioni Unite soltanto dopo lo svolgimento dell’adunanza dell’1.12.2020 e che, conseguentemente, la parte contro ricorrente non aveva ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di tale adunanza e non aveva, quindi, potuto esercitare la facoltà di depositare la memoria di cui all’art. 380 ter c.p.c., u.c.; pertanto, con ordinanza n. 5805 del 3 marzo 2021 disponeva la rimessione della causa sul ruolo.

9. La causa è stata quindi nuovamente discussa nell’adunanza del 25 maggio 2021 per la quale la controricorrente ha depositato una memoria difensiva.

10. Per una più chiara comprensione della vicenda dedotta in giudizio è opportuno evidenziare che il terreno originariamente donato dal sig. R. al sig. N., oggetto della domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., proposta dal primo nei confronti del secondo, era stato aggregato ad un maso chiuso di proprietà del sig. N.; pertanto, il relativo (ri)trasferimento al sig. R., con sentenza ex art. 2932 c.c., è possibile, ai sensi della L.P. Bolzano n. 17 del 2001, solo previa autorizzazione al distacco del terreno stesso dal maso, in proprietà N., del quale esso attualmente fa parte; autorizzazione il cui rilascio compete alla Commissione locale per i masi chiusi.

11. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il rilascio della menzionata autorizzazione al distacco di un terreno dal maso del quale esso fa parte condiziona la possibilità di emanare la sentenza di trasferimento del terreno ex art. 2932 c.c.; si veda, in termini, Cass. n. 2317/2008: “Il contratto preliminare di vendita avente ad oggetto beni immobili facenti parte di un maso chiuso non è affetto da nullità per il solo fatto che non sia stata previamente rilasciata l’autorizzazione al relativo distacco, la cui sussistenza condiziona la validità del contratto definitivo o, in caso di inadempimento di una delle parti, la possibilità della emanazione della sentenza di cui all’art. 2932 c.c.”. Si tratta, in sostanza, di una condizione dell’azione, in analogia con quanto affermato dalla nostra giurisprudenza in ordine alle attestazioni di conformità urbanistica e catastale (tra le tante, Cass. 6684/2019, Cass. 16068/2019 e, da ultimo, Cass. 20526/2020).

12. La Commissione locale per i masi chiusi può rilasciare la suddetta autorizzazione solo su istanza del proprietario del maso, secondo il disposto della citata L.P. n. 17 del 2001, art. 43, comma 5 (“Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente”). Proprio in ragione di tale disposizione la Commissione locale per i masi chiusi aveva respinto – in quanto proveniente da soggetto diverso dal proprietario del maso e, quindi, non legittimato – l’istanza di autorizzazione al distacco del terreno de quo dal maso del sig. N. presentata in proprio dallo stesso sig. R..

13. A fronte del diniego oppostogli dalla Commissione locale per i masi chiusi il sig. R. proponeva domanda di tutela cautelare in corso di causa, chiedendo al tribunale di Bolzano un provvedimento ex art. 700 c.p.c., di condanna del convenuto N. a presentare l’istanza di autorizzazione al distacco del terreno dal maso, sotto comminatoria di una astreinte ex art. 614 bis c.p.c.. Nell’udienza di discussione dell’istanza cautelare il tribunale sollevava di ufficio la questione se potesse “apparire idoneo un potere sostitutivo del ricorrente per la richiesta di autorizzazione al distacco”, e, dopo aver attivato il contraddittorio delle parti su tale questione, rigettava l’istanza di condanna del sig. N. al facere, argomentando che la tutela cautelare non poteva “essere esperita al fine di premunirsi di un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio” e che, comunque, nella specie difettava il requisito della residualità, potendo l’esigenza dell’attore essere “soddisfatta consentendogli di sostituire il convenuto inerte nella presentazione dell’istanza”.

14. Con separata ordinanza, quindi, il tribunale autorizzava il sig. R. a presentare alla Commissione locale per i masi chiusi la richiesta di autorizzazione al distacco del terreno de quo in nome e per conto del N., ritenendo di estendere alla fattispecie i principi emergenti dalla sentenze di queste Sezioni Unite n. 23825/2009 (“In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell’immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest’ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all’abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita”).

