Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25033 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28565-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAGLIARELLO ANGELO GIOACCHINO MARIA, giusta delega in atti;

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 791/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2006 R.G.N. 573/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI ;

udito l’Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega CORNA ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 2 novembre 2006, confermava le pronunce di primo grado con cui venne dichiarata la nullità, per genericità della causale, dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra la società Poste Italiane e L.P.F. e C.A., rispettivamente il 1 ed il 2 luglio 2002, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato da tali date, con condanna della società Poste al pagamento delle retribuzioni dal momento di costituzione in mora.

Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono i dipendenti con controricorso.

Il C. ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

Con i primi tre motivi la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 dell’art. 12 preleggi, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, risultanti dagli accordi sindacali allegati, che evidenziavano le necessità organizzative indicate nei contratti di assuzione, (motivati da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), peraltro, a suo avviso, riconducibili al notorio.

Ad illustrazione dei motivi formulava i prescritti quesiti di diritto, che risultano sufficientemente specifici e dunque ammissibili. 2. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033). Questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033), come avvenuto nel caso di specie.

Al riguardo l’odierna ricorrente non solo ha riportato ampi stralci del contenuto degli Accordi 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 di gennaio 2002, ma ne ha indicato l’esatta ubicazione all’interno del fascicolo di parte, sicchè la censura, oltre che ammissibile (Cass. sez.un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075), risulta anche fondata, avendo la corte territoriale omesso qualsivoglia esame al riguardo.

Risultando fondate le superiori censure, restano assorbite le altre.

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per l’ulteriore esame alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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