Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2504 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Civitavecchia 7, presso l’avv. Francesco Musolino, rappresentato e
difeso dall’avv. BORRELLI Michele giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 38/51/08 del 28/3/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro cartelle di pagamento relative agli anni 2000-2001.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, l’Agenzia lamenta il travisamento, da parte del giudice tributario, del significato del condono demenziale, previsto dalla norma, assumendo – nel quesito – che il tardivo versamento dell’ultima rata precluderebbe, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito, il perfezionamento della definizione.
Il mezzo è inammissibile, non cogliendo la ratio deciderteli.
Il giudice tributario, sia pure mostrando di non comprendere adeguatamente la funzione del condono ex art. 9 bis, ha rigettato l’appello assumendo in definitiva che la pretesa tributaria non era provata, senza in alcun modo affrontare la problematica relativa agli effetti del tardivo pagamento dell’ultima rata.
Al riguardo l’Agenzia si limita ad affermare che il debito tributario risulterebbe “dalla stessa dichiarazione presentata dal contribuente”, ma di tale deduzione nel giudizio di merito e dell’avvenuta produzione della dichiarazione non vi è traccia in sentenza nè si rinvengono in ricorso i necessari riferimenti”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011