Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2504 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
OLIVETTI SPA, gia’ OLIVETTI TECNOST SpA in persona del presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE
EMANUELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BRUZZONE MARIAGRAZIA, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2 009 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 16.3.09, depositata il 07/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che e’ stata depositata in cancelleria istanza di autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane al rinnovo della notificazione nei confronti di Olivetti s.p.a., in un primo tentativo non riuscita, che e’ stata redatta relazione sull’istanza e che la stessa e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che necessariamente la ricorrente ha depositato ricorso ritualmente notificato, che le parti hanno depositato memorie;
il Collegio rileva che nelle more le SS.UU. della Corte hanno precisato il proprio orientamento sulla questione con sentenza n 17352/09 ritenendo non piu’ necessaria l’autorizzazione del giudice ad quem, ritenuta con sentenza n. 3818/09 ed affermando il principio che: In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Il Collegio, aderendo al trascritto piu’ recente orientamento delle Sezioni Unite ed avendo la ricorrente proceduto autonomamente al rinnovo della notifica, ritiene che non debba piu’ provvedersi sull’istanza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara non luogo a provvedere.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010