Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25041 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 10/10/2018), n.25041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29671-2014 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,

268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIGNI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., rappresentata e difesa dall’avvocato MARZIA GIOVANNINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1876/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 21 maggio 2014, ha rigettato l’appello proposto da G.F. avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 383 del 2013, e nei confronti di G.E..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da G.F. per l’accertamento della nullità dell’atto di donazione in data (OMISSIS) con il quale il padre O., deceduto il (OMISSIS), aveva donato alla figlia E. l’immobile sito in (OMISSIS), assumendo che la donazione fosse frutto di circonvenzione d’incapace. In subordine, l’attore aveva agito per la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore della convenuta, in quanto lesive delle quote di riserva spettanti a lui e alla madre.

1.2. Il Tribunale rigettò sia la domanda principale sia quella subordinata.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione rilavando, per un verso, che non era provata la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del delitto di circonvenzione d’incapace, e, per altro verso, che l’appellante non aveva indicato in quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di riserva, nè quella della madre.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.F., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso G.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 345 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 2729 cod. civ. con riferimento all’art. 1418 cod. civ. e art. 643 cod. pen., e si contesta l’omessa motivazione sulla specifica censura riguardante la valutazione degli elementi probatori. Il ricorrente evidenzia che la Corte d’appello, dopo aver riconosciuto, diversamente dal Tribunale, l’applicabilità in astratto del combinato disposto art. 1418 cod. civ. e art. 643 cod. pen., e ammesso la produzione delle risultanze dell’indagine penale a carico di G.E., non aveva motivato sulla rilevanza dei nuovi elementi probatori, nè sulla richiesta di ammissione delle prove testimoniali, reiterata in appello.

2. La doglianza è infondata.

2.1. Sulla premessa corretta che, a seguito dell’archiviazione del procedimento penale a carico di G.E., l’accertamento della circonvenzione d’incapace in danno del de cuius era demandato al giudice civile, investito della domanda di nullità dell’atto di donazione in quanto stipulata per effetto diretto della consumazione del reato (ex plurimis, Cass. 07/02/2008, n. 2860), la Corte d’appello ha rigettato la domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi della circonvenzione, con particolare riferimento alla condotta di induzione.

Il rilievo è sufficiente a supportare la decisione di rigetto della domanda di accertamento della nullità della donazione, anche a prescindere dalla valutazione circa l’insufficienza degli elementi di prova relativi alla condizione di deficit in cui si assume versasse il de cuius.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato tra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sè o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (ex plurimis, Cass. pen. 16/04/2012, n. 29003). Per la sussistenza dell’elemento dell’induzione, non è richiesto l’uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un’attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico (ex plurimis, Cass. pen. 12/06/2015, n. 28080; 13/12/2013, n. 1419), nè è sufficiente che l’agente tragga giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo.

2.3. La Corte d’appello ha escluso l’ammissibilità della prova testimoniale, dedotta in primo grado e reiterata in appello, ritenendo che la stessa fosse formulata in modo generico e/o valutativo. Il giudizio, con riferimento alla prova dell’induzione, deve essere confermato. Il capitolato di prova, come riportato dal ricorrente a pag. 37 del ricorso, risulta in effetti generico e complessivamente inidoneo a mostrare l’attività di induzione, non riguardando comportamenti che la sorella E. avrebbe tenuto nel periodo antecedente o coevo alla stipula della donazione.

Per completezza si evidenzia che la Corte d’appello ha esaminato anche la documentazione prodotta in appello, riguardante la condizione psico-fisica del de cuius, ed ha affermato, con argomentazione congrua, che gli elementi acquisiti non consentivano di comprendere la reale dimensione del deficit, sicchè mancava la prova rigorosa della asserita incapacità e l’incertezza probatoria era amplificata, come evidenziato dal Tribunale, “dall’ulteriore comprovata attività negoziale (…) compiuta dal donante, e della quale entrambe le parti in lite hanno beneficiato nel periodo in cui si assume già sussistente l’incapacità”.

2.4. Non sussiste palesemente il denunciato vizio di omessa o apparente motivazione, che si configura allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (ex plurimis e da ultimo, Cass. 18/06/2018, n. 16057; 07/04/2017, n. 615).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112,345 e 346 cod. proc. civ. e si contesta l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulle istanze istruttorie formulate dall’appellante.

3.1. La doglianza è inammissibile.

In disparte la già rilevata esaustività dell’esame svolto dalla Corte d’appello, il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto in riferimento alle domande od eccezioni di merito (ex plurimis, Cass. 12/01/2016, n. 321).

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 553,555,556 e 2697 cod. civ. nonchè degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ., e si contesta, con riferimento al rigetto della domanda subordinata, la ritenuta carenza probatoria in ordine alla lesione della quota di legittima.

4.1. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di azione di riduzione, la parte che agisce in riduzione ha l’onere di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (ex plurimis, Cass. 25/09/2017, n. 22325; 30/06/2011, n. 14473).

4.2. Nella specie, secondo la Corte d’appello è rimasta indimostrata sia l’entità della quota di riserva, sia quella della disponibile avuto riguardo all’asse ereditario paterno, che solo veniva in rilievo, posto che l’appellante aveva indicato in modo apodittico il valore dell’immobile donato alla sorella – dal quale sarebbe derivata la lamentata lesione della quota di legittima, mentre nella scrittura privata del 5 novembre 1996 l’appellante aveva riconosciuto di avere ricevuto in donazione dal padre somme di danaro per un valore equivalente ai beni che lo stesso padre intendeva donare alla figlia. Ulteriormente la Corte di merito ha sottolineato che elementi utili alla quantificazione non erano stati allegati neppure all’esito dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza.

Non si ravvisa, pertanto, la denunciata violazione di legge, mentre il contenuto dell’accertamento svolto dalla Corte d’appello esula dal sindacato richiesto.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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