Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25039 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26246-2017 proposto da:
BETON PAVI DI S.F. & C SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore e socio illimitatamente responsabile
S.F., nonchè del socio D.M., domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANIELLO SCHETTINO;
– ricorrente –
contro
HYPO ALPE ADRIA BANK SPA in persona del Direttore Generale e
procuratore speciale Dott. V.M. nonchè del procuratore
speciale Dott. D.B.F., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
CATTANI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO FRUTTAROLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 511/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 19/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La società Beton Pavi SNC di S.F. e C con ricorso notificato il 6 novembre 2017, affidato due motivi, ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trieste in data 19 luglio 2017 e notificata in data 7 settembre 2017. La parte intimata HYPO Alpe Adria Bank s.p.a. ha resistito con controricorso.
2. La Corte d’appello di Trieste, in riferimento a un contratto di leasing traslativo stipulato inter partes il 29.11.2002, ove era stata contestato, l’applicazione sia dell’anatocismo che dell’usura, ha statuito che anche il tasso di mora non può superare la soglia oltre il quale è da considerarsi usurario come affermato, tra le altre, da Cassazione numero 5324-2003, anche se è discutibile che agli interessi moratori si applichi la stessa soglia prevista per gli interessi corrispettivi; pur tuttavia ha rigettato la domanda di accertamento di nullità del tasso di interessi stipulato perchè la contestazione dell’attore mancava di fondamento logico e matematico, oltre che giuridico, in quanto l’appellante intendeva cumulare le due categorie di interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del rispetto delle previsione della L. n. 108 del 1996, art. 2.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Rilevato preliminarmente che le parti, nelle more, hanno fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali e rinuncia degli avvocati alla solidarietà, ex art. 306 cod. proc civ..
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio, compensando le spese tra le parti.
Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019