Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25038 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22084/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18,

presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR

101, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FORLANI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1967/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1967/29/2015, depositata il 30 marzo 2015, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del sig. D.P.A., in contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso d’intimazione di pagamento per IRPEF ed addizionale regionale per l’anno 1998. Avverso la sentenza della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto inammissibile la produzione in grado d’appello di nuovi documenti atti a comprovare l’avvenuta notifica regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento sulle quali si fondava l’avviso d’intimazione di pagamento.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta errore nel procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare, ai fini della decisione, i documenti prodotti in appello ritenuti inammissibili, nonchè la stessa documentazione prodotta in primo grado atta a comprovare almeno la regolare notifica della cartella (OMISSIS).

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.

Essi sono manifestamente fondati.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, secondo cui “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, si pone, infatti, come l’eccezione più consistente al divieto di nuove prove affermato dal medesimo art. 1, dal momento che fa in ogni caso salva la possibilità per le parti di produrre nuovi documenti in grado d’appello.

L’interpretazione della norma offerta dalla decisione impugnata, secondo cui sarebbe comunque preclusa la produzione in appello di documenti non nuovi e già in possesso dell’appellante, si pone quindi, in palese contrasto con la giurisprudenza costante di questa Corte in materia (tra le molte, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass. sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7714), in relazione alla specialità della norma in oggetto stabilita per il processo tributario rispetto al regime di produzione di documenti secondo il codice di rito (art. 345 c.p.c., comma 3).

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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