Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25041 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25041
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di sez. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –
Dott. GIANGOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4452-2015 proposto da:
GAROFOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI CESARO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, per delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n.
85772/2013 pendente davanti al TRIBUNALE di ROMA;
uditi gli avvocati Roberto COLAGRANDE e Vittorio CESARONI per
l’Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
PATRONE Ignazio, il quale chiede alla Corte di dichiarare la
giurisdizione dell’AGO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
La Garofoli s.p.a., che aveva ricevuto dalla Croce Rossa Italiana un ordine di fornitura poi annullato dal giudice amministrativo, su ricorso di una società concorrente, per l’omessa adozione di una procedura a evidenza pubblica, ha convenuto il predetto ente davanti al Tribunale di Roma invocandone la responsabilità precontrattuale, o comunque extracontrattuale, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionatole per l’incolpevole affidamento riposto sulla validità dell’ordine.
L’attrice ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione davanti a queste Sezioni Unite.
La Croce Rossa Italiana si è difesa con controricorso.
Il PM ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come correttamente osservato dal PM, trova qui piena applicazione l’orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui la domanda risarcitoria proposta nei confronti della p.a. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sè, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 17586/2105, alla cui motivazione della quale – nella quale trovano risposta gli argomenti dedotti nel presente giudizio – si rinvia; l’apparente affermazione contrastante della più recente Cass. Sez. Un. 8057/2016 ha in realtà riferimento a fattispecie non chiaramente riferibile a responsabilità precontrattuale).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse davanti al Tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di regolamento.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti al Tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016