Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25039 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25039

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23628/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4728/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4728/40/2014, depositata il 16 luglio 2014, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. S.M. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Frosinone, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRPEF, sul trattamento di quiescenza del contribuente, per asserita indebita trattenuta sulla totalità dell’indennità di aeronavigazione percepita dal pilota contribuente.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 e del D.L. n. 40 del 2010, art. 3 art. 3, convertito dalla L. n. 73 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado, rilevando il difetto di sussistenza dell’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52.

Il motivo è manifestamente fondato.

Invero, al tempo in cui fu proposto l’appello, pacificamente notificato il 21 giugno 2011, era minai abrogato, per effetto del D.L. 25 marzo, n. 40, art. 3, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, con effetto dal 26 marzo 2010 (ai sensi dell’art. 6 del citato decreto), il comma 2 del suddetto art. 52 nella parte in cui, per quanto qui rileva, prevedeva che “Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate”.

Ne consegue che detta norma, ormai abrogata al tempo della proposizione dell’appello, non poteva trovare applicazione nel relativo gravame proposto dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla CTR del Lazio – sezione staccata di Latina.

Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia ugualmente nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 22 e 53, nonchè dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha rilevato ulteriore profilo d’inammissibilità dell’appello in relazione al fatto che la copia notificata del ricorso fosse priva della sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario rappresentante dell’ufficio, senza dar conto che l’atto ritualmente depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale adita era munito sia della sottoscrizione del funzionario incaricato, sia dell’attestazione di conformità all’originale notificato alla controparte.

Anche detto motivo è manifestamente fondato.

Deve in proposito ritenersi, in conformità alla medesima ratio ispiratrice, che nella fattispecie debbano trovare applicazione i principi espressi dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che non possa farsi luogo alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, secondo periodo, relativamente alla mancanza di sottoscrizione, a norma dell’art. 18, comma 3, del ricorso in appello, allorchè un esemplare dell’atto, nella specie regolarmente depositato presso la segreteria della CTR adita, rechi la forma autografa dell’autore (in questo caso il funzionario dell’Agenzia delle Entrate munito di valida delega), essendo la controparte quindi in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione, di modo che, una volta quest’ultima avvenuta, il difetto di sottoscrizione sulla copia notificata integra mera irregolarità sanabile giusta il generale principio di cui all’art. 156 c.p.c. applicabile al processo tributario in ragione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (cfr., più di recente, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 17 novembre 2014, n. 24461; Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013, n. 10282).

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – in diversa composizione, che, uniformandosi al succitato principio di diritto, provvederà all’esame nel merito del gravame dell’Amministrazione finanziaria avverso la pronuncia di primo grado e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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