Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25034 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8483/2019 proposto da:

N.O., elettivamente domiciliato in Torino (TO), via

Groscavallo n. 3, presso lo studio dell’avv. Alessandro Praticò,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- N.O., proveniente dalla terra della (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso 11 febbraio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che “anche a voler prescindere dall’incongruenza (del racconto), appare poco plausibile che il richiedente possa essere ragionevolmente accusato del furto della vettura distrutta in seguito all’esplosione” avvenuta ad (OMISSIS) il (OMISSIS); stante l’inattendibilità del racconto, il Tribunale di Brescia ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dal report EASO del giugno 2017, nell'(OMISSIS) non sono segnalati scontri riconducibili a (OMISSIS); nè esiste una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto generalizzato.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione. Infatti, “il richiedente non risulta affetto da gravi patologie ed è in grado di svolgere attività lavorativa nel proprio paese”.

3.- Avverso questo provvedimento N.O. ha presentato ricorso, affidato a due motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 Cedu, art. 10 Cost., in quanto la pronuncia ha erratamente ritenuto il ricorrente inattendibile e ha utilizzato fonti non aggiornate nella valutazione del rischio sussistente nella zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria; (ii) col secondo motivo, per avere respinto la domanda di protezione umanitaria in maniera generica e senza sufficiente istruttoria.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, avendo il Tribunale correttamente ancorato la reiezione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato alla compiuta valutazione di non credibilità, prendendo in considerazione anche circa la situazione esistente nel paese d’origine.

Pur avendo il Tribunale bresciano citato fonti risalenti al 2017 (comunque non così risalenti nel tempo), il richiedente non può lamentare l’omessa valutazione della situazione sussistente attualmente nel paese d’origine del richiedente, senza tuttavia motivare – in termini specifici e puntuali – quale cambiamento sarebbe avvenuto nel lasso di tempo non esaminato dal giudice del merito.

Il secondo motivo di ricorso non espone alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente, che sia stato trascurato dall’esame del merito.

6.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la costituzione tardiva del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

 

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