Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25033 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3852-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., (quale incorportante della Equitalia Polis

s.p.a.), C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE DI FIORE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 166/47/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 14/06/2013 e depositata il

24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello di “Equitalia Polis spa”, appello proposto contro la sentenza n. 355/19/2010 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso di D.S., così annullando il preavviso di fermo di beni mobili registrati emesso in relazione all’omesso pagamento di cartelle per imposte varie.

La predetta CTR ha ritenuto che “la sentenza di primo grado è stata notificata ad Equitalia Polis spa in data 3.12.2010. L’atto di appello è stato spedito a mezzo posta in data 25.7.2011. L’impugnazione è dunque tardiva, poichè l’intervenuta notifica della prima decisione rende applicabile il termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1”. La CTR ha inoltre ritenuto che “l’appello suddetto non rispetta – pur tenendo conto della sospensione feriale – neppure il termine di un anno D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3 che richiama l’art. 327 c.p.c.”.

La Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa applicazione degli art. 285 e 170 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e 51) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante, ai fini di dichiarare inammissibile l’appello, abbia erroneamente preso la notifica della sentenza di primo grado effettuata direttamente presso la parte e non presso il domicilio dichiarato con l’atto di costituzione in primo grado ed abbia inoltre erroneamente considerato la seconda notifica (anzicchè la prima, effettuata il giorno 8.7.2011 e perciò del tutto tempestivamente, in relazione al termine annuale dell’art. 327 c.p.c.) ai fini della declaratoria di decadenza anche dal “termine lungo”.

Il motivo appare fondato e da accogliersi per entrambi i profili.

Invero, la sentenza di primo grado (come si assume da parte ricorrente con riferimento alla produzione documentale indicata, in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso per cassazione) risulta essere stata notificata direttamente alla sede legale della parte Concessionaria, anzicchè presso il domicilio eletto nel processo di primo grado, sicchè detta notifica (non corrispondente alla previsione dell’art. 285 c.p.c.) non può ritenersi valida ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.

Ciò posto, la notifica dell’appello ha da ritenersi tempestiva (siccome intervenuta entro il termine annuale, ivi considerando compresa la sospensione di termini feriali) e ritualmente effettuata, sebbene indirizzata direttamente alla parte appellata, atteso che quest’ultima si è tempestivamente costituita ed ha perciò sanato il vizio di nullità della notifica stessa.

La pronuncia di secondo grado, che ha fatto erroneo riferimento alla avvenuta notifica della sentenza di primo grado e comunque all’intervenuto decorso del termine lungo, deve dunque essere cassata, con conseguente rinvio alla medesima CTR per il rinnovo dell’esame. Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottbre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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