Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25032 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7846-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PETESCIA EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. INGHIRAMI

76, presso lo studio dell’avvocato GINA CARUGNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA FANELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2014 della COMMISSIONe TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata n. 254/2014/02, depositata il 19.11.2014, che aveva parzialmente rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente Spatola Giuseppe, medico convenzionato con il SSN, negli anni dal 2006 al 2008. L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c. – l’erroneità della decisione impugnata la quale aveva erroneamente escluso la valenza ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione dei compensi per lavoro dipendente dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione, peraltro invertendo l’onere della prova.

La parte contribuente si è costituita con controricorso.

La causa può essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Ora, la CTR ha correttamente escluso la rilevanza dei compensi versati dal contribuente ad una collaboratrice part time con mansioni di segretaria, uniformandosi ai principi sopra ricordati.

Resta solo da dire che parimenti infondata risulta la censura concernente l’inversione dell’onere della prova, avendo la CTR valorizzato gli elementi forniti dalla parte contribuente per escludere il requisito dell’autonoma organizzazione nè risultando contestata dall’Agenzia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio dai quali sarebbe potuto derivare un esito diverso della lite.

Il ricorso va quindi rigettato, con compensazione delle spese in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA