Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25037 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep. 06/12/2016), n.25037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Refrattari V. s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, Materiali Refrattari di V.S. & Figli

s.n.c., V.V. e V.M. in proprio e nella

qualità, elett.te dom.ti in Roma, al viale Liegi 32, presso lo

studio dell’avv. Marcello Clarich, rapp.ti e difesi dall’avv. Marco

Miccinesi e Francesco Pistolesi, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

Relativo al giudizio di cassazione conclusosi con sentenza 7246/2016;

Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Refrattari V. s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, Materiali Refrattari di V.S. & Figli s.n.c., V.V. e V.M. in proprio e nella qualità hanno proposto ricorso ex art. 391 bis, per la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 7246/2016 laddove, nel dispositivo si afferma: “Condanna la contribuente al pagamento delle spese che liquida nella somma di Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito”, anzichè: “Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida nella somma di Euro 5.000,00 oltre accessori di legge”.

L’istanza è fondata risultando la condanna alle spese collegata alla soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

Va conseguentemente corretta la sentenza in epigrafe nel senso che: laddove nel dispositivo leggesi: “Condanna la contribuente al pagamento delle spese che liquida nella somma di Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito”, debba leggersi ed intendersi: “Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida nella somma di Euro 5.000,00 oltre accessori di legge”.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza/sentenza in epigrafe nel senso che: laddove nel dispositivo leggesi: “Condanna la contribuente al pagamento delle spese che liquida nella somma di Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito”, debba leggersi ed intendersi: “Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida nella somma di Euro 5.000,00 oltre accessori di legge”.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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