Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25036 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10286-2018 proposto da:

PROVINCIA RELIGIOSA DI S PIETRO DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI S GIOVANNI

DI DIO FATEBENEFRATELLI in persona del legale rappresentante il

Padre Provinciale FRA P. (al secolo M.), elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 229, presso lo

studio dell’avvocato GIULIANO MARIA POMPA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei

procuratori speciali Dott. P.M. e Dott. B.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SRL COOP A RL, BI.MA.,

V.E., D.S.A., L.A., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 51/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso proposto verso Generali spa e dichiari

inammissibile il ricorso proposto verso la Società cattolica di

assicurazioni S.coop.a r.l..

Fatto

FATTI DI CAUSA

La signora Bi.Ma., con atto di citazione del 6/7/2005, convenne davanti al Tribunale di Palermo la Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio, unitamente ai suoi sanitari, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti all’esito di un intervento chirurgico di artroprotesi all’anca sinistra, eseguito nell'(OMISSIS).

La Bi. rappresentò di aver contratto, in conseguenza del ricovero presso l'(OMISSIS), dove fu operata e poi trasferita per il trattamento della frattura presso il reparto di ortopedia di cui era primario il convenuto Dott. V.E., un’infezione alla protesi, diagnosticatale poi a (OMISSIS) dove, ricoverata presso l’Ospedale (OMISSIS), fu sottoposta ad una cura antibiotica e successivamente, in altro nosocomio, alla rimozione della protesi infetta, all’applicazione di impianto di spaziatore temporaneo ed infine ad impianto di nuova protesi.

Si costituì la Provincia Religiosa contestando la domanda e chiamando in causa le imprese di assicurazione della responsabilità civile e cioè la Cattolica Assicurazioni Coop a r.l. e la Assitalia Assicurazioni, le quali eccepirono entrambe l’inoperatività della copertura assicurativa in forza della clausola claims made, contenuta nei loro contratti, in base alla quale la garanzia doveva considerarsi operativa per le richieste risarcitorie pervenute alla Provincia in vigenza della polizza stessa, purchè relative a fatti dannosi verificatisi nel medesimo periodo, ovvero nei tre anni precedenti, essendo pervenute le richieste ben oltre i termini di validità delle polizze. Si costituì in giudizio anche il Dott. V. mentre gli altri sanitari rimasero contumaci.

A seguito di acquisizione di prove testimoniali e di CTU medico-legale, il Tribunale adito condannò la Provincia Religiosa, l’Ospedale ed V.E. a pagare in favore di Bi.Ma. la somma di Euro 150.746,83, oltre interessi legali, rigettò la domanda nei confronti degli altri sanitari convenuti, la domanda di garanzia nei confronti di Cattolica Assicurazioni e, ritenuta la clausola claims made contenuta nel contratto Assitalia vessatoria, condannò la medesima a tenere indenne la Provincia Religiosa delle somme che avrebbe corrisposto per effetto della sentenza.

La società Assitalia propose appello, si costituirono la Provincia Religiosa ed il V., che presentarono entrambi appello incidentale mentre Cattolica rimase contumace.

La Corte d’Appello di Palermo, adita da Assitalia in via principale e dalla Provincia Religiosa e da V.E. in via incidentale, con sentenza n. 51 del 15/1/2018, per quel che ancora di interesse in questa sede, ha accolto il motivo di appello della compagnia relativo alla clausola claims made, ritenendola non limitativa della responsabilità e dunque vessatoria ma limitativa dell’oggetto del contratto e comunque inoperante nel caso di specie posto che il contratto assicurativo, avente vigenza nel periodo 31/12/1998-31/12/2001, aveva cessato i suoi effetti quando l’assicurato aveva presentato domanda di risarcimento nel 2005; la Corte d’Appello ha altresì rigettato l’appello incidentale della Provincia Religiosa e del V. ed ha confermato per il resto l’impugnata sentenza con condanna di Provincia Religiosa, Ina Assitalia e V. alle spese del grado.

Avverso la sentenza la Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia), che ha altresì depositato memoria e Cattolica Assicurazioni che pure ha depositato memoria. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso nei confronti di Generali S.p.A. e della declaratoria di inammissibilità del medesimo nei confronti di Cattolica Assicurazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, artt. 1917 e 1882 c.c., art. 1322 c.c., comma 2 e art. 1932 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3 – censura la sentenza per la parte in cui ha ritenuto valida e non vessatoria la clausola claims made inserita nel contratto di assicurazioni sia di Ina Assitalia sia di Cattolica Assicurazioni. Ad avviso della ricorrente la clausola in questione è strutturata in modo tale che l’operatività della polizza dipende dal comportamento del danneggiato, il quale è onerato della denuncia del sinistro entro i termini di validità della polizza pena la sua decadenza. In quanto condizionante la stessa efficacia della polizza, la clausola avrebbe dovuto essere considerata vessatoria e ritenuta nulla secondo quanto acclarato dalla giurisprudenza di questa Corte con sentenza n. 22891 del 2015, secondo la quale la clausola claims made non è vessatoria quando costituisce espressione di un accordo tra le parti in deroga alle previsioni dell’art. 1917 c.c., comma 1, mentre lo è certamente quando, nell’economia complessiva del contratto, si atteggi a “condizione” volta a limitare l’oggetto del contratto come definito da altra clausola, in ragione della natura limitativa che svolge della precedente e più ampia previsione contrattuale. Anche a voler invocare la più recente sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 9140 del 2016 dovrebbe desumersi un giudizio di immeritevolezza della clausola claims made quando il sinistro, di cui si pretende copertura, sia intervenuto nel periodo di validità della polizza per contrasto con l’art. 1322 c.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo – meritevolezza/immeritevolezza della claims made alla luce della sentenza Cass., U n. 9140 del 2016; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2 con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – più specificamente la ricorrente solleva la questione della immeritevolezza della clausola laddove volta ad escludere la copertura di un sinistro intervenuto nel periodo di validità della polizza. Secondo la ricorrente la valutazione di meritevolezza della clausola sarebbe connessa alla questione della sua retroattività, in ragione dell’estensione delle condizioni di favore per l’assicurato rappresentate dall’allargamento della garanzia a fatti dannosi verificatisi prima della conclusione del contratto, con ciò escludendo il giudizio di meritevolezza laddove la polizza sia invocata a copertura di sinistri occorsi nel periodo di validità della medesima.

1-2 I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi inammissibili. Il fatto in relazione al quale è stata accertata la responsabilità della Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio è collocabile al 1/8/2000. In base alla polizza claims made, dedotta nel contratto, la garanzia doveva considerarsi operativa per i sinistri denunciati nel periodo di efficacia della polizza per fatti verificatisi durante il periodo di validità o anche nel triennio precedente, a condizione che, come testualmente dedotto nella polizza stessa, la richiesta di risarcimento fosse stata tempestiva rispetto al periodo di efficacia della polizza. Nel caso in esame, invece, a fronte di una polizza avente validità dal 31/12/1998 al 31/12/2001, la prima richiesta risarcitoria era avvenuta al di fuori di detta operatività, solo nel 2005. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una ragione ancor preliminare e cioè per contrasto con il giudicato esterno costituito dalla sentenza di questa Corte a S.U. n. 24645 del 2016 e con la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4308 del 2016, pure passata in giudicato. Con la menzionata sentenza a S.U. questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla medesima Provincia Religiosa di San Pietro nei confronti di Generali S.p.A. avente ad oggetto la validità e l’interpretazione della stessa polizza oggetto del presente giudizio. Posto che le parti erano le stesse come identici gli argomenti spesi risulta chiaro che la Corte non possa discostarsi da tale suo autorevole precedente. Altrettanto deve dirsi per il giudicato esterno costituito dalla menzionata sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4308 del 2016

Per quel che riguarda il giudizio di meritevolezza esso è certamente rimesso alla valutazione discrezionale del solo giudice del merito sicchè non è possibile reintrodurre surrettiziamente in cassazione una richiesta di rivalutazione sulla pretesa iniquità di un regolamento contrattuale, essendosi peraltro tale discrezionalità interpretativa assai ridotta all’esito della tipizzazione operata dal legislatore delle clausole claims made.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, artt. 1917 e 1882 c.c., art. 1322, comma 2 e art. 1932 con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3 – censura la sentenza in relazione al rigetto dell’appello incidentale della Provincia Religiosa volto a far valere la declaratoria di validità della polizza claims made anche nei confronti della Cattolica Assicurazioni.

3.1 Il motivo è inammissibile perchè l’operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 3737 della Cattolica Assicurazioni era stata esclusa in prime cure dal Tribunale di Palermo. Il giudizio di appello era stato promosso da Generali Assicurazioni S.p.A. ma la Provincia Religiosa, contrariamente a quanto ora assume in sede di ricorso per cassazione, ha riproposto la domanda di garanzia nei confronti della società Cattolica Assicurazione “in subordine” nel proprio atto di costituzione nel grado, ma non ha formulato appello incidentale sul punto relativa alla inoperatività della suddetta polizza sicchè la sentenza del Tribunale è passata in giudicato.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi in favore di entrambe le compagnie resistenti, come da dispositivo; si dà atto dei presupposti per il pagamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200 per ciascuna (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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