Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2504 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2504 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

sul ricorso 9855/2012 proposto da:
Graziano Vittorio, Pappalardo Giampiero, Zanini Ignazio, domiciliati in
Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Elio Antonio Corsaro,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti contro
Comune di Vizzini, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Stoppani, n. 1, presso lo studio dell’avvocato

77Lp\

Data pubblicazione: 01/02/2018

S’Cuderi Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Pistone Alberto,
giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 212/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 22 febbraio 2011 la Corte d’appello di
Catania ha rigettato l’appello principale proposto dal Comune di Vizzini
e l’appello incidentale proposto da Vittorio Graziano, Giampiero
Pappalardo e Ignazio Zanini avverso la sentenza con la quale il
Tribunale di Catania aveva condannato il Comune al pagamento della
somma di euro 21.779,30, a titolo di compenso professionale.
2. In particolare, il Tribunale, nel decidere sull’opposizione a decreto
ingiuntivo proposta dal Comune, aveva rilevato che il rapporto
contrattuale tra l’ente pubblico e i professionisti era valido solo nei limiti
della somma iscritta nell’impegno di spesa (lire 42.170.602) e che tale
importo era dovuto, anche tenendosi conto delle imperfezioni degli
elaborati e del fatto che nessun compenso era previsto per la redazione
del regolamento edilizio.
3. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale, esaminando l’appello
incidentale proposto, ha osservato che la delibera n. 451 del 18
settembre 1995, con la quale la Giunta municipale aveva provveduto

depositata il 29/12/2010;

ad integrare la copertura finanziaria dell’intera operazione, pur
presente in copia nel fascicolo di parte al momento della decisione, non
risultava ritualmente prodotta, dal momento: a) che nella comparsa di
costituzione, contenente l’appello incidentale, i professionisti non
avevano fatto alcun riferimento a siffatta produzione, neppure

alla copertina del fascicolo, peraltro sottoscritto unicamente dal
procuratore delle parti; b) che la mancata produzione era stata
espressamente eccepita dal Comune appellante, sia in sede di
comparsa conclusione, sia in seno alla memoria di replica, senza alcun
rilievo da parte degli appellati.
La Corte d’appello, inoltre, ha rilevato che del tutto generiche e
inconducenti erano le censure indirizzate dagli appellanti incidentali
contro i rilievi critici rivolti al loro elaborato e che né nel ricorso per
decreto ingiuntivo, né nella comparsa di costituzione depositata a
seguito dell’opposizione proposta dal Comune, i professionisti aveva
richiesto gli interessi e la rivalutazione.
In relazione all’esito finale della controversia, la sentenza ha
compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per un mezzo,
ponendo la restante metà a carico del Comune.
4. Avverso tale decisione il Graziano, il Pappalard4o Zanini hanno
proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha
resistito con controricorso il Comune di Vizzini.
5. Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni scritte e
il Comune di Vizzini ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis. 1,
cod. proc. civ. È stata depositata memoria dai ricorrenti senza il
rispetto del termine di cui all’art. 380-bis.1, comma secondo, cod. proc.
civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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documentata dai verbali di causa e dall’elenco dei documenti interno

1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 3, cod. proc. civ., errata applicazione del d. Igs. 18
agosto 2000, n. 267, in quanto non era prevista alcuna limitazione
nell’impegno di spesa, a fronte della sola temporanea, ridotta
disponibilità di risorse da parte del Comune e, ai sensi dell’art. 360,

motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacché la
delibera n. 451, del 1995, dettagliatamente indicata nell’atto di appello
incidentale, era stata prodotta in giudizio, anche se non ritualmente
depositata, successivamente alla proposizione dell’impugnazione, in
quanto la copia era stata ottenuta solo nel mese di aprile del 2008.
La doglianza è inammissibile, giacché, anche a voler superare il rilievo
per il quale i ricorrenti non riproducono il contenuto della delibera in
esame, con la conseguenza che non è possibile apprezzarne la
decisività, resta da considerareIproprio dalle deduzioni del ricorso
emerge, in modo plastico, l’ammissione della assoluta inosservanza
delle regole processuali che avrebbero dovuto condurre a rendere tale
documento, peraltro formato in data anteriore alla stessa richiesta di
provvedimento monitorio (e senza che i ricorrenti deducano e
dimostrino le ragioni della indisponibilità dello stesso, ai fini della
tempestiva produzione), esaminabile ai fini della decisione, attraverso
il rituale deposito dello stesso.
2. Con il secondo motivo, si lamentai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettato
la richiesta degli interessi, senza qualificare la pretesa come domanda
nuova.
La doglianza è inammissibile, giacché neppur contrasta l’unico dato di
rilievo, ossia la mancata proposizione della domanda, ma si concentra

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comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria

sul fatto – del tutto privo di conducenza – che la Corte non ha
espressamente qualificato siffatta pretesa come “nuova”.
3. Con il terzo motivo, si lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 5, cod. proc. civ., vizi motivazionali, in relazione alla
“applicazione delle detrazioni previste dal Giudice di primo grado, per

Il terzo motivo è inammissibile, sia per la assoluta genericità di
formulazione, che non si confronta in alcun modo con l’apparato
motivazionale della sentenza impugnata, sia perché, essendo stata
accolta la domanda nei limiti dell’impegno di spesa attestato dalla
copertura finanziaria, la questione risulta essere del tutto irrilevante ai
fini del decidere.
4. Con il quarto motivo, si lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 5, cod. proc. civ., vizi motivazionali, in relazione alla disposta
compensazione parziale delle spese di lite, la cui refusione doveva
essere parametrata all’intero valore del credito.
Il quarto motivo è infondato, in quanto legittimamente la parziale
compensazione delle spese è stata giustificata dal parziale
accoglimento delle domande azionate con la richiesta di decreto
ingiuntivo.
5. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere
respinto e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge
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le lamentele e i rilievi, pur irrilevanti, fatti dal Comune”.

eli’

DEPO4ATATO
n’A CAN,:7:7LLERIA
– 1 FEB ‘2018

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