Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25033 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1419-2017 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. TORNIELLI 46

C/0 ST. PROTA, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MALAFRONTE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA PORZIO;

– ricorrente –

contro

C.V., GENERALI BUSINESS SOLUTIONIS SCPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1541/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e

assorbimento del 2 motivo del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA PORZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.R. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1541/16, del 28 maggio 2016, del Tribunale di Torre Annunziata, che – rigettando il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 1554/12, del 13 novembre 2012, del Giudice di pace di Torre Annunziata – ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’azione ex art. 141 cod. assicurazioni esercitata dall’odierna ricorrente.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di pace torrese, C.V. e la società INA Assitalia S.p.a. (oggi Generali Italia S.p.a.), per sentirli condannare, in solido o alternativamente, ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni, al risarcimento dei danni derivati dalle lesioni personali patite in conseguenza di un sinistro occorsole, il (OMISSIS) in (OMISSIS), mentre viaggiava a bordo di un motoveicolo, che subiva una brusca caduta al suolo, mezzo condotto da tale L.R.F. e di proprietà della C..

Nella contumacia di quest’ultima, si costituiva in giudizio, invece, la società assicurativa, tramite la mandataria, società Generali Business Solutions S.c.p.a., che eccepiva l’improcedibilità e inammissibilità della domanda risarcitoria, stante la non applicabilità dell’art. 141 cod. assicurazioni, in un caso, come quello presente, di sinistro stradale non consistito nello scontro tra due o più veicoli. Dichiarata, su tali basi, inammissibile la domanda dal primo giudice, la sentenza veniva appellata dalla S. innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, che, tuttavia, respingeva il gravame, confermando l’impugnata decisione.

3. Avverso la sentenza del Tribunale torrese ha proposto ricorso per cassazione la S., sulla base di due motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 cod. assicurazioni, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 1.

Si assume che il solo presupposto per poter conseguire il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni,

consisterebbe nel trasporto, prescindendosi del tutto dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Non costituirebbe, pertanto, condizione applicativa della norma suddetta neppure il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro; si tratterebbe di interpretazione, questa, che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità (sono citate: Cass. Sez. 3, sent. 2 agosto 2016, n. 16037, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2015, n. 16181, Rv. 636047-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 novembre 2007, n. 23918, Rv. 600576-01), non meno che in quella costituzionale (Corte Cost., sent. 10 giugno 2009, n. 180).

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – viene ipotizzata, invece, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto – a dire della ricorrente, erroneamente – la sussistenza di un giudicato implicito sulla qualificazione della domanda proposta in primo grado, come esperita ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni. Per contro, essa ricorrente aveva proposto, sia in primo grado che in appello, domanda risarcitoria, alternativamente, ai sensi di tale norma ma anche dell’art. 2054 c.c., sicchè il giudice di appello, in virtù del potere di riqualificazione della domanda spettantegli, avrebbe dovuto pronunciarsi su tale ulteriore richiesta di risarcimento. Erronea sarebbe, pertanto, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui era onere dell’odierna ricorrente proporre gravame avverso la qualificazione data dal giudice di prime cure, dell’iniziativa da esso assunta, come azione ex art. 141 cod. assicurazioni, sicchè in difetto di specifica impugnazione – ed in forza del carattere devolutivo dell’appello – tale possibilità di riqualificazione, secondo il giudice di appello, sarebbe rimasta preclusa.

4. Sono rimaste solo intimate C.V. e la società Generali Business Solutions S.c.p.a..

5. E’ intervenuto in giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In particolare, l’interveniente ha evidenziato – sulla scorta della medesima giurisprudenza citata dalla ricorrente – che l’applicazione dell’art. 141 cod. assicurazioni “presuppone soltanto la sussistenza e di un danno subito da un terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi”.

5. Fissata, in origine, adunanza camerale per la decisione del presente ricorso, questa Corte – con ordinanza interlocutoria del 28 febbraio 2019 – ha disposto rinvio in pubblica udienza, rendendosi necessario un approfondimento della questione relativa alla procedibilità del ricorso, essendo stato lo stesso notificato con modalità telematiche.

6. La ricorrente principale ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni ed allegando “attestazione di conformità” delle copie analogiche dei seguenti documenti (messaggio PEC di invio ricorso, ricevuta di accettazione, ricevuta completa di avvenuta consegna, relazione di notifica, ricorso e procura alle liti), rispetto “ai documenti informatici da cui sono tratte”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, occorre dare atto della procedibilità del presente ricorso.

7.1. Invero, agli atti del presente giudizio risulta essere stata acquisita attestazione, da parte del legale del ricorrente, della conformità, agli originali digitali, delle copie analogiche dei seguenti documenti: ricorso per cassazione, relata di notificazione dello stesso, messaggio di invio “PEC” del 30 dicembre 2016 e della ricevuta di accettazione avente pari data.

Sono, così, rispettate, le condizioni imposte dall’art. 369 c.p.c., comma 1, ai fini della procedibilità del ricorso notificato a mezzo “PEC”, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte.

Trova, infatti, applicazione il principio – enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui, qualora “il destinatario della notificazione a mezzo “PEC” del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso)”, il ricorrente, “per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità” ha l’onere di “depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio” (Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 22438, Rv. 650462-01).

8. Ciò detto, il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.

8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

8.1.1. La tesi del ricorrente – peraltro, non priva di riscontri nella giurisprudenza di merito – si fonda su di una lettura dei precedenti di questa Corte che non giustifica la conclusione, fatta propria anche dal Procuratore Generale nel proprio atto di intervento, secondo cui l’art. 141 cod. assicurazioni è destinato ad operare in casi, come quello oggetto di giudizio, in cui un solo veicolo risulti coinvolto nel sinistro.

Infatti, Cass. Sez. 3, sent. 2 agosto 2016, n. 16037 – piuttosto scarna, per vero, nel ricostruire la vicenda oggetto del giudizio sembra concernere una fattispecie neppure soggetta, “ratione temporis”, all’applicazione dell’art. 141 cod. assicurazione (il sinistro è del 1999), mentre del principio enunciato da Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2015, n. 16181, Rv. 636047-01 viene data, nel ricorso, una lettura estensiva che non è giustificata nè dalla sua “ratio decidendi”, nè, soprattutto, dal testo della norma suddetta.

La citata pronuncia, difatti, ammette l’esercizio – da parte del terzo trasportato – dall’azione ex art. 141 cod. assicurazioni pur in presenza di sinistri senza collisione tra veicoli, ma comunque sempre contraddistinti dal coinvolgimento di (almeno) due mezzi.

Difatti, si legge nella sentenza di questa Corte da ultimo citata che “scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela” (rispetto all’art. 2054 c.c.), “al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice” (del vettore), “risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 16181 del 2015, cit.)

E’, pertanto, pur sempre entro tale cornice – che ha portato, in quel caso, questa Corte a ritenere che avesse “errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l’attrice non (avesse) fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti” (il corsivo è di chi oggi scrive) – che è destinato ad operare, secondo la sentenza testè citata, “il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus””, enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 1 dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson), ed in forza del quale “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente” (si veda, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 16181 del 2015, cit.).

Che il presupposto per l’operatività della norma “de qua” sia, pur sempre, un sinistro stradale che coinvolga (quantomeno) due veicoli, risulta confermato anche dalla pronuncia di questa Corte che ha enunciato il principio secondo cui “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato” (diverso, evidentemente, da quello a bordo del quale il trasportato viaggiava). Anche in questo caso, infatti, l’esigenza di una più intensa tutela del trasportato ha portato la Corte a concludere che “la formula normativa” di cui alla norma citata “presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro” – il corsivo è sempre di chi scrive – “tra due o più automezzi”. (Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2017, n. 16477, Rv. 644953-01).

8.1.2. Ritiene, pertanto, questo collegio che il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (per vero, tutt’altro che infrequenti), in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora).

D’altra parte, è la stessa formulazione testuale dell’art. 141 cod. assicurazioni a suggerire tale lettura che esige il “coinvolgimento” di (almeno) due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso (comma 1) alla possibilità di esercizio dell’azione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (il corsivo è, ancora, di chi scrive).

Difatti, la previsione normativa in esame risulta quella – o meglio, la sola – che non lascia adito ad alcun dubbio sulla necessità del coinvolgimento di più veicoli, diversamente dalle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del medesimo articolo, le quali, rispettivamente, stabiliscono che la “impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo” (a bordo del quale viaggiava il trasportato), “riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”, ovvero, che “l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”. Invero, come già chiarito da questa Corte, in “questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell’art. 141 (…) a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi”, tanto da non essere “preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa” (Cass. Sez. 3, ord. n. 16477 del 2017, cit.), ovvero quando, come nell’interpretazione qui proposta, il coinvolgimento dei veicoli non si sia sostanziato nella loro collisione.

8.1.3. D’altra parte, oltre all’argomento “letterale” appena illustrato (ed al quale, per vero, potrebbe aggiungersi quello ulteriore, di eguale natura, basato sul rilievo che la norma “de qua” non fa semplicemente riferimento al “trasportato”, ma lo qualifica come “terzo”, con formulazione che pare alludere alla sua “alterità” rispetto ad almeno altri due soggetti), l’opzione ermeneutica fatta propria da questo collegio, secondo cui l’azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano “coinvolti” – nel senso dianzi chiarito – almeno due veicoli, trova conforto anche in un argomento di natura “teleologica”.

Invero, la necessità di semplificare, sul piano dell’onere probatorio, la posizione del terzo trasportato – sostanzialmente facendogli carico solo di provare l’esistenza del danno e la circostanza dell’avvenuto trasporto a bordo del veicolo incidentato (ferma restando la possibilità, per l’assicuratore del vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal “caso fortuito”, da intendersi anche come dimostrazione della “totale assenza di responsabilità del proprio assicurato”; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147, Rv. 652744-01) – si giustifica, per l’appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due. E’, infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”.

Analoga esigenza, per contro, non si pone in casi – come quello presente – in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente (potendo, invero, trattarsi persino dello stesso proprietario del mezzo, se, appunto, trasportato; cfr. Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269, Rv. 647359-01) il soggetto danneggiato, il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all’art. 2054 c.c., comma 1. Da tempo, infatti, questa Corte ha chiarito che “l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 1998, n. 10629, Rv. 520101-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2006, n. 1873, Rv. 590676-01; Cass. Sez. 3, sent. 1 giugno 2006, n. 13130, Rv. 590621-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2009, n. 14644, Rv. 608619-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14068, Rv. 613575-01).

8.1.4. Il primo motivo di ricorso, in conclusione, va rigettato.

8.2. Il secondo motivo è, invece, fondato, sebbene nei termini di seguito indicati.

8.2.1. Essendo, invero, quello dedotto con il presente motivo, un “error in procedendo”, questa Corte, in relazione ad esso, è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01).

Presa visione, dunque, della domanda della S., come proposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che l’odierna ricorrente, oltre ad agire nei confronti della società assicuratrice ex art. 141 cod. assicurazioni, ebbe a convenire in giudizio – per conseguire il risarcimento dei danni subiti – anche la proprietaria del veicolo, a bordo del quale ella viaggiava in occasione del sinistro, ovvero C.V., chiedendone la condanna in solido con l’assicuratrice.

Orbene, tale iniziativa – in mancanza di ulteriori specificazioni deve intendersi come assunta ai sensi, quantomeno, dell’art. 2043 c.c., sicchè il giudice di prime cure (e, dopo di esso, anche quello di appello), nel rifiutarsi di pronunciarsi su detta domanda ha effettivamente violato la previsione di cui all’art. 112 c.p.c..

Nè, d’altra parte, ad escludere tale esito potrebbe addursi la circostanza che l’odierna ricorrente assume – con il presente motivo di aver proposto la propria domanda risarcitoria nei confronti della C. ex art. 2054 c.c..

Soccorre, invero, sul punto il principio secondo cui “nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto” (così Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2007, n. 6935, Rv. 597297-01; in senso analogo Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2011, n. 10841, Rv. 617225-01; Cass. Sez. 6-3, sent. 14 febbraio 2014, n. 3437, Rv. 629913-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2017, n. 18775, Rv. 645168-01).

Nella specie, come detto, la domanda di risarcimento del danno nei confronti della C. – come si evince dall’atto di citazione – non conteneva il riferimento ad alcuna norma specifica, sicchè la qualificazione datane da questa Corte, ai sensi della previsione generale di cui all’art. 2043 c.c., non implica alcuna modificazione della domanda “ab origine” proposta.

9. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei termini appena precisati, segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di un diverso giudice, per la decisione nel merito, relativamente alla proposta domanda ex art. 2043 c.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di un diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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