15. Nel regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., proposto dal sig. N. quest’ultimo deduce il difetto assoluto e relativo di giurisdizione del giudice civile sulla questione, sollevata di ufficio dal tribunale, “se possa apparire idoneo un potere sostitutivo del ricorrente per la richiesta di autorizzazione al distacco”.

16. Il difetto assoluto viene argomentato dal ricorrente assumendo che il tribunale avrebbe invaso la sfera di potestà sia del legislatore che dell’amministrazione.

17. L’assunto dell’invasione della sfera di potestà del legislatore viene argomentato sella base delle seguenti considerazioni:

a) La legge provinciale esclude che le istanze di scorporo di un

terreno dal maso possano essere sottoscritte da un procuratore del proprietario del maso stesso. Tanto si sostiene in base al canone ubi voluit lex dixit, mettendo a raffronto dell’art. 43, comma 4 della citata Legge Provinciale (“Le istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi devono essere firmate dal richiedente o dalla richiedente, dal suo/dalla sua rappresentante legale oppure da un/una rappresentante munito/a di procura speciale che può essere apposta anche a margine o in calce alla domanda”) con il comma 5 dello stesso articolo, sopra trascritto. Il ricorrente evidenzia che solo il comma 4 – e non anche il comma 5, specificamente destinato a disciplinare le istanze di scorporo di un terreno dal maso – prevede la possibilità che l’istanza alla commissione venga sottoscritta da un procuratore speciale del proprietario del maso.

b) Pertanto il tribunale di Bolzano, attribuendo al R. il potere di rappresentare il N. nella presentazione di una istanza di scorporo di un terreno da un maso, avrebbe invaso la potestà legislativa che la Provincia aveva esercitato escludendo la possibilità della presentazione di detta domanda a mezzo procuratore.

18. L’assunto dell’invasione della sfera di potestà dell’Amministrazione viene argomentato sella base della considerazione che la Commissione locale per i masi chiusi aveva già rigettato l’istanza presentata dal R. in proprio per ottenere l’autorizzazione allo scorporo del terreno de quo dal maso in proprietà N.: cosicché la sfera della sua potestà risulterebbe incisa dalla decisione del giudice di autorizzare il sig. R. ad attivare il procedimento autorizzatorio in rappresentanza del N. (e, quindi, a “esercitare nei confronti della p.a. un interesse legittimo il cui titolare risulta solo il sig. N.”, pag. 9 del ricorso).

19. Quanto al difetto relativo di giurisdizione, il ricorrente argomenta che il R. avrebbe potuto e dovuto impugnare davanti al TAR il provvedimento con cui la Commissione locale per i masi chiusi aveva rigettato l’istanza di distacco del terreno dal maso da lui presentata.

20. Osserva al riguardo il Collegio che il ricorrente non mette in discussione la giurisdizione dell’a.g.o. sulla domanda di pronuncia ex art. 2932 c.c., costituente – insieme alle altre domande cumulativamente proposte dal sig. R., tutte pacificamente rientranti nella giurisdizione dell’a.g.o. – l’oggetto del giudizio di merito: egli, piuttosto, pretende di censurare, attraverso lo strumento del regolamento preventivo di giurisdizione, il provvedimento con cui il tribunale ha autorizzato il R. a presentare la domanda alla commissione in nome del N..

21. Ciò posto, risulta agevole rilevare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione non sono il giudice dell’impugnazione del suddetto provvedimento, che, peraltro, il tribunale non qualifica in alcun modo, se non escludendo la sua riconducibilità alla tutela cautelare, come implicitamente risulta dal rigetto della istanza del sig. R. di adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c..

