Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25038 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 25038 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

ORDINANZA

sul ricorso 29022-2012 proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE VITA A R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato
EFRATI CARLA VIRGILIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GALANTE ANTONELLA, per delega
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/11/2013

COMUNE DI SORA, AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI
FROSINONE;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 2569/2011 del TRIBUNALE di
FROSINONE;

consiglio del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giulio ROMANO, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la
inammissibilità o, in subordine, improcedibilità, del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

R.g.n. 29022/12
Ud. 8 ottobre 2013

Ritenuto in fatto:
che la Società Cooperativa Sociale Vita a r.l. propone istanza di
regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da essa promosso,
dinanzi al Tribunale di Frosinone, nei confronti del Comune di Sora e della

violazione del diritto soggettivo della società attrice alla stipulazione del
contratto di affidamento e gestione dell’asilo nido aziendale c/o il Presidio
ospedaliero di Sora”, con conseguente condanna dei convenuti
all’esecuzione degli obblighi assunti, o, in subordine, al risarcimento del
danno;
che la società espone che, all’esito di procedura di evidenza pubblica, era
stato sottoscritto dal Comune, dalla ASL e dalla ricorrente un protocollo
d’intesa per la realizzazione ed attivazione del detto asilo nido, ma né la
ASL né il Comune avevano onorato gli impegni assunti e, anzi, la ASL
aveva indetto gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo;
che i convenuti, costituitisi in giudizio, avevano eccepito
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito;
che, con la presente istanza, la ricorrente sostiene che il detto protocollo
d’intesa è un atto negoziale atipico (definito “contratto accessivo a
provvedimento amministrativo”), non sussumibile nella categoria degli
accordi sostitutivi e integrativi di provvedimenti amministrativi di cui
all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, essendo il frutto di un’attività di
concertazione che vede le parti su un piano paritetico, con conseguente
giurisdizione del giudice ordinario;
che il Comune di Sora e la ASL di Frosinone non si sono costituiti.
Considerato in diritto:
che deve preliminarmente rilevarsi che il più volte citato protocollo
d’intesa, pur essendo indicato, al termine del ricorso, fra gli atti ad esso
allegati, non risulta prodotto unitamente al ricorso medesimo, né è stato
depositato il fascicolo di parte della fase di merito;
che, trattandosi di documento il cui esame è necessario ai fini della
decisione, non risulta rispettato il dettato dell’art. 369, secondo comma, n. 4,
1

ASL di Frosinone, per farne accertare “l’inadempimento (….) nonché la

cod. proc. civ. (applicabile anche al ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione: Cass., sez. un., n. 21747 del 2009), che prevede l’onere del
ricorrente di produrre “insieme col ricorso”, a pena di improcedibilità, entro
i venti giorni dall’ultima notificazione dello stesso, “gli atti processuali, i
documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”;
che va, infatti, ribadito il principio secondo il quale tale prescrizione è
soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito

tramite della produzione di tale fascicolo, purché nel ricorso sia indicato che
il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è ivi rinvenibile; b)
qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla
controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel
fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si
rivela opportuna la produzione del documento per il caso in cui la
controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza
produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di
documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della
sentenza o all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.), oppure di
documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di
merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo,
mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione
della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass., sez. un., n. 7161 del
2010; in senso conforme, Cass. nn. 17602 del 2011 e 124 del 2013);
che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2013.

dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, anche per il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA