Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25034 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25034

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8367-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.F., già titolare della Ditta individuale DBF di

D.B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO SANTAGOSTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4249/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avviso di accertamento per Irpef, Irap e Add. anno d’imposta 2008, annullato dal giudice d’appello in quanto sottoscritto “da soggetti a cui la relativa qualifica di funzionario e dirigente è stata accertata come illegittimamente attribuita dalla senterza della corte Costituzionale n. 37 del 25.3.15” – l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione”: 1) “del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21,24 e 57, anche in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 61”, per avere il contribuente sollevato la questione della carenza dei poteri del dirigente firmatario dell’atto impositivo solo con memoria in sede di appello, a nulla rilevando – secondo i principi generali in tema di limite dell’esaurimento del rapporto – che il procedimento di primo grado si fosse concluso prima della pronuncia della Corte Costituzionale; 2) in subordine “del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42”, stante l’irrilevanza della questione di legittimità degli incarichi dirigenziali, a fronte di un atto pacificamente sotttoscritto da A.A. e Ag.An., rispettivamente funzionario e dirigente dell’Ufficio competente;

2. il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “in materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discreionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità – annullabilità, sicchè il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senta che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Cass. Sez. 5, n. 18448/15; Sez. 6-5, 9754/17), con l’ulteriore precisazione che “nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. Sez. 5, n. 22810/15, Sez. 6-5, 9754/17);

4. peraltro è stato ampiamente chiarito che “in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun efftto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012” (Cass. Sez. 5, nn. 22810/15, 22800/15, 22803/15; Sez. 6-5, nn. 9078/16, 9754/17).

5. va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per l’esame dei motivi rimasti assorbiti.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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