22. Il ricorso risulta quindi inammissibile, in quanto estraneo al paradigma fissato dall’art. 41 c.p.c., come fatto palese dalle seguenti considerazioni:

– il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., non è (e non può avere il contenuto di) una impugnazione;

– le domande oggetto del giudizio di merito – tra le quali, per quanto qui specificamente interessa, quella di trasferimento del terreno de quo con sentenza ex art. 2932 c.c. – rientrano tutte nella giurisdizione dell’a.g.o.;

– la questione che, secondo il ricorrente, esulerebbe dal giurisdizione dell’a.g.o. – ossia quella, sollevata di ufficio, “se possa apparire idoneo un potere sostitutivo del ricorrente per la richiesta di autorizzazione al distacco” – non costituisce una domanda (solo in relazione alla quale potrebbe porsi una questione di giurisdizione) bensì un problema di diritto che il giudice si è posto, ed ha sottoposto all’attenzione delle parti, in ordine alle concrete modalità di erogazione della tutela costitutiva ex art. 2932 c.c., richiesta dall’attore con una domanda (di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre) che nemmeno il ricorrente dubita che rientri nella giurisdizione dell’a.g.o..

23. Passando all’esame della domanda della contro ricorrente di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi del primo o, in ipotesi, dell’art. 96 c.p.c., comma 3, va innanzi tutto verificata la tempestività del controricorso.

24. Il ricorso risulta notificato il 19.2.20; il termine di deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c., era destinato a scadere il 10.3.20 (l’anno 2020 era bisestile) e, conseguentemente, il termine di deposito del ricorso ex art. 370 c.p.c., era destinato a scadere il 30.3.20. A causa della pandemia da COVID 19, tuttavia, per il disposto del D.L. n. 11 del 2020, art. 1, comma 2, il termine di deposito del ricorso è stato sospeso dal 9.3.20 al 22.3.20; tale ultima data è stata differita al 15.4.20 dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 e, poi, ulteriormente differita all’11.5.20 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1; il termine di deposito del ricorso (di cui fino alla sospensione disposta dal D.L. n. 11 del 2020, erano maturati 18 giorni) è quindi spirato il 13.5.20 e, conseguentemente, il termine di venti giorni dal 13.5.20 per il deposito del contro ricorso scadeva il 2.6.20 (festa della Repubblica, con conseguente proroga al 3.6.20). La notifica del ricorso, effettuata in data 1.6.20 risulta pertanto tempestiva.

25. Accertata la tempestività del controricorso, deve ulteriormente precisarsi che l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c., nel procedimento introdotto con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è già stata affermata da questa Corte con l’ordinanza n. 2420/2002, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi.

26. La domanda della sig.ra C. di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., è dunque ammissibile. Essa, tuttavia, è infondata.

27. Va preliminarmente sottolineato come le condotte extraprocessuali del sig. N. o le sue iniziative processuali diverse dal presente ricorso – comprese nel “nutritissimo mosaico di azioni emulative” (così a pag. 17, quartultimo rigo, del controricorso) al medesimo ascritte dalla sig.ra C. – non rilevano ai fini dell’accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; questa, infatti, discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda della art. 96 c.p.c., comma 1, dall’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo, dall’aver abusato dello strumento processuale (sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3, cfr., da ultimo, Cass. n. 3830/2021). Nella specie, la scelta dell’introduzione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non può ritenersi connotata da mala fede o colpa grave, in considerazione della atipicità del provvedimento con cui il tribunale di Bolzano ha conferito ad una parte il potere di rappresentarne un’altra nell’ambito di un procedimento amministrativo regolato dalla Legge Provinciale e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione.

28. In definitiva il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione va dichiarato inammissibile e la domanda della contro ricorrente di condanna del sig. N. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va rigettata. Il rigetto di quest’ultima domanda, meramente accessoria, non configura, a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso, un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (cfr. Cass. n. 9532/2017), sicché le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, vanno a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo

di giurisdizione.

Rigetta la domanda della controricorrente di condanna del ricorrente

ex art. 96 c.p.c..

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del

presente giudizio, che liquida in Euro 10.000, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge; con distrazione in favore dell’avv. Marino Marinelli, che se ne è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA