Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2504 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17384-2014 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GASPARE MOTTA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SE.RI.T SICILIA S.P.A., già

MONTEPASCHI SE.RI.T SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI S.P.A P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO CANTAVENERA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

SCIPLINO ESTER ADA, LELIO MARITATO, giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2615/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/12/2013 R.G.N. 1905/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato MOTTA GASPARE;

udito l’Avvocato IELO ANTONIO per delega Avvocato CANTAVENERA

DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo respinse il ricorso con il quale C.G. aveva chiesto accertarsi la illegittimità del contratto di formazione e lavoro stipulato con la Serit Sicilia s.p.a. per il periodo dal 25.3.02 al 22.3.04, con conseguente riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale ufficiale di riscossione, fin dalla data della assunzione e condanna della società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data di offerta delle prestazioni.

Impugnava tale sentenza il C.; resistevano la Riscossioni Sicilia s.p.a. (succeduta alla Serit Sicilia s.p.a.) e l’INPS.

Con sentenza depositata il 24.12.13, la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame, accertando che all’appellante venne garantita la formazione prevista.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato ad unico, articolato motivo.

Resiste la Riscossioni Sicilia con controricorso, poi illustrato con memoria, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza. 1. – Il ricorrente, senza collegare chiaramente le varie violazioni legge e di contratto invocate ad una adeguata esposizione delle relative doglianze, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321 e segg., 1362 e segg. c.c., con riferimento all’interpretazione del contratto di f.l. e del progetto formativo; violazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3 (convertito in L. n. 863 del 1984); del D.Lgs n. 112 del 1999 e del D.P.R. n. 602/73 e del c.c.n.l. con riferimento alle attività dell’ufficiale di riscossione; degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

In particolare osserva che l’impugnata sentenza non considerò adeguatamente che il progetto formativo richiedeva lo svolgimento, da parte degli ufficiali di riscossione, assunti con c.f.l., oltre che di esercitazioni teoriche, sostanzialmente non contestate, anche di esercitazioni pratiche attraverso l’ausilio formativo di personale esperto sugli atti di cui si compone l’intero sistema delle notifiche, svolgimento che nella specie era avvenuto, a tutto voler concedere, col solo (insufficiente) affiancamento di personale anziano. Che dai fatti e dalla prove offerte risultava che la Riscossione Sicilia non aveva formato il ricorrente sui modelli e sugli atti in uso in azienda nell’esercizio di attività di ufficiale di riscossione.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Deve evidenziarsi che identica controversia è già stata risolta da questa Corte con sentenza n. 17539 del 2014, dove si è osservato che la medesima Corte palermitana aveva correttamente valutato l’esistenza di attività formativa non solo teorica, ma anche pratica, con apprezzamento adeguato e coerente delle risultanze probatorie testimoniali e documentali.

Nella specie la sentenza impugnata ha parimenti accertato, in fatto, l’esistenza di adeguata e corretta attività formativa in linea con il progetto formativo approvato dalla C.R.I. Che il lieve discostamento della collocazione temporale dell’attività formativa risultava di scarsa importanza nell’economia generale del progetto formativo, evidenziando correttamente che solo un grave inadempimento dell’obbligo formativo poteva comportare la trasformazione del rapporto in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sul punto cfr., ex plurimis, Cass. n. 2994/11, n. 2247/06). Che l’attività di formazione pratica venne adeguatamente eseguita attraverso l’affiancamento di personale più anziano esperto.

2.1 – Deve allora considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

E’evidente che nella specie il ricorrente lamenta una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ed in sostanza un vizio motivo in ordine all’apprezzamento di circostanze di fatto controverse.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso diretto a censurare, nel vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), la motivazione della sentenza impugnata (e gli accertamenti ivi svolti), che ha invece ampiamente esaminato il fatto storico decisivo.

Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un nuovo e specifico vizio che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche laddove la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

4. – Il ricorso non rispetta il dettato del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, sicchè deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese quanto all’INPS che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di Riscossioni Sicilia s.p.a., in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura dei 15%, i.v.a. e c.p.a.. Nulla per le spese quanto all’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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