Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25041 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 25041 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

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sul ricorso 31038-2007 proposto da:
ROMANER PETER RMNPTR38A09A952Y,

CADAMURO MARIA

MAGDALENA in ROMANER, SOCIETA’ WEINGUT SCHLOB
SIGMUNDSKRON KG DI ROMANER PETER, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLATTER
PETER giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
1742

contro

FREI KARL FREKRL53C11A952R, in proprio e quale
coerede di FREI HEINRICH, FREI MARIA LUISA nonchè
FREI PAUL, quali coeredi di FREI HEINRICH,

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO
FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI
MICHELE, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TIEFENBRUNNER OTTO giusta delega in
atti;

non chè contro

TOGGENBURG GRAF JOHANNES, TOGGENBURG GRAF ULRICH,
TOGGENBURG MARIA JOSEPHA, TOGGENBURG GRAFIN MARIA
ASSUNTA, TOGGENBURG GRAFIN ITHA, TOGGENBURG GRAMIN
CECILIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 421/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/06/2007, R.G.N.
259/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;
udito l’Avvocato MICHELE TAMPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per estinzione;

2

– controricorrenti –

IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che, con atto del 20 novembre 1987, Heinrich Frei

e Karl Frei convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di
Bolzano, Peter Romaner, sua moglie Maria Magdalena Cadamuro e
la società Weingut Schloss SigmundsKron, nonché i conti

Toggenburg e Helene Haseltine, vedova Toggenburg, per sentire
accogliere la domanda di riscatto agrario, ai sensi dell’art. 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, in relazione al maso chiuso
denominato Schloss SigmundsKron;
che il Tribunale, con sentenza del 23 luglio 1991,
accoglieva integralmente la domanda;
che, proposto appello dai convenuti soccombenti, la Corte
d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con
sentenza del 21 settembre 1995, in totale riforma di quella di
primo grado, rigettava la domanda di Heinrich e Karl Frei;
che la sentenza veniva impugnata da Heinrich e Karl Frei e
la Corte di cassazione, con pronuncia del 21 settembre 1999, n.
6401, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza d’appello e
rinviava il giudizio alla Corte d’appello di Brescia;
che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 13
luglio 2007, dichiarava che l’atto di costituzione della
società Weingut Schloss SigmundsKron ed il successivo atto di
vendita delle relative quote sociali erano entrambi simulati,
in quanto volti a dissimulare la vendita in favore dei coniugi
3

Josefine, Franz, Maria Assunta, Cecilia, Johannes, Ulrich

Romaner in violazione del diritto di prelazione; dichiarava
Heinrich e Karl Frei sostituiti a Peter Romaner, Maria
Magdalena Cadamuro nella proprietà del maso chiuso,
subordinatamente al pagamento della somma di euro 113.517,22,
dando ordine al Conservatore dei libri fondiari di Bolzano di

proprietà; condannava gli originari convenuti al pagamento
delle spese del giudizio di appello, di cassazione e di rinvio;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia
hanno proposto ricorso Peter Romaner, Maria Magdalena Cadamuro
e la società Weingut Schloss SigmundsKron;
che hanno resistito, con un unico controricorso, Karl Frei,
Maria Luisa Frei e Paul Frei, in proprio e nella qualità di
eredi del defunto Heinrich Frei;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede
Johannes, Ulrich, Maria Josepha, Maria Assunta, Itha e Cecilia
Toggenburg;
che i controricorrenti hanno presentato memoria.
Considerato che, con atto pervenuto a questa Corte il 25
settembre 2013, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al
ricorso, e che tale atto è stato ritualmente accettato dai
controricorrenti anche in relazione al profilo della
compensazione delle spese del giudizio;

4

procedere alla conseguente intavolazione del diritto di

che la rinuncia è valida, poiché è stata sottoscritta dalle
parti e dai rispettivi difensori (art. 390, secondo comma, cod.
proc. civ.);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,
occorre dichiarare l’estinzione del giudizio.

La Corte

dichiara

l’estinzione del giudizio.

Spese

compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 26 settembre 2013.

PER QUESTI MOTIVI

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