Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25037 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/11/2020), n.25037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10330-2017 proposto da:

P.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO DI GENNARO STELLA;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO DEL LAVORO DI PADOVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ISPETTORATO NAZIONALE

DEL LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2651/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/12/2016 R.G.N. 1419/2016.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 21.12.2016, ha respinto il gravame interposto da P.S., in qualità di presidente dell’Associazione “La Rana Margaux”, nei confronti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avverso la pronunzia del Tribunale di Padova n. 69/2016, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta dal P. all’ordinanza ingiunzione n. 421/2010-2013, emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova, con la quale era stata contestata al medesimo la violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3 convertito nella L. n. 73 del 2002, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 1, convertito nella L. n. 248 del 2006, “per aver impiegato, quale presidente dell’Associazione “La Rana Margaux”, presso il Circolo privato (OMISSIS), alle proprie dipendenze, per la serata del 23.4.2010, quattro lavoratori non risultanti nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria”, ed applicata la sanzione amministrativa di Euro 12.233,20;

che la Corte di merito, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che “l’appellante era il Presidente dell’associazione ed è comparso in sede di accertamento, comportandosi, di fatto, come tale, portando con sè il certificato di adesione all'(OMISSIS) per il 2010 e la dichiarazione di appartenenza e ricevendo il verbale di primo accesso ispettivo; pertanto, per la veste formale e sostanziale che aveva, avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, mentre, a sua difesa, ha soltanto affermato di essersi disinteressato alla gestione dell’associazione e, quindi, del circolo, lasciando che, di fatto, altri se ne occupassero”;

che per la cassazione della sentenza P.S. ha proposto ricorso, articolando tre motivi;

che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova ha resistito con controricorso;

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 5 “in rapporto al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006”, perchè i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto di poter addebitare al ricorrente, nella sua qualità di presidente dell’Associazione “La Rana Margaux” – che, in quanto tale, avrebbe dovuto vigilare sul corretto funzionamento del Circolo, nonchè procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro – la responsabilità dell’utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in virtù del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 4 alla stregua del quale, “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 in rapporto al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006”, e si deduce che, non potendosi ravvisare, nella fattispecie, alcuna responsabilità a carico del ricorrente, vada esclusa anche quella solidale dell’ente di cui lo stesso era presidente; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 in rapporto al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito dalla L. n. 73 del 2002, come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, nonchè agli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 7CEDU, dell’art. 15 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici nonchè dell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”, perchè i giudici di seconda istanza non hanno ritenuto di applicare il D.L. n. 12 del 2002, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, entrata in vigore il 24.11.2010, la quale ultima ha condizionato l’applicabilità della norma esclusivamente alla sussistenza di rapporti di lavoro a carattere subordinato: fattispecie, quest’ultima, mai contestata ed anzi implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata, nella quale si precisa che la sanzione va applicata a prescindere dal fatto che non fosse stata accertata la natura del rapporto irregolare; si deduce, inoltre, che la c.d. maxisanzione applicata al P. è quella che era prevista nel periodo intercorrente tra il 12.8.2006 (con l’introduzione della L. n. 248 del 2006, art. 36-bis) ed il 24.11.2010, durante il quale, in aggiunta all’applicazione delle altre sanzioni previste dalle norme vigenti, si puniva l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con multa ulteriore da Euro 1.500,00 ad Euro 12.000,00, per ciascun lavoratore, anche non subordinato, a prescindere dalla durata dell’occupazione;

che il primo motivo non è fondato; al riguardo, è da premettere che la presenza di lavoratori in un sito di lavoro non può, in mancanza di specifica e rigorosa prova sul punto, configurarsi come atto di mera liberalità o cortesia, dovendosi, invece, ritenere, per una presunzione di favor dell’attività lavorativa e per la repressione delle assunzioni illegali, come attività retribuita di lavoro;

che, nel caso di specie, è stato contestato al P., nella sua qualità di presidente dell’Associazione “La Rana Margaux”, di avere impiegato, per la serata del 23.4.2010, presso la sede del Circolo (OMISSIS), quattro lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, in violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3 convertito nella L. n. 73 del 2002, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 1, convertito nella L. n. 248 del 2006, e di essere, quindi, venuto meno all’obbligo di documentare l’esistenza del rapporto di lavoro, imposto alla parte datoriale, attraverso il quale si garantisce l’interesse della Pubblica Amministrazione a vigilare sulla regolarità dell’occupazione. E l’illecito che ne discende, come condivisibilmente asserito dalla Corte di merito, ha la connotazione di un illecito di tipo omissivo istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell’assunzione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata; e ciò, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro;

che, con un iter motivazionale scevro da vizi logico-giuridici ed all’esito della valutazione complessiva degli elementi delibatori, i giudici di seconda istanza hanno condivisibilmente affermato che il P., per il descritto comportamento, è stato legittimamente “chiamato a rispondere in qualità di trasgressore, in via principale, per fatto proprio L. n. 689 del 1981, ex art. 5 e sanzionato”, essendo stato provato che “i soggetti indicati come lavoratori effettivamente operavano all’interno dei locali del circolo in funzione dello svolgimento dell’attività di pubblico esercizio di ristorazione”, che, peraltro, “l’associazione non avrebbe potuto esercitare”; con la conseguenza che, se pure, all’epoca dei fatti, l’effettivo gestore del circolo fosse stato tale Bernardi, secondo la prospettazione del ricorrente, quest’ultimo, quale presidente, avrebbe, comunque, dovuto precludere al medesimo l’esercizio di una attività normativamente vietata, nella fattispecie “compiuta mediante l’impiego di lavoratori fuori regola addetti alla ristorazione (tra i quali il B. che, di fatto, operava come gestore del ristorante)”;

che il secondo motivo risulta, all’evidenza, assorbito per le considerazioni svolte in ordine al primo mezzo di impugnazione; che il terzo motivo non è fondato; premesso, infatti, che, come innanzi sottolineato, nella fattispecie, si è in presenza di un illecito di tipo omissivo istantaneo (per i motivi sopra esplicitati) e non di un illecito permanente, che richiede, invece, che la fattispecie tipica, normativamente indicata, descriva una condotta ininterrotta e perdurante nel tempo, dipendente dalla volontà dell’agente ed idonea a determinare una costante compressione del bene giuridico sino a quando perduri la stessa condotta (cfr., ex multis, Cass. n. 27002/2018), va, altresì, sottolineato che, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte in tema di illecito amministrativo (v., ex plurimis, Cass. nn. 7485/2018; 1105/2012; 17099/2010), “il principio di legalità ed irretroattività di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, comportano l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi e rendono inapplicabile la disciplina posteriore eventualmente più favorevole”;

che, dunque, correttamente, i giudici di merito hanno reputato che la fattispecie di cui si tratta, che attiene a fatti svoltisi il 23.4.2010, fosse regolata, ratione temporis, dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3 convertito, con modificazioni, nella L. n. 73 del 2002 – e non dalla L. n. 183 del 2010, entrata in vigore il 24.11.2010 e che, quindi, al P. dovesse essere applicata la c.d. maxisanzione, prevista nel periodo intercorrente tra il 12.8.2006 (con l’introduzione della L. n. 248 del 2006, art. 36-bis) ed il 24.11.2010, durante il quale, in aggiunta all’applicazione delle altre sanzioni previste dalle norme vigenti, si puniva l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con multa ulteriore da Euro 1.500,00 ad Euro 12.000,00, per ciascun lavoratore, anche non subordinato, a prescindere dalla durata dell’occupazione;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Ispettorato, seguono la soccombenza; che nulla va disposto per le spese nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rimasto intimato; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il P. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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