Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25034 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25779-2017 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del Dott.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS) in persona del Ministro

in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2358/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ina Assitalia s.p.a. proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei confronti del Ministero per lo Sviluppo Economico in relazione ad una esecuzione fondata su cartella esattoriale.

Esponeva di aver prestato garanzia a mezzo di una polizza assicurativa per l’eventuale restituzione della prima tranche del contributo di oltre tre milioni di Euro concesso dal MISE in favore della società Cave Umbria Marche di M. geom. F. e f.lli s.a.s., ricevuto dalla società in via provvisoria, ex lege n. 488 del 1992, al fine della realizzazione di un impianto, garanzia da escutersi nel termine di tre anni dalla data di erogazione (14.10.2003).

Esponeva altresì che il 27 gennaio 2006 la banca concessionaria aveva comunicato alla garante l’avvio, a carico della società beneficiaria, di un procedimento di revoca, e aveva chiesto la restituzione dell’importo erogato, senza precisare per quali inadempienze della debitrice fosse stata avviata la procedura di revoca, e che solo nel marzo 2007 il Ministero aveva comunicato il decreto di revoca, poi rettificato nell’aprile 2007 e infine aveva disposto il recupero coattivo del dovuto, notificando la cartella esattoriale.

L’Ina eccepiva la sopravvenuta inefficacia della polizza, essendo intervenuta l’escussione solo con la comunicazione del decreto di revoca, oltre 36 mesi dopo l’erogazione del contributo garantito (14.10.2003/12.3.2007) ed in assenza di alcuna contestazione di inadempienza della società debitrice.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’impugnazione dell’Amministrazione, focalizzando la propria sintetica decisione su due punti: che il procedimento di revoca dell’agevolazione (procedimento ovviamente fondato su una inadempienza) fosse stato tempestivamente avviato, nel termine dei 36 mesi per l’utilizzo della garanzia, e che il rimborso, sulla base delle condizioni di polizza, fosse dovuto “a prima e semplice richiesta”, giudicando irrilevante, di conseguenza, la mancanza della contestazione dell’inadempienza nella comunicazione inviata dalla banca.

Generali Italia s.p.a., già Ina Assitalia s.p.a., propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero per lo Sviluppo Economico, per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2358/2017, depositata il 10.4.2017.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 488 del 1992, del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 5, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, artt. 8 e 11 nonchè dell’allegato 24 alla circolare ministeriale n. 900315 del 14.7.2000 del Ministero Industria, commercio e artigianato.

1.1. – La questione proposta è se, ai fini della tempestiva escussione della polizza fideiussoria, sia necessaria l’emissione e la notifica, nei 36 mesi dall’erogazione del finanziamento, del decreto di revoca dell’ammissione ai benefici, e se la richiesta di pagamento, rivolta alla garante debba o meno contenere una indicazione specifica della inadempienza riscontrata, come ritenuto dal tribunale, o se invece sia sufficiente, ai fini della tempestiva escussione della garanzia, che la richiesta di restituzione intervenga nei 36 mesi dalla erogazione del finanziamento, anche se non preceduta dalla emissione o comunicazione del decreto di revoca di ammissione ai benefici e anche se non contenente alcuno specifico riferimento alla inadempienza riscontrata, come ritenuto dalla corte d’appello valorizzando le condizioni di polizza.

1.2. – La ricorrente società assicuratrice ricostruisce il quadro normativo sostenendo che la revoca delle agevolazioni, e la successiva escussione della garante, debbano necessariamente passare per la previa contestazione dell’inadempienza all’impresa inadempiente e la messa a conoscenza del garante delle ragioni del contestato inadempimento.

1.3. – Ricostruisce il procedimento affermando che sia necessaria la preventiva emissione del decreto di revoca, senza il quale non potrebbe inoltrarsi richiesta di restituzione, nè alla debitrice nè alla garante. Il decreto, non emesso nel caso di specie prima della escussione, costituirebbe – nella ricostruzione della ricorrente – condizione di esigibilità della obbligazione restitutoria ed anche presupposto di escutibilità della connessa garanzia.

1.4. – Inoltre, la società ricorrente afferma di non aver ricevuto nessuna comunicazione delle inadempienze contestate alla garantita.

1.5. – La ricorrente adombra anche che la banca concessionaria non fosse legittimata all’escussione della polizza, perchè lo sarebbe stato solo il Ministero.

1.6. – E infine, afferma che non assumerebbe rilievo il fatto che la polizza contenesse una clausola a semplice richiesta.

2. – Il Ministero controricorrente, nel chiedere il rigetto del ricorso, richiama Cass. n. 3980 del 2015, in cui si afferma che l’assicuratrice è tenuta al pagamento “sol che l’inadempienza da parte del percettore delle agevolazioni sia contestata dalla banca concessionaria, entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia, non occorrendo che nel medesimo termine intervenga pure un formale provvedimento di revoca delle dette agevolazioni”.

2.2. – Aggiunge che non era necessaria, anche a termini di polizza, una indicazione specifica dell’inadempienza, anche perchè non vi era nessun interesse della compagnia a conoscerla, trattandosi di garanzia a prima richiesta a fronte della quale non avrebbe potuto opporre eccezioni per evitare il pagamento. In particolare, evidenzia che la comunicazione che la banca doveva inviare – e effettivamente inviò tempestivamente alla garante – doveva contenere la mera dichiarazione di sussistenza di una situazione di inadempienza, ovvero della presenza di una causa idonea a determinare il successivo provvedimento di revoca del contributo provvisoriamente concesso,a nulla rilevando, in un rapporto di garanzia incondizionato e a prima richiesta, la comunicazione al garante delle specifiche circostanze in cui si è concretizzata l’inadempienza.

3. – Il ricorso supera a stento il vaglio di ammissibilità risultando alquanto generico, ma consente comunque di individuare il nucleo delle censure e la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sulla sufficienza della richiesta di restituzione da parte della banca concessionaria con implicita adduzione di inadempienza, confrontandosi con i passi della decisione impugnata dei quali contesta la legittimità.

3. 1. – Esso è comunque infondato.

La questione sottoposta all’interesse della Corte si può scindere in due parti:

– se sia necessaria o meno la preventiva emissione del decreto di revoca nel termine massimo di tre anni dalla erogazione dell’importo garantito (previsto dal D.M. 24 maggio 2000 e riportato nel caso di specie nelle condizioni generali di contratto) ai fini della escutibilità della garanzia, o se sia sufficiente il mero avvio del procedimento di revoca dei benefici concessi e anticipati (in ipotesi, con la sola contestazione dell’inadempienza);

– se sia necessaria nella comunicazione contenente la richiesta indirizzata al garante una specifica indicazione delle inadempienze contestate al beneficiario.

3.2. – Ai fini dell’inquadramento normativo, i contributi, oggetto della presente controversia, sono quelli erogati ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla L. 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive), la quale subordina l’erogazione della prima rata – che è quanto qui interessa -alla prestazione di idonea garanzia, definita “cauzione”. Il termine cauzione è utilizzato anche dal D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, il cui art. 5, comma 4 bis, prevede che tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione deve esservi la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell’impresa istante, ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di realizzare il programma agevolato.

Decisivo per i fatti di causa è, in particolare, il successivo D.M. 24 maggio 2000 del Ministero del Commercio, Industria e Artigianato, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2000, recante fissazione dei criteri per la determinazione dell’ammontare della suddetta cauzione prevista dal D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, art. 5, comma 4-bis, il quale si compone di un articolo unico, con cui si prevede, per quanto qui interessa, che:

– ai sensi del comma 5, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, “redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 al presente decreto, è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta (…); (…) ha effetto dalla data della domanda di agevolazione e dura fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”;

– ai sensi del comma 8, “l’importo della cauzione viene restituito all’impresa interessata, ovvero la fideiussione o la polizza svincolata, qualora (…) la banca concessionaria – verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d’avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca – provveda conseguentemente all’erogazione di detta prima quota (…)”;

– ai sensi del comma 9, “la cauzione viene trattenuta, ovvero la fideiussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall’impresa, quest’ultima (…) non rispetti la condizione di cui al D.M. n. 527 del 1995, art. 8, comma 1, lett. C 1), e successive modifiche e integrazioni”.

Al D.M. 24 maggio 2000 è allegato anche il modello di polizza, all’interno del quale si precisa che la contestazione dell’inadempienza debba essere inviata, per conoscenza, anche al garante, ed anche che il garante non potrà opporre eccezioni. V. art. 2 del modello di polizza incorporato nel dm:

2. La banca/società si impegna ad effettuare il pagamento dell’importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’apposita richiesta da parte del Ministero o della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l’indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3.3. – Alla luce del menzionato quadro normativo, sul primo punto, in relazione al quale si è già formato un consolidato orientamento di legittimità, rispetto al quale non sono evocate idonee ragioni per discostarsi (oltre a Cass. n. 3980 del 2015, citata dal controricorrente, sono state pronunciate numerose altre sentenze coeve, 3981, 3982, 3983, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4546, 4547, 4548 e 4549 del 2015, nonchè, successivamente, Cass. n. 12300 del 2016, Cass. n. 7915 del 20918, Cass. n. 3711 del 2019) può ribadirsi che “nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella L. 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l’intervento di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione”.

3. 4. – Anche il secondo punto è stato già esaminato da Cass. n. 3980 del 2015, e, da ultimo, da Cass. n. 3771 del 2019, le cui considerazioni ricostruttive e le cui conclusioni si condividono appieno.

3.5- – La funzione dello strumento contrattuale adottato (la legge indica diverse possibili alternative, a scelta del beneficiario), è, sulla base delle indicazioni normative, assimilabile a quello della cauzione, ovvero è volto a garantire l’eventuale, immediata restituzione della prima tranche di un contributo solo provvisoriamente anticipato.

Per l’escussione non sono previste particolari formalità, nè un contenuto predeterminato, bastando la richiesta di restituzione del pagamento.

Essa ha come unico presupposto la contestazione dell’inadempienza al beneficiario, e la comunicazione di essa anche al garante, ma non anche il suo definitivo accertamento; accertamento necessario solo al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca e dell’avvio delle azioni di recupero.

Il D.M. 24 maggio 2000, art. unico, comma 9 prevede infatti la restituzione della cauzione quando l’impresa, percepite le agevolazioni, versi nella condizione di inadempienza, non già che quest’ultima sia stata definitivamente accertata o posta a base e giustificazione dl successivo decreto di revoca e dell’avvio delle azioni di recupero.

Il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell’inadempienza riscontrata e quindi con la mera allegazione di essa (sia pure, beninteso, a seguito di una motivazione ed all’esito di una adeguata condotta ispettiva, salvi gli esiti degli ulteriori accertamenti e del relativo iter di modifica o revoca del provvedimento di concessione), atteso che lo svincolo della cauzione o della polizza stessa è subordinato non già all’assenza di un provvedimento di revoca, ma all’assenza di “cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca”.

E’ allora evidente che l’obbligazione di pagamento del garante sorge all’atto di quella sola comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell’inadempienza riscontrata, vale a dire della dichiarazione – o denunzia – della presenza di una causa o altro fatto idoneo a determinare l’assunzione di un, necessariamente successivo, provvedimento di revoca.

La polizza può essere quindi escussa a fronte di un controllo meramente formale circa la ricorrenza dei presupposti dell’inadempimento, ed ha natura incondizionata, come si evince dal D.M. 24 maggio 2000, art. unico, comma 5.

Ciò avrebbe impedito alla ricorrente di far valere le eccezioni relative all’inadempimento, anche se derivanti da una eventuale causa sopravvenuta giustificativa del temporaneo mancato adempimento al fine di paralizzare la richiesta della banca concessionaria. Questo perchè l’obbligazione nei confronti di quest’ultima è “funzionalmente e strutturalmente” distinta da quella avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di erogazione, tanto da restare legittimamente da quella indipendente e da giustificare, anche se del caso in via cautelativa (e quindi provvisoria, con possibilità di una riconsiderazione complessiva o globale all’esito del pure complesso iter procedimentale di verifica dell’erogazione dell’agevolazione), l’incameramento della somma versata – o promessa dalla garante – a titolo di cauzione al verificarsi pure di eventi o accadimenti che potrebbero non giustificare la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento.

In conclusione, la funzione della polizza fideiussoria del tipo di quella qui in esame è quella di consentire un incameramento immediato della cauzione, basato su una decisione unilaterale, non immediatamente contestabile che non esclude le successive attività di verifica e non richiede una dettagliata indicazione delle inadempienze addebitate al beneficiario.

A fronte di ciò, legittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse necessario il previo completamento del procedimento di revoca del beneficio concesso e sufficiente che nella comunicazione inviata al garante si menzionasse l’avvio del procedimento di revoca, il che presupponeva l’avvenuta individuazione e contestazione delle inadempienze al beneficiario, unico in grado di contestarne l’esistenza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 17.200,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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