Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25035 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.23/10/2017), n. 25035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21738-2015 proposto da:
F.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA SANSONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO DE
SILVA;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, in persona del Presidente
pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DORA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO
MARTORANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO MOLITIERNO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1662/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1662/08/2015, depositata il 19 febbraio 2015, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano nei confronti della dott.ssa F.P.G. avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva invece accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per contributi consortili relativi all’anno 2010.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Consorzio.
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando in rubrica “Carente ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, lamenta in realtà vizio motivazionale talmente grave da comportare la nullità della sentenza impugnata, limitandosi essa ad una stringata elencazione delle competenze dei Consorzi di bonifica, omettendo d’illustrare le motivazioni logico giuridiche del ragionamento adottato ed impedendo così qualsiasi possibilità di controllo sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata è inidonea a svelare in modo comprensibile la ratio decidendi.
Essa, si limita, infatti, ad elencare, in generale, le competenze dei Consorzi di bonifica, tacendo del tutto quanto alla verifica, da compiersi alla stregua dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia in tema di riparto dell’onere della prova tra le parti (tra le molte, da ultimo, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 24 maggio 2017, n. 13130) della sussistenza o meno di benefici diretti e specifici apportati ad immobili e terreni di proprietà della contribuente in (OMISSIS).
Ne consegue che la decisione impugnata incorre in difetto assoluto di motivazione che, risolvendosi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, è tuttora soggetto al sindacato di questa Corte pur nell’ambito della nuova fotniulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; più di recente Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105), non consentendo il controllo sul percorso logico – giuridico seguito per pervenire alla decisione della controversia.
La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso della contribuente, assorbiti gli altri, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017