Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25040 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –

Dott. GIANGOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7880-2015 proposto da:

I.A.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio degli avvocati GIOVAMBATTISTA FERRIOLO e FERDINANDO EMILIO

ABBATE, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TEVEROLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso lo STUDIO QUEIROLO,

COLAVINCENZO e SPINELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

VOSA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3639/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

uditi gli avvocati RANIERI RODA per delega orale dell’avvocato

Giovambattista Ferriolo e PAOLO VOSA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Teverola, che aveva affidato il servizio di accertamento e riscossione dei canoni per il consumo dell’acqua potabile e per lo smaltimento e depurazione delle acque reflue alla IAP s.r.l., la quale lo aveva svolto dal 1990 al 1999, promosse nei confronti della società affidataria giudizio arbitrale ai sensi del capitolato speciale.

Il collegio arbitrale adito dichiarò, tra l’altro, non compromettibile la domanda di condanna della IAP al pagamento degli importi relativi ai consumi idrici e ai canoni di smaltimento e depurazione inseriti nei ruoli approvati dal Comune, rientrando la controversia nella giurisdizione della Corte dei conti, e condannò la società al pagamento di Euro 2.142.659,00 per non aver adempiuto all’obbligo di accertare i consumi idrici effettivi degli utenti.

La Corte d’appello di Napoli, rigettando l’impugnazione principale della IAP e accogliendo, invece, l’impugnazione incidentale del Comune, ha annullato il lodo nella parte in cui dichiarava non compromettibile la domanda relativa ai canoni accertati e non riscossi, sul rilievo della non esclusività della giurisdizione della Corte dei conti, che è invece alternativa a quella ordinaria e dunque a quella arbitrale; ha pertanto dichiarato la competenza degli arbitri a decidere in merito a tale domanda.

Quanto alle altre domande ha, in particolare, respinto le censure della società impugnante principale relative alla prescrizione del credito del Comune, confermando la durata decennale della stessa trattandosi di responsabilità contrattuale, e alla contraddittorietà del lodo, osservando che il suo dispositivo non conteneva statuizioni contraddittorie.

La IAP ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione, onde il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite. Il Comune di Teverola si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisdizione del giudice contabile ha carattere esclusivo e non alternativo a quella del giudice ordinario; con conseguente non compromettibilità delle controversie in essa rientranti.

1.1. – Il motivo è infondato, dovendosi invece confermare, in difetto di nuovi argomenti contrari prospettati dalla ricorrente, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano, anche quando investano i medesimi fatti materiali, reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione (da ult. Cass. Sez. Un. 20701/2013, 25495/2009, 10667/2009).

2. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si insiste nella eccezione di prescrizione del credito del Comune, sostenendo che (a), per quanto fatta valere davanti al giudice ordinario, quella in questione ha pur sempre natura di responsabilità amministrativo-contabile, che si prescrive in cinque anni, e che (b) comunque troverebbe applicazione l’art. 2948 c.c., n. 4, relativo alle prestazioni periodiche.

2.1. – Il primo rilievo (a) è infondato, poichè la responsabilità amministrativo-contabile può essere accertata esclusivamente davanti alla speciale giurisdizione competente, mentre quella di cui si discute in sede di giurisdizione ordinaria è esclusivamente la (concorrente) responsabilità civile, nella specie di carattere contrattuale e dunque soggetta, di regola, a prescrizione decennale.

Il secondo rilievo (b) è infondato perchè la responsabilità sulla quale si è pronunciata nel merito la Corte d’appello (che per le restanti domande si è invece limitata a statuire la competenza degli arbitri), e in ordine alla quale dunque rileva la questione di prescrizione, è quella relativa all’omesso accertamento dei consumi idrici effettivi degli utenti, certamente non rientrante tra le obbligazioni di “pagamento”, tanto meno periodico, di cui all’art. 2948 c.c., n. 4: l’obbligazione di pagamento periodico gravava, semmai, sugli utenti, quella gravante sulla ricorrente era invece una obbligazione di fare (accertare cioè i consumi effettivi), cui semplicemente consegue la ordinaria obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale.

3. – Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 830 c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia annullato il lodo solo nella parte in cui escludeva la compromettibilità delle domande relative ai canoni accertati e non riscossi, motivando la scindibilità della causa con l’apodittica affermazione che “trattasi di domanda risarcitoria relativa ad annualità diverse, che può essere soggetto di accertamento anche con esiti diversi, senza che si verifichi un possibile contrasto di giudicato (potendo esservi o meno inadempimento o danno per alcuni e non per altri)”.

3.1. – Neanche questo motivo può trovare accoglimento.

La ricorrente, infatti, si limita a lamentare che non si comprende come possa essere esclusa una connessione logica e giuridica tra una richiesta di condanna al pagamento degli importi per i consumi idrici inseriti nei ruoli ma non riscossi e una richiesta di accertamento dell’inadempimento all’obbligo di accertare “proprio quegli stessi consumi idrici che di tale inserimento nei ruoli sono il dichiarato presupposto”, e che la sentenza impugnata non precisa quali siano le diverse annualità di cui trattasi.

Sennonchè l’affermazione della Corte d’appello è tutt’altro che incomprensibile o illogica. A suo giudizio, cioè, riguardando la domanda i consumi relativi ad annualità differenti, nessuna interferenza poteva sussistere tra le pretese di mancato accertamento dei consumi, relative a talune annualità, e le pretese di omesso versamento dei canoni per i consumi accertati, relative ad altre annualità.

Era, perciò, semmai onere della ricorrente indicare le ragioni di eventuali interferenze tra gli accertamenti riguardanti specifiche annualità.

4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 829 e 830 c.p.c., si insiste nella tesi della nullità del lodo per contraddittorietà del dispositivo, in particolare tra tra l’affermazione di incompromettibilità della domanda relativa all’omesso accertamento dei consumi e di compromettibilità, invece, della domanda relativa ai consumi accertati e i cui canoni non sono stati riscossi.

4.1. – Il motivo è infondato, non sussistendo, alcuna contraddizione tra le due statuizioni, riguardanti domande diverse (aventi per oggetto la violazione dell’obbligo di accertare i consumi degli utenti, l’una, e l’omessa riscossione dei canoni per consumi già accertati, l’altra) e relative, come già detto, ad annualità diverse.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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