Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25036 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 25036 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 07/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 24369-2011 proposto da:
SARL A.B. TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, in persona del
2013

legale

506

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo

rappresentante

pro-tempore,

elettivamente

studio dell’avvocato PANSINI GIOVANNA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEBERTRE
SYLVAIN, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente contro

TFE VANNES INTERNATIONAL S.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA TRINITA’ DEI MONTI 16, presso lo studio

difende, per delega in calce al controricorso;
TARK S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, T.R. AUTOTRASPORTI IN LIQUIDAZIONE, in persona
del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliate
in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato
BURIGANA FRANCESCO, rappresentate e difese
dall’avvocato CAPELLO MARCO, per delega in calce al
controricorso;
– controricorrentl –

avverso la sentenza n. 1270/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 06/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
uditi gli avvocati Giovanna PANSINI, Giuseppe FORNARO,
Francesco BURIGANA per delega dell’avvocato Marco
Capello;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità, o comunque rigetto del ricorso.

dell’avvocato FORNARO GIUSEPPE, che la rappresenta e

R.g.n. 24369/11
Ud. 8 ottobre 2013

Ritenuto in fatto
1.1. La s.a.r.l. A.B. Technologies Alimentaires, società di diritto
francese, convenne dinanzi al Tribunale di Torino la società, anch’essa
francese, TFE Vannes International, nonché la TARK s.r.l. e la T.R.

Espose che aveva incaricato la TFE del trasporto in Italia di alcuni
pallets di formaggio fuso del valore di E. 12936,32, con destinazione alla
ditta Fallini di Parma; che la TFE aveva a sua volta incaricato del trasporto
la TARK s.r.l. e la T.R. Autotrasporti; che, a seguito di disguidi, la merce
non era stata consegnata alla destinataria ed era stata depositata nel
magazzino della TARK; che la nuova acquirente aveva rifiutato la merce
per deterioramento, derivato, come appurato a seguito di accertamento
tecnico preventivo, da cattiva conservazione nel magazzino della TARK.
La società attrice chiese, pertanto, al Tribunale di Torino di pronunciare
la risoluzione del contratto e di condannare tutte le convenute al
risarcimento del danno in proprio favore, in misura pari al valore della
merce perduta, oltre rivalutazione ed interessi.
La TFE Vannes International, costituitasi in giudizio, eccepì innanzitutto
il difetto di giurisdizione del giudice italiano, appartenendo essa al giudice
francese in virtù di una clausola contenuta nel contratto. Per il resto, per
quanto qui interessa, chiese il rigetto della domanda e, in subordine, che
fosse dichiarata unica responsabile del danno la TARK.
Anche le altre convenute chiesero il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Torino, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione,
condannò la sola TFE al risarcimento del danno nei confronti della società
attrice, non avendo ravvisato nella specie un contratto di trasporto
cumulativo e ritenendo tardiva la domanda riconvenzionale proposta dalla
TFE nei confronti della TARK.
1.2. Avverso tale sentenza propose appello la TFE, reiterando
innanzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Si costituirono, resistendo all’appello, la A.B. Technologies
Alimentaires, la quale propose anche appello incidentale, e le altre società.
i

Autotrasporti di Kamel Tark e C. s.a.s., aventi sede a Torino.

Con sentenza depositata il 6 agosto 2010, la Corte di appello di Torino,
per quanto qui interessa, ha accolto il motivo dell’appello principale relativo
alla questione di giurisdizione (con assorbimento degli altri), dichiarando,
nei rapporti tra A.B. e TFE, la giurisdizione dell’autorità giudiziaria
francese: ha ritenuto, in particolare, che l’art. 12 delle condizioni generali di
contratto contiene una proroga convenzionale della competenza
giurisdizionale in favore dell’Autorità giudiziaria francese, clausola che

espressamente prevede che le clausole aventi un tale oggetto determinano,
anche in difetto di esplicita previsione, la competenza giurisdizionale
esclusiva del giudice in esse indicato.
Il giudice a quo ha, poi, rigettato l’appello incidentale della A.B.,
ribadendo che il contratto in esame non può essere qualificato come
contratto di trasporto cumulativo, bensì di trasporto con subtrasporto. Ha
aggiunto che solo in appello, e quindi con domanda nuova inammissibile, la
società aveva alluso anche ad un titolo di responsabilità extracontrattuale
delle società italiane convenute.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la s.a.r.l. A.B.
Technologies Alimentaires, articolato in due motivi.
3. Resistono con controricorso la TFE Vannes International s.a. (la quale
eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della
procura), nonché, con unico atto, la TARK s.r.l. e la T.R. Autotrasporti
s.a.s., in liquidazione.
4. La TFE ha depositato memoria.
Considerato in diritto
I. Come detto in narrativa, la TFE Vannes International s.a. eccepisce in
via preliminare, nel controricorso e nella memoria, l’inammissibilità del
ricorso per “inesistenza e/o nullità della procura” del ricorrente, rilasciata
con sigla illeggibile “da parte di un soggetto non nominato nel ricorso, né
identificato nella persona né nella qualità, residente all’estero e senza
indicazione di luogo, di data e prova di certificazione o legalizzazione della
firma e dei poteri”.
L’eccezione è fondata.
Deve essere, infatti, ribadito il consolidato principio della giurisprudenza
di questa Corte, anche a sezioni unite, secondo il quale l’illeggibilità della
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trova la sua disciplina nell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, il quale

firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine
dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la
sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore
risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa
dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia
con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica,
che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o

inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica,
allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina
nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma
dell’art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d’integrare
con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più
rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti,
sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della
procura ed inammissibilità dell’atto cui accede (Cass., sez. un., nn. 4810 e
4814 del 2005, seguite, tra le più recenti, da Cass. nn. 14190 del 2011 e
4199 del 2012).
La ratio dell’enunciato principio risiede nelle considerazioni secondo le
quali: a) il conferimento mediante procura dell’incarico difensivo,
integrando una manifestazione di volontà, è atto della persona fisica, stia
essa in giudizio in proprio ovvero in nome e per conto altrui; b) la
manifestazione di volontà è tale in quanto sia conosciuta o conoscibile
l’identità dell’autore; c) la questione attinente a tale conoscenza o
conoscibilità, nel caso di rappresentanza, è prioritaria ed autonoma rispetto a
quella della sussistenza del potere rappresentativo; d) solo se e dopo che sia
noto il soggetto definitosi come rappresentante è possibile e conferente
indagare sulla rispondenza a realtà della relativa enunciazione: le due
problematiche non sono sovrapponibili e, correlativamente, i dati
riguardanti la spettanza del potere di rappresentanza sono rilevanti
esclusivamente in un momento successivo (ed eventuale), ove il potere
stesso sia in discussione.
Nella fattispecie, sussistono le condizioni in presenza delle quali la
procura deve ritenersi invalida, poiché la firma del soggetto conferente la
procura è del tutto illeggibile (trattandosi, in realtà, di una mera sigla), senza
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delle risultanze del registro delle imprese: in assenza di tali condizioni, ed

che il suo nome risulti né dal testo della procura stessa, né dall’intestazione
del ricorso, e senza che, nell’uno o nell’altra, sia indicata alcuna specifica
funzione o carica del soggetto medesimo, che ne renda identificabile il
titolare. Va aggiunto — ancora in applicazione dei principi affermati dalle
pronunce delle sezioni unite sopra citate – che l’invalidità è stata eccepita
nel primo atto difensivo (controricorso) e che la controparte nulla ha
replicato al fine di consentire l’identificazione del sottoscrittore.

3. Va rilevata anche l’inammissibilità del controricorso della TARK s.r.l.
e della T.R. Autotrasporti s.a.s. (il cui difensore ha comunque partecipato
alla discussione orale), poiché non è stato depositato l’avviso di ricevimento
relativo alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale.
4. La ricorrente va conseguentemente condannata alla refusione delle
spese del giudizio di cassazione in favore delle altre parti, nella misura
indicata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese, che liquida, in favore della TFE
Vannes International s.a., in €. 3000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per
esborsi ed agli accessori di legge, e, in favore della TARK s.r.l. e della T.R.
Autotrasporti s.a.s. in liquidazione, in complessivi E. 2000,00 per compensi,
oltre ad E. 200,00 per esborsi ed agli accessori si legge.
Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2013.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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