Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25039 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 10/10/2018), n.25039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2110-2018 R.G. proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D

NICCODEMI 80, presso lo studio dell’avvocato SABRINA PIETRINO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU’ COOPERATIVA PA,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLO GIANFRANCO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di CUNEO, depositato il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE che chiede alla Corte

di dichiarare inammissibile il ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 5 maggio 2017, Banca Alpi Marittime, Credito Cooperativo Carrù s.c.p.a. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Cuneo C.C. e S.P. per sentir dichiarare la revocatoria dell’atto di cessione di diritti immobiliari in esecuzione di un accordo di separazione personale tra i coniugi oggetto del contratto del 17 marzo 2017, rilevando di essere titolare di un credito nei confronti della società FB Line Srl di cui era legale rappresentante e fideiussore S.P.. Si costituiva la C. quest’ultima eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo, in favore di quello di Roma, rilevando che il contratto di fideiussione contemplava una clausola di deroga convenzionale alla competenza (art. 28 c.p.c.). Pertanto operava il foro generale delle persone fisiche evidenziando che S.P. era residente in Roma;

il giudice istruttore di Cuneo sciogliendo la riserva del 28 novembre 2017 riteneva competente a decidere la controversia il Tribunale di Cuneo in virtù del foro generale delle obbligazioni ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c.;

avverso tale provvedimento propone istanza di regolamento necessario di competenza C.C. affidandosi a tre motivi. Deposita memoria difensiva la Banca Alpi Marittime, Credito Cooperativo Carrù s.c.p.a. Il Procuratore generale conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione l’art. 18 c.p.c. rilevando che nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Como ha radicato la propria competenza territoriale richiamando congiuntamente tale disposizione e l’art. 20 c.p.c. ed evidenziando che entrambi i convenuti hanno la propria residenza anagrafica in Roma;

con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 20 c.p.c., relativo al foro facoltativo per le cause aventi ad oggetto diritti di obbligazione e dell’art. 33 c.p.c., relativo al cumulo soggettivo evidenziando che neppure con riferimento alla prima disposizione sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo in quanto C.C. è rimasta estranea al rapporto obbligatorio tra il creditore (Banca Alpi Marittime) e il debitore principale (società FB Line) e il fideiussore ( S.P.). Inoltre, l’art. 33 c.p.c. nelle cause contro più convenuti consente all’attore di radicare il giudizio dinanzi al foro generale di uno di essi. Ma tale norma non è applicabile con riferimento alla foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c. e a quello convenzionale di cui all’art. 28 c.p.c.;

con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 20 c.p.c. per la erronea individuazione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Anche applicando tale disposizione, l’obbligazione non è quella contrattuale conclusa da S.P., quale garante della banca in favore della società FB Line, ma quella relativa al trasferimento immobiliare, che invece riguarda i rapporti tra S.P. e C.C. relativi al contratto concluso in Roma, avente aduno ad oggetto un immobile ubicato in Roma;

il provvedimento del giudice istruttore non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza nel caso di specie in cui l’ordinanza confermi la competenza del Tribunale e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè poichè il provvedimento non è stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito delle parti a precisare le integrali conclusioni, anche di merito. Sulla base dell’allegazione di parte ricorrente non vi sono elementi per ritenere che, in deroga a tale principio consolidato che fa capo alle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 29 settembre 2014 n. 20449) il giudice abbia manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia; evenienza che ricorre quando risulti, in modo inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, abbia inteso fare luogo ad una valutazione che reputi non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 14223 del 7 giugno 2017);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione vanno liquidate in sede di decisione definitiva nel merito. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; spese al definitivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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