Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25039 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1651-2010 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO 14-A, presso lo studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PETINO PLACIDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/01/2009 r.g.n. 1812/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da S.D. contro l’Inps, diretta al riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione alle fibre aerodisperse di amianto, a norma della L. n. 257 del 1991, art. 13, comma 8. La Corte, premesso che erano incontestate le mansioni espletate nel tempo dal ricorrente a bordo di rimorchiatori in cui all’epoca era presente l’amianto principalmente a scopo di isolamento termico e sonoro quale ufficiale di coperta dal 16.11.1981 al 2.8.1982 e successivamente di comandante fino al 30.6.1996, e rilevato altresì che nella specie era stata effettuata navigazione portuale, si atteneva alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva ritenuto sussistente un’esposizione media nella giornata lavorativa inferiore a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo (0,059 in caso di orario di 8 ore giornaliere e di 0,071 in caso di orario di 12 ore).

Il lavoratore ricorre per cassazione con un unico motivo.

L’Inps resiste con controricorso seguito da memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia omessa e insufficiente motivazione e violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 in relazione all’art. 3 Cost., all’art. 12 disp. gen. al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 4, e all’art. 2727 c.c..

Le censure formulate sono qualificabili come manifestamente infondate.

Innanzitutto si lamenta mancanza di motivazione riguardo alla manifestazione nella specie di una malattia conseguenza dell’amianto, che di per sè comportava il diritto alla maggiore valutazione del periodo di esposizione all’amianto.

Al riguardo deve rilevarsi che, come non è contestato, nella presente controversia è stato invocato la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e non il comma 7 del medesimo articolo, che fa riferimento ai “lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”. Pertanto si fa ora riferimento inammissibilmente ad una diversa causa petendi, che peraltro sarebbe suffragata da documentazione insufficiente circa la specifica origine professionale della malattia in questione (“adenoma in degenerazione adenocarcinoma”), anche per il mancato riconoscimento della (specifica) eziologia professionale da parte del competente istituto assicuratore per gli infortuni e le malattie professionali (la legge cita l’Inail, ma per i marittimi tale indicazione potrebbe ritenersi indicativo dell’istituto competente per lo specifico ramo professionale).

Non risulta poi comprensibile e giustificato l’addebito di mancata considerazione del principio secondo cui devono essere considerati nel periodo minimo decennale anche le pause fisiologiche, come riposi, ferie e festività, visto che causa del rigetto è il mancato superamento della soglia rilevante di esposizione e non il mancato raggiungimento del periodo decennale di esposizione.

Si sostiene infine che avrebbe dovuto adeguatamente tenersi conto dei periodi in cui il lavoratore era stato occupato in navigazione d’altura, comportante non solo orari di servizio per 12 ore, ma anche la presenza a bordo per tutte le 24 ore dei sette giorni della settimana, costituente il dato significativo ai fini dell’esposizione all’amianto. Si censura poi specificamente la valutazione che sarebbe stata fatta della questione da parte della Corte d’appello: visto che i periodi di servizio d’altura risultavano frazionati nell’arco di 10 anni, era errata l’affermazione che i periodi di maggiore esposizione in questione, della durata di circa due anni, non potevano compensare la minore esposizione negli altri periodi; al contrario tali periodo influenzavano la esposizione media dei vari anni e la Corte avrebbe dovuto accertare o fare accertare dal c.t.u. la conseguente esposizione media ponderata.

Al riguardo deve rilevarsi preliminarmente che il brano di motivazione riportato nel ricorso, in cui sarebbe stata esaminata la questione ora proposta, non è effettivamente contenuto nella sentenza, in cui, anzi, si rileva solamente che nella specie era stata disimpegnata una navigazione portuale (pag. 12). Ne consegue quindi l’inammissibilità della censura, visto che avrebbe dovuto – se del caso – preliminarmente censurarsi l’erroneo accertamento in linea di fatto circa le modalità delle mansioni espletate. Può peraltro anche rilevarsi che i dati quantitativi specificati nel ricorso circa i periodi di navigazione di altura appaiono chiaramente inidonei a influire sui dati medi accertati dal giudice di merito in misura tale da far risultare un’esposizione decennale superiore alla soglia di 0,1 ff/cc. (basta rilevare che, ripartendo gli esposti periodi per anni di calendario, sarebbero interessati solo 9 anni – gli anni dal 1981 al 1991, eccettuati il 1987 e il 1989 – e inoltre nel 1991 risulterebbero 25 giorni di navigazione d’altura, palesemente inidonei a elevare di quanto necessario la esposizione media inerente al restante servizio di 8 ore giornaliere).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis. (ricorso introduttivo del 5 agosto 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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