Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25038 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –

Dott. GIANGOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., CO.BA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.P. DA PALESTRINA 19 e presso lo studio dell’avvocato MARIA

CRISTINA MANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCO IADANZA

ed ALESSANDRO BIAMONTE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FINTECNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 18, presso lo

STUDIO LEGALE ENNIO MAGRI’ & ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dagli avvocati ALESSANDRO DE VITO PISCICELLI ed ENNIO MAGRI’, per

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

FINTECNA S.P.A., come sopra rappresentata difesa e domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G., CO.BA.;

– intimati –

e contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI, per delega in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 18/2013 della GIUNTA SPECIALE PER LE

ESPROPRIAZIONI, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

uditi gli avvocati Francesco TRAMONTANO per delega orale

dell’avvocato Alessandro Biamonte, Massimo AMBROSELLI per delega

degli avvocati Alessandro De Vito Piscicelli ed Ennio Magrì;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto con assorbimento del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda di indennità ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 proposta, nel marzo 2012, dai sig.ri C.G. e Co.Ba. per il deprezzamento di un appartamento di loro proprietà, causato dalla realizzazione in sua prossimità di un viadotto che ne riduceva la luminosità, salubrità e sicurezza, nei confronti del Comune di Napoli e di Fintecna s.p.a., rispettivamente concedente e concessionaria dell’opera ai sensi del titolo 8^ L. 14 maggio 1981, n. 219.

La Giunta ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Fintecna sotto il profilo che alla data della domanda il Comune aveva già disposto la chiusura delle convenzioni con i concessionari con determinazione 11 settembre 2009, n. 10, dalla quale peraltro, con successiva determinazione prot. 162 dell’8 febbraio 2010, era stato espunto il passaggio in cui si prevedeva che da chiusura non preclude nè solleva i concessionari dall’espletamento di ogni residua attività di completamento delle procedure espropriative derivanti dalle convenzioni”. Tale chiusura, ha osservato la Giunta, è del tutto irrilevante, atteso che, trattandosi di concessione traslativa, il pagamento delle indennità di esproprio grava, come espressamente previsto dalla L. n. 219, cit., art. 81, comma 3, sul concessionario, che è il titolare esclusivo della relativa obbligazione. Pertanto ha dichiarato anche il difetto di legittimazione passiva del concedente Comune di Napoli.

I giudici hanno tuttavia respinto la domanda anche nei confronti di Fintecna, sul rilievo che gli attori avevano acquistato l’immobile, con atto dell’8 novembre 2000, dopo la realizzazione del viadotto, sicchè il diritto all’indennità era maturato in capo al loro dante causa, e che il trasferimento del credito indennitario “postula la stipula di una apposita convenzione pattizia di cessione ex art. 1260 c.c., sia pur contenuta in una specifica clausola dell’atto pubblico di compravendita (Cass. Sez. 1 19.3.2004 n. 5541)”, mentre nella specie non risulta “che la parte venditrice abbia con apposita clausola ceduto il credito indennitario che poteva vantare ai coniugi C. e Co.”.

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Fintecna e Comune di Napoli si sono difesi con distinti controricorsi. Il controricorso della prima contiene anche ricorso incidentale condizionato per un motivo. Fintecna ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 1260 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., si lamenta che i giudici di merito non abbiano tenuto conto che il trasferimento del credito indennitario era contenuto in una apposita scrittura privata coeva all’atto di compravendita immobiliare, ritualmente prodotta in giudizio, e che la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata ammette che il trasferimento in questione possa essere contenuto nell’atto di compravendita o in un atto distinto.

2. – Con il secondo motivo del medesimo ricorso, denunciando violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, si deduce il carattere meramente apparente, o comunque contraddittorio o insufficiente, della motivazione sul capo relativo al mancato trasferimento del credito indennitario.

3. – I due motivi sono connessi e vanno dunque esaminati congiuntamente.

Fondata ed assorbente è la censura di difetto assoluto di motivazione articolata con il secondo.

Nella sentenza impugnata, infatti, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il trasferimento può essere convenuto sia nell’atto di compravendita che in una apposita convenzione, i giudici di merito si limitano ad osservare che nella specie l’atto di compravendita non conteneva una clausola di trasferimento del diritto all’indennità, senza nulla aggiungere a proposito della eventuale esistenza di un’apposita convenzione di trasferimento del medesimo diritto; sicchè resta oscuro persino se, ad avviso della Giunta, il trasferimento potesse o meno essere disposto con una tale convenzione.

4. – Va quindi esaminato anche il ricorso incidentale condizionato, con il cui unico motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si ribadisce che soltanto il Comune risponde dell’indennità, essendo stata disposta la cessazione della convenzione a decorrere dal 30 settembre 2009. Poichè l’obbligazione di pagamento dell’indennità presuppone la qualità di concessionario espropriante, Fintecna – si sostiene – non poteva risponderne, non essendo più concessionaria alla data della domanda.

5. – Il motivo è infondato.

L’obbligazione indennitaria di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 sorge con l’esecuzione dell’opera produttiva del pregiudizio alla vicina proprietà e, in caso di concessione traslativa dell’opera pubblica, sorge in capo a chi sia concessionario alla relativa data. Il provvedimento di chiusura della concessione, successivamente emesso dall’amministrazione concedente, non comporta la perdita della titolarità di tale obbligazione da parte dell’ex concessionario, dato che la chiusura non ha effetto retroattivo e inoltre la responsabilità del concessionario nei confronti dell’espropriato o danneggiato, prevista direttamente da norme imperative, non potrebbe essere esclusa neppure da eventuali diversi accordi intercorsi tra concedente e concessionario stesso (Cass. Sez. Un. 22728/2011, richiamata nella sentenza impugnata) o da diverse disposizioni dell’amministrazione concedente.

Pertanto Fintecna, concessionaria (per effetto di concessione pacificamente traslativa) all’epoca in cui l’opera fonte di pregiudizio per l’immobile degli attori fu compiuta, assunse l’obbligazione indennitaria per cui è causa; l’aver poi cessato di essere concessionaria, per effetto del provvedimento di chiusura delle concessioni, non le ha fatto perdere la titolarità delle obbligazioni assunte quando lo era, onde non ha alcun rilievo la circostanza, su cui si insiste nel ricorso incidentale, che la concessione fosse già venuta meno alla data della domanda giudiziale.

6. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale motiverà in ordine alla sussistenza o meno del trasferimento del diritto per cui è causa in favore degli attuali ricorrenti principali.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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