Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25038 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9938-2018 proposto da:

MATRIX SRL, in persona del presidente legale rappresentante pro

tempore Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

CAPPIOTTI;

– ricorrente –

contro

TEAMSYSTEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. F.V. già TSS SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVEZZANA, 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

ACCIARI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO COLELLA;

– controricorrente –

e contro

PROGETTO 3000 SRL;

– intimata –

nonchè da:

PROGETTO 3000 SRL, in persona del legale rappresentante

FA.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSIMO CISTERNINO;

– ricorrente incidentale –

contro

MATRIX SRL, in persona del presidente legale rappresentante pro

tempore Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

CAPPIOTTI;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

TSS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso per cassazione proposto da Mattrix S.r.l, notificato via PEC in data 22 marzo 2018, con procura alle liti indicata a margine, viene richiesta la cassazione della sentenza n. 17/2018 della Corte d’appello di Venezia, depositata in data 10 gennaio 2018 e notificata in data 23 gennaio 2018, con ricezione attestata dal legale del ricorrente in data 5 aprile 2018. Il ricorso dell’attrice qui ricorrente è affidato a due motivi, inerenti al rigetto della domanda risarcitoria svolta nei confronti della convenuta Teamsystem S.p.A., già ESA Software S.p.A, La parte resistente ha notificato controricorso per resistere. Progetto 3000 ha notificato in data 2 maggio 2018 ricorso incidentale sull’assunto che la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di decadenza in ordine ai vizi e sulle domande proposte. Teamsystem s.p.a. produceva memoria per rilevare l’assenza di procura speciale alle liti a margine del ricorso notificato per via digitale e la inidoneità della procura allegata successivamente e separatamente.

1. Il ricorso di Mattrix s.r.l. è avverso la sentenza della Corte d’appello che in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria – dopo aver accertato l’inadempimento della convenuta Teamsystem S.p.A., già ESA Software S.p.A., ha condannato quest’ultima a restituire all’attrice appellante quanto ricevuto a titolo di acconto in relazione a un contratto d’appalto stipulato nel 2002, in forza del quale la convenuta Teamsystem, allora ESA Software s.p.a., si era impegnata a realizzare un prototipo di dispositivo per operare intercettazioni telefoniche su più linee a favore dell’attrice, operante nel settore; la Corte d’appello aveva tuttavia respinto la richiesta di danni conseguenti all’inadempimento, correlati sia ai danni emergenti che al lucro cessante, danni derivanti dalla mancata partecipazione a gare di appalto presso la pubblica amministrazione, nonchè il danno all’immagine quantificato in e 500.000,00. Nel giudizio di primo grado era intervenuta la subappaltatrice Progetto 3000 S.r.l., su chiamata della convenuta Teamsystem, già ESA Software s.p.a., per contestare ogni responsabilità in merito; in via preliminare, la medesima aveva eccepito la decadenza della domanda nei suoi confronti per non aver mai ricevuto alcuna denuncia dei vizi ex art. 1660 c.c.. Nel giudizio di appello le spese di lite tra Teamservice e Progetto 3000 venivano compensate in quanto la terza chiamata non aveva dimostrato di avere esattamente adempiuto la sua prestazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve rilevarsi che sulla copia informatica e sull’originale del ricorso informatico per cassazione vi è evidenza della carenza di mandato alle liti, indicato invece nel ricorso come apposto a margine dell’atto digitale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare la anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso, o comunque mancano altri elementi – equipollenti idonei a dimostrare in modo certo l’anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6334 del 05/07/1994; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10821 del 16/08/2000; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 15662 del 11/06/2019).

3. La procura a margine è invece contenuta in un allegato al ricorso, riprodotto quale allegato 4, che è stato notificato separatamente e successivamente, e fa riferimento al controricorso notificato dalla controparte, conferendo mandato alle liti al fine di ottenere la conferma, anzichè la riforma, della sentenza impugnata. In breve, l’originale del ricorso risulta privo della procura digitale a margine o di un atto equipollente idoneo ad attestare il requisito di cui all’art. 365 c.p.c. di sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato abilitato e munito di procura speciale alle liti.

4. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto produrre la procura speciale in originale, dimostrando che il mandato alle liti era allegato al ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, essendo necessario che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale dell’atto.

5. Il ricorso incidentale della terza chiamata è conseguentemente inefficace, essendo stato notificato oltre il termine breve per impugnare la sentenza.

6. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore della resistente; compensa le spese tra le altre parti.

P.Q.M.

La Corte:

I. dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese a favore della resistente Teamsystem sp.a. già ESA Software s.p.a., liquidate in Euro3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15 %, e ulteriori oneri di legge;

II. compensa le spese processuali tra le altre parti;

III. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA