Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25036 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25036

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22036-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 833,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MACCHIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCARDO TAVERNITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 239/29/2015, depositata il 9 febbraio 2015, la CTR della Toscana dichiarò inammissibile l’appello proposto nei confronti del sig. I.A. dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pisa – avverso la sentenza della locale CTP che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento per IRPEF ed addizionali relativamente agli anni d’imposta 2005 e 2006.

La sentenza della CTR ritenne l’Amministrazione finanziaria incorsa in decadenza nella proposizione dell’impugnazione, per decorso del termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis, non potendo trovare applicazione nella fattispecie in esame la sospensione dei termini di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, essendo la lite di valore eccedente l’importo di Euro 20.000,00.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti.

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c) e della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3; del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38,49 e 51; dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1 il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo l’erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità nella fattispecie della sospensione dei termini, fino al 30 giugno 2012, per la proposizione dell’impugnazione, di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c), in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, sul presupposto che la lite fosse di valore eccedente l’importo di 20.000 Euro, precisamente 37.000 Euro. Il motivo è manifestamente fondato.

Il collegio ritiene di dover condividere la proposta del relatore di accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, seppure con le opportune seguenti precisazioni.

Va premesso che non sono oggetto di contestazione le modalità del calcolo del valore della controversia secondo il disposto della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c) stante il richiamo espresso a detta norma (art. 16) contenuto dal succitato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, come convertito dalla L. n. 111 del 2011.

Per valore della lite, agli effetti delle succitate norme, deve intendersi, quindi, l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tribute, anche se irrogate con separato provvedimento (cfr. Cass. sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22255; Cass. sez. 6-5, ord. 19 gennaio 2017, n. 1407).

La disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, lett. c) va letta, peraltro, in combinato disposto con le precedenti disposizioni di cui alla lett. a) ed alla lett. b) stesso articolo che, agli effetti dell’applicabilità della normativa in tema di condono, definiscono i concetti di lite pendente e di lite autonoma.

Non essendo in contestazione tra le parti, nella fattispecie in esame, che la lite in questione, tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, avente ad oggetto avvisi di accertamento ai fini IRPEF, fosse pendente alla data del 31 dicembre 2011, l’attenzione va soffermata sul concetto di lite autonoma, che, per quanto qui rileva, è definita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. b) come “quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lett. a)” (nella fattispecie in esame, trattandosi, appunto, di avvisi di accertamento).

Ne consegue che se ragioni di economia processuale hanno indotto il contribuente ad impugnare con unico ricorso ciascuno degli avvisi di accertamento a lui notificati, l’uno afferente all’anno d’imposta 2005 e l’altro all’anno successivo, ciò non fa venire meno ai fini dell’applicabilità della normativa condonistica il carattere di lite autonoma proprio dell’impugnazione di ciascun avviso di accertamento.

Ciò risponde, del resto, in conformità alla ratio propria delle legge, quella di favorire la definizione agevolata delle liti pendenti, ad un equo bilanciamento degli interessi anche in relazione alla posizione del contribuente, senza che la proposizione cumulativa di un unico ricorso possa pregiudicarne l’accesso alla definizione agevolata di ciascuna lite autonoma, possibile in relazione al valore di ciascuna di esse.

Da ciò deriva che occorre riferire il valore della lite, secondo quanto previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), all’impugnazione di ciascun avviso di accertamento, che, come riportato dall’amministrazione ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, è il seguente: per l’avviso di accertamento relativo al 2005 maggiore IRPEF accertata Euro 16401,00; maggiore addizionale regionale accertata: Euro 455,00; maggiore addizionale comunale accertata: Euro 101,00, per un totale di Euro 16957,00; per l’atto impositivo relativo al 2006 maggiore IRPEF accertata Euro 13349,00; maggiore addizionale regionale accertata: Euro 322,00; maggiore addizionale comunale accertata: Euro 72,00, per un totale di Euro 16957,00, nell’uno e nell’altro caso al netto degli interessi.

In relazione a ciascuna lite pendente autonoma, sebbene cumulata dal ricorrente in un unico giudizio, il valore della controversia risulta, dunque, inferiore all’importo di Euro 20.000, ciò comportando l’applicazione, nella fattispecie in esame, illegittimamente disconosciuta dalla sentenza impugnata, della sospensione dei termini per la proposizione dell’appello sino al 30 giugno 2012, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c), come convertito dalla L. n. 111 del 2011.

Ciò posto, essendo incontroverso, in fatto, che la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 29 luglio 2011, tenuto conto della sospensione dei termini per la proposizione dell’impugnazione di cui alla succitata norma, i termini per la proposizione dell’appello iniziavano a decorrere il primo luglio 2012.

Essendo stato notificato il ricorso in appello proposto dall’amministrazione finanziaria a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 19 dicembre 2012, come dato atto dalla stessa sentenza impugnata, esso risulta proposto nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. e, come tale, va ritenuto ammissibile.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e la causa rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione per nuovo esame, nel merito delle questioni proposte con il ricorso in appello dall’Amministrazione finanziaria.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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