Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25041 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27553/2017 proposto da:

B.V., in persona del titolare B.V., domiciliato

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BRUCCOLERI;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO GARLASCHELLI;

FCA BANK SPA, in persona del Dott. N.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentata e difeso dall’avvocato

VINCENZO BERGAMASCO;

– controricorrenti –

e contro

BRIANZA EXPRESS SAS, B. CARRI SRL, L.C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1622/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 13 novembre 2017 B.V. ricorre per la cassazione della sentenza numero 1622-2017 emessa dalla corte d’appello di Milano il 13 aprile 2017 con la quale veniva rigettato l’appello proposto dal ricorrente condannandolo alle spese del grado di giudizio a favore di FCA Bank S.p.A. e di G.C.. Il ricorso è affidato a 3 motivi. Le parti intimate G.C. e FCA Bank s.p.a. hanno notificato separati controricorsi nei termini indicati in epigrafe. Il difensore del ricorrente ha prodotto dichiarazione di rinuncia al mandato.

2. Espone la parte ricorrente, nelle pieghe del ricorso, che la banca resistente ha chiamato in causa nel giudizio di primo grado la B.V., quale titolare di un’impresa, per chiederne la condanna, eventualmente in solido con la convenuta B. Carri Srl, al pagamento della somma di Euro 23.160,33, oltre interessi legali, e che detta richiesta era correlata al finanziamento bancario ricevuto in data (OMISSIS) da Brianza Express – anch’essa terza chiamata nel giudizio – che non aveva provveduto a restituire l’intero importo alla banca, avendo pagato solo una parte delle rate pattuite per l’acquisto di un veicolo; che B.V., titolare dell’omonima impresa, si era costituito formulando richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di Brianza Express S.a.S., G.C. e L.C.C.; che, integrato il contraddittorio nei loro confronti, la causa veniva quindi istruita con esame testimoniale, interrogatori formali e l’esperimento di una perizia calligrafica; che il giudice di primo grado dichiarava l’inadempimento di B.V., in proprio e quale titolare dell’omonima impresa eventuale, agli obblighi assunti nei confronti della banca e, preso atto delle risultanze istruttorie da cui emergeva il comportamento illegittimoi sia della impresa B.V., nonchè della B. Carri Srl e di L.C.C., li condannava in solido al pagamento in favore della banca della somma di 16.745,20, pari alla differenza tra quanto a suo tempo versato alla B.V. e quanto percepito dalla Brianza Express a titolo di pagamento del veicolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2722 c.c. o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti di accordi collettivi nazionali di lavoro; con il 20 motivo si deduce violazione dell’art. 101 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, posto che nessuna statuizione è stata fatta nei confronti della B. Carri Srl, nonostante la citazione in appello e la sua mancata costituzione, generandosi in tal modo incertezza circa i soggetti ai quali la decisione impugnata si riferisce; con il 30 motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo state prese in considerazione le dichiarazioni di alcuni testi nel ricostruire la vicenda.

2. I motivi sono inammissibili per la seguente ragione, valevole per tutte le censure.

3. Il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, prevede che il ricorso per Cassazione deve contenere, sotto pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti della causa (crf. per tutte Cass. S.U. n. 11308/2014). La parte ricorrente, in questa sede di giudizio di legittimità, ha invece omesso di indicare, anche solo sommariamente, le ragioni svolte a difesa dalle controparti, le ragioni della decisione di prime cure, le ragioni dell’appello, e nei motivi non ha neppure fatto riferimento al tenore della decisione impugnata (Cass. S.U. m. 5698/2012).

4. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è infatti funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non dimostri proprio per questa ragione un’apparenza di motivazione, di sopperire a eventuali manchevolezze della decisione nell’individuare il fatto sostanziale, e soprattutto processuale. Tale ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie, ove solo dalla lettura della sentenza è possibile percepire la res litigiosa e le questioni trattate nel procedimento di appello, ove per le parti contumaci è stato ritenuto opponibile il giudicato formatosi in primo grado.

5. Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in merito alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti separatamente resistenti.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in favore dei resistenti G.C. e FCA Bank s.p.a. liquidate in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, per ciascuna parte. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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