Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25034 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep. 06/12/2016), n.25034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.B., elett.te dom.to in Roma, alla via Cattaneo 22, presso

lo studio dell’avv. Francesco Ilardi, rapp.to e difeso dall’avv.

Alberto Coppo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 7927/2015 depositata il 8/9/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da G.B. non risulta notificato. Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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