Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25039 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 25039 Anno 2013
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

Data pubblicazione: 07/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso 13877-2011 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dalla:
CORTE DEI CONTI – Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio – Giudice unico per le pensioni, con
2013

ordinanza n. 220/2011 depositata il 27/04/2011 r.g. n.

555

069698/PC nella causa tra:
RAGO ROMANO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

og

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;

nonchè contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte Suprema di Cassazione l’affermazione della
giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del
lavoro.

– resistenti con procura –

13877.11

Sezioni Unite Civili

Udienza 22 ottobre 2013 c.c.

ORDINANZA
Fatto e diritto
1.

Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro il dott. Romano Rago ha

trattamento di fine servizio (TFS); ha dedotto, in particolare, che il suddetto diritto gli era
stato negato dall’Istituto previdenziale sull’assunto che il ricorrente sarebbe incorso in
un’ipotesi di decadenza in relazione alla mancata ottemperanza agli adempimenti a suo
tempo richiestigli.
2.

Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’INPDAP, ha dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione ed ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi
dell’art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934.

3.

Il Giudice Unico delle pensioni della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, adito
in riassunzione dal Rago, con ordinanza fuori udienza (in quanto depositata in data 27 aprile
2011 mentre l’udienza pubblica si era tenuta il 4 febbraio 2011), ha sospeso il procedimento
ed ha rimesso la causa dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 59,
comma 3, della legge n. 69 del 2009 sollevando d’ufficio la questione di giurisdizione; ad
avviso del giudice remittente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Roma, la
causa rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, atteso che la stessa ha
ad oggetto non già un provvedimento di liquidazione di una pensione bensì la corretta
liquidazione del trattamento di fine servizio e quindi, in ultima analisi, la sussistenza di un
diritto riconducibile al rapporto di lavoro; rilevato altresì che il suddetto rapporto è cessato
dopo il 30 giugno 1998 (discrimine temporale fissato dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del
2001) il giudice remittente si è espresso a favore della giurisdizione del giudice ordinario.

4.

Il ricorrente nel giudizio di merito non si è costituito nel presente giudizio di cassazione.

5.

Con ordinanza 18 aprile 2013 n. 9408 queste Sezioni Unite, premesso che l’art. 59 della legge
n. 69 del 2009, pur prevedendo l’istituto della proposizione d’ufficio del conflitto di
giurisdizione, non detta le relative regole procedurali e che tale lacuna deve ritenersi
colmabile applicando in via analogica la disciplina del conflitto di competenza di cui all’art. 45
cod. proc. civ. e, in particolare, l’art. 47, commi 4 e 5, a norma del quale deve disporsi la
rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione con ordinanza che,
se pronunciata fuori udienza, deve essere prima comunicata alle parti a cura del cancelliere
del medesimo giudice ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio (Cass. S.U.
(ordinanza) n. 8036 del 2011; Cass. S.U. (ordinanza) n. 16956 del 2012), e rilevato che
dall’esame del fascicolo di merito non risultava la prova della comunicazione dell’ordinanza
predetta al dott. Romano Rago, ricorrente nel giudizio dinanzi al Giudice Unico delle pensioni
della Corte dei Conti, hanno disposto, in via preliminare, ai fini della regolarizzazione del
contraddittorio, che fosse richiesto alla segreteria del giudice a quo di provvedere alla
comunicazione a tutte le parti, nelle forme prescritte dall’art. 134 cod. proc. civ., del deposito
dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto di giurisdizione.

3

convenuto in giudizio l’INPDAP chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al
riscatto degli anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ai fini della determinazione del

6.

Con nota pervenuta in data 7 giugno 2013 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha
trasmesso a questa Corte copia della citata ordinanza del Giudice Unico delle pensioni
depositata in data 27 aprile 2011 dalla quale risulta l’avvenuta notifica della stessa all’avv.
Carmelo Monaco, difensore del dott. Rago nel giudizio dinanzi al suddetto Giudice Unico.

7.

8.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice
ordinario quale giudice del lavoro.
Ritengono queste Sezioni Unite che, nel caso di specie, debba essere dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario atteso che, come correttamente ritenuto dal Giudice Unico

l’an o il

quantum del trattamento pensionistico, ma piuttosto la corretta determinazione degli
elementi di computo utili per la determinazione del trattamento di fine servizio, e quindi una
questione devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego e cioè, tenuto conto
della circostanza che si tratta di rapporto di lavoro cessato (come affermato dalla citata
ordinanza della Corte dei Conti) dopo la data del 1 luglio 1998 fissata dall’art. 69, comma 7,
d.lgs. n. 165 del 2001, del giudice ordinario.
9.

La suddetta conclusione è del resto coerente con il principio di diritto già enunciato da
queste Sezioni Unite (Cass. S.U. 30 aprile 2010 n. 10509) secondo cui è devoluta al giudice
del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda di un
dirigente sanitario in pensione relativa all’inclusione nella pensione della quota fissa della
“retribuzione di posizione”, costituendo quest’ultima una prestazione strettamente inerente
al rapporto di pubblico impiego, volta ad assicurare un trattamento integrativo delle
prestazioni assicurate dai regimi obbligatori attraverso l’adempimento di obbligazioni
gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni di lavoro dei dipendenti; ne
consegue l’attribuzione alla giurisdizione rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero
del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001, a seconda che la situazione giuridica azionata sia antecedente o successiva al
30 giugno 1998 non assumendo rilievo che la controversia sia insorta dopo la cessazione del
servizio e dovendo, invece, farsi riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In
senso conforme cfr. altresì Cass. S.U. 19 ottobre 2011 n. 21586 secondo cui è devoluta al
giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla doman ,
avanzata dall’INPDAP nei confronti di un dipendente pubblico in pensione, di ripetizione dei
ratei dell’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente
percepita, la cui percezione è derivata dalle erogazioni effettuate da un Fondo di previdenza
interno (e, dunque, di corresponsione dovuta dall’ente pubblico datore di lavoro), trattandosi
di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego; ne consegue
l’attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del
giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 69, settimo comma, del d.lgs.
n. 165 del 2001 (e, prima, dell’omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998), a
seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano
antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998.

P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette la causa.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

delle pensioni della Corte dei Conti, la controversia in esame non ha per oggetto